Tratto da Centro Studi
per la Pace - www.studiperlapace.it
Carta delle nazioni unite
Firmata da 51 membri originari ed adottata per acclamazione a S. Francisco il
26 giugno 1945
Entrata in vigore con il deposito del
ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945
Ratificata dall'ltalia con legge 17 agosto
1957 n. 848 in Suppl. Ord. G.U. n. 238 del 25 settembre 1957 (testo
ufficiale francese)
Noi, popoli delle Nazioni Unite,
decisi
a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte
nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità,
a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel
valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle
donne e delle nazioni grandi e piccole,
a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi
derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano
essere mantenuti,
a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più
ampia libertà,
e per tali fini
a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di
buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza
internazionale,
ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi,
che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad
impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e
sociale di tutti i popoli,
abbiamo deciso di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali
fini.
In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti
riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in
buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite
ed istituiscono con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le
Nazioni Unite.
Capitolo I
FINI E PRINCIPI
Articolo
1
I fini delle Nazioni Unite
sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo scopo: prendere
efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per
reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e
conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del
diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o
delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della
pace:
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul
principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-determinazione dei popoli, e
prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi
internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel
promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di
religione;
4. Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta
al conseguimento di questi fini comuni.
Articolo 2
L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'art. 1,
devono agire in conformità ai seguenti princìpi:
1. L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti
i suoi Membri.
2. I Membri, al scopo di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici
risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli
obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.
3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi
pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia,
non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia
o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza
politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i
fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione
che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto,
e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni
Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva.
6. L'Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle
Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per quanto possa essere
necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad
intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza
interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una
procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio
non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del capitolo
VII.
Capitolo II
MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE
Articolo
3
Membri originari delle
Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle
Nazioni Unite per l'Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo
precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio
1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all'articolo
110.
Articolo 4
1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri
Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che,
a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e
disposti a farlo.
2. L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a
tali condizioni è effettuata con decisione dell'Assemblea Generale su proposta
del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 5
Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa,
da parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione preventiva o coercitiva può
essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di un Membro da parte
dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di
questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 6
Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i
princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall'Organizzazione
da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Capitolo III
ORGANI
Articolo 7
Sono istituiti quali organi
principali delle Nazioni Unite: un'Assemblea Generale, un Consiglio di
Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.
Articolo 8
Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all'ammissibilità
di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità
ed in condizione di uguaglianza.
Capitolo IV
ASSEMBLEA
GENERALE
Composizione
Articolo 9
1. L'Assemblea Generale si
compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.
2. Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea Generale.
Funzioni e poteri
Articolo 10
L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento
che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed
alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto o, salvo quanto
disposto dall'articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni
Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di
tali questioni od argomenti.
Articolo 11
1. L'Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di
cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può
fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio
di Sicurezza, sia agli uni ed all'altro.
2. L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi
Membro delle Nazioni Unite in conformità all'articolo 35, paragrafo 2, e, salvo
quanto disposto nell'articolo 12 può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi
questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, od agli uni ed
all'altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un'azione
deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea
Generale, prima o dopo la discussione.
3. L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza
sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la
sicurezza internazionale.
4. I poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in quest'articolo non limitano la
portata generale dell'articolo 10.
Articolo 12
1. Durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle
funzioni assegnatagli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o
situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione
riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal
Consiglio di Sicurezza.
2. Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa
l'Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui stia trattando
il Consiglio di Sicurezza ed informa del pari l'Assemblea Generale, o i Membri
delle Nazioni Unite se l'Assemblea Generale non é in sessione, non appena il
Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni.
Articolo 13
1. l'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo
scopo di:
a. promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare
lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione.
b. sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale,
culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di
razza, di sesso, di lingua, o di religione.
2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'Assemblea Generale rispetto
alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono stabiliti nei capitoli
IX e X.
Articolo 14
Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 12, l'Assemblea
Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi
situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile
di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra nazioni,
ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del
presente Statuto che enunciano i fini ed i princìpi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e
speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto
delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la
pace e la sicurezza internazionale.
2. L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle
Nazioni Unite.
Articolo 16
L'Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime
internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa sono attribuite dai
capitoli XII XIII, compresa l'approvazione delle convenzioni di amministrazione
fiduciaria per le zone non designate come strategiche.
Articolo 17
1. L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio
dell'Organizzazione.
2. Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la
ripartizione fissata dall'Assemblea Generale.
3. L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di
bilancio con gli istituti specializzati previsti all'articolo 57, ed esamina i
bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al scopo di fare ad essi
delle raccomandazioni.
Votazione
Articolo 18
1. Ogni Membro dell'Assemblea Generale dispone di un voto.
2. Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a
maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni
comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, l'elezione dei Membri non permanenti del Consiglio di
Sicurezza, l'elezione dei Membri del Consiglio Economico e Sociale, l'elezione
di Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1c
dell'articolo 86, l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la
sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le
questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e
le questioni di bilancio.
3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie
addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a
maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Articolo 19
Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei
suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha voto nell'Assemblea
Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l'ammontare dei
contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L'Assemblea Generale
può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se riconosca che la mancanza
del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.
Procedura
Articolo 20
L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in
sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono
convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o
della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 21
L'Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge
il suo Presidente per ogni sessione.
Articolo 22
L'Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga
necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
Capitolo V
CONSIGLIO DI SICUREZZA
Composizione
Articolo 23
1.Il Consiglio di Sicurezza
si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la
Francia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di
Gran Bretagna e l'Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono
Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci
altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di
Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri
delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
ed agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione
geografica.
2. I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un
periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva all'aumento da 11
a 15 del numero dei Membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro Membri
aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno. I Membri uscenti non sono
immediatamente rieleggibili.
3. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.
Articolo 24
1. Al scopo di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte
delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la
responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i
suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.
2. Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in
conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici
attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento di tali compiti sono
indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII.
3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia
necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea Generale.
Articolo 25
I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire
le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del
presente Statuto.
Articolo 26
Al scopo di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed
economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito
di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto
dall'articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per
l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.
Votazione
Articolo 27
1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese
con un voto favorevole di nove Membri.
3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese
con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei
Membri permanenti: tuttavia nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal
paragrafo 3 dell'articolo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve
astenersi dal voto.
Procedura
Articolo 28
1. Il Consiglio di Sicurezza e organizzato in modo da poter
funzionare in permanenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal
scopo, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede
dell'Organizzazione.
2. Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei
suoi Membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un Membro del Governo
o da un altro rappresentante appositamente designato.
3. Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse
dalla sede dell'Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i
suoi lavori.
Articolo 29
Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che
ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
Articolo 30
Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel
quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.
Articolo 31
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di
Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi
questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest'ultimo
ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti.
Articolo 32
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di
Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia
parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà
invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla
controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene
opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni
Unite.
Capitolo VI
SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE
Articolo 33
1. Le parti di una
controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto,
perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione,
conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od
accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti a
regolare la loro controversia medianti tali
Articolo 34
Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi
controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito
internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la
continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere
in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 35
1. Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi
controversia o situazione della natura indicata nell'articolo 34 all'attenzione
del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.
2 Uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione
del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia di
cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia,
gli obblighi di regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.
3. I procedimenti dell'Assemblea Generale rispetto alle questioni sottoposte
alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle
disposizioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 36
1. Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una
controversia della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione di
natura analoga raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.
2. Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedura per
la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.
3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di
Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche,
dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte
Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della
Corte.
Articolo 37
1. Se le parti di una controversia della natura indicata
nell'articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale
articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia
sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell'articolo 36,
o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.
Articolo 38
Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37, il
Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo
richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della
controversia.
Capitolo VII
AZIONE
RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI ATTI DI
AGGRESSIONE
Articolo 39
Il Consiglio di Sicurezza
accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o
di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano
essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la
pace e la sicurezza internazionale.
Articolo 40
Al scopo di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio
di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure
previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a
quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali
misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione
delle parti interessate. 11 Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il
mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.
Articolo 41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti
l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue
decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali
misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle
relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree,
postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni
diplomatiche.
Articolo 42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste
nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può
intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia
necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante
forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 43
1. Al scopo di contribuire al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a
mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in
conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e
le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessario per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
2. L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di
forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e
la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi.
3. L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su
iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio
di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e i
gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari
in conformità alle rispettive norme costituzionali.
Articolo 44
Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza,
esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di
fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell'articolo
43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a partecipare alle decisioni
del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego di contingenti di forze armate
del Membro stesso.
Articolo 45
Al scopo di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere
misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione
contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di un'azione
coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti,
ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti
stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti dall'articolo 43, dal
Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 46
I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal
Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 47
1. E' costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e
coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le
esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle forze poste a sua
disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo.
2. Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei
Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni
Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato
sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l'efficiente
adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro
alla sua attività.
3.11 Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza,
la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a
disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di
tali forze saranno trattate in seguito.
4. Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni con le
organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può
costituire dei sottocomitati regionali.
Articolo 48
1. L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di
Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è
intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo
quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.
2. Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o
mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui
siano Membri.
Articolo 49
I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua
assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 50
Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro
uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si
trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall'esecuzione
di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad
una soluzione di tali difficoltà.
Articolo 51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto
naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un
attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio
di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la
sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo
diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di
Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti,
secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in
qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o
ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Capitolo VIII
ACCORDI
REGIONALI
Articolo 52
1. Nessuna disposizione del
presente Statuto preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali
per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale che si prestino ad un'azione regionale, purché
tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai
principi delle Nazioni Unite.
2.1 Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni
devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle
controversie di carattere locale medianti tali accordi od organizzazioni
regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica
delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi o le
organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per
deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.
4. Questo articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli articoli 34
e 35.
Articolo 53
1. Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le
organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione.
Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi
regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del
Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro uno Stato nemico,
ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di questo articolo, quali sono
previste dall'articolo 107 o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi
della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui
l'organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita
del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato.
2. L'espressione "Stato nemico" quale è usata nel paragrafo 1 di
questo articolo si riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra
mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.
Articolo 54
Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento,
pienamente informato dell'azione intrapresa o progettata in base ad accordi
regionali o da parte di organizzazioni regionali per il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale.
Capitolo IX
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMICA E SOCIALE
Articolo 55
Al scopo di creare le
condizioni di stabilita e di benessere che sono necessarie per avere rapporti
pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio
dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite
promuoveranno:
a. un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera, e
condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;
b. la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e
simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;
c. il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
Articolo 56
I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in
cooperazione con l'organizzazione per raggiungere i fini indicati all'articolo
55.
Articolo 57
1. I vari istituti specializzati costituiti con accordi
intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti
internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e
simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni
dell'articolo 63.
2. Gli istituti così collegate con le Nazioni Unite sono qui di seguito
indicati
con l'espressione "Istituti specializzati".
Articolo 58
L'Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei
programmi e delle attività degli istituti specializzati.
Articolo 59
L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati
interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per il
conseguimento dei fini indicati nell'articolo 55.
Articolo 60
Il compito di adempiere le funzioni dell'Organizzazione indicate in
questo capitolo spetta all'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al
Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad esso
attribuiti dal capitolo X.
Capitolo X
CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIA
Composizione
Articolo 61
1. Il Consiglio Economico e
Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti
dall'Assemblea Generale.
2. Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto Membri del Consiglio
Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I Membri
uscenti sono immediatamente rieleggibili.
3. Alla prima elezione successiva all'aumento da ventisette a cinquantaquattro
Membri del Consiglio Economico e Sociale, oltre ai Membri eletti al posto dei
nove Membri il cui mandato scade al termine dell'anno in corso, saranno eletti altri
ventisette Membri. Di questi ventisette Membri aggiuntivi, il mandato di nove
scadrà al termine di un anno, e quello di altri nove al termine di due anni, in
conformità alle disposizioni che saranno prese dall'Assemblea Generale.
4. Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel
Consiglio .
Funzioni e Poteri
Articolo 62
1. Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi
o relazioni su questioni internazionali economiche e sociali, culturali,
educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali
questioni all'Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli
istituti specializzati interessati.
2. Esso può fare raccomandazioni al scopo di promuovere il rispetto e
l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.
3. Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all'Assemblea
Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza.
4. Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite,
conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza.
Articolo 63
1. Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con
qualsiasi istituto di quelli indicati all'articolo 57 per definire le
condizioni in base alle quali l'istituto considerato sarà collegato con le
Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea
Generale.
2. Esso può coordinare le attività degli istituti specializzati mediante
consultazioni con tali istituti e raccomandazioni ad essi come mediante
raccomandazioni all'Assemblea Generale ed ai Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 64
1. Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune
disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso
può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti
specializzati al scopo di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le
sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall'Assemblea Generale su
questioni che rientrino nella sua competenza.
2. Esso può comunicare all'Assemblea Generale le sue osservazioni su tali
relazioni.
Articolo 65
Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al
Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.
Articolo 66
1. Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che
rientrano nella sua competenza relativamente all'esecuzione delle
raccomandazioni dell'Assemblea Generale.
2. Esso può, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, eseguire servizi che
siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da istituti specializzati.
3. Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del
presente Statuto o che possono essere ad esso attribuite dall'Assemblea
Generale.
Votazione
Articolo 67
1. Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei
Membri presenti e votanti.
Procedura
Articolo 68
Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le
questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo, nonché
quelle altre commissioni che possono essere richieste per l'adempimento delle
sue funzioni.
Articolo 69
Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni
Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi
questione di particolare interesse per tale Membro.
Articolo 70
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché
rappresentanti degli istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto,
alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e
perché i suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli istituti
specializzati.
Articolo 71
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per
consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che
rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con
organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali,
previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato.
Articolo 72
1. Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio
regolamento, che comprende le norme relative alla designazione del suo
Presidente.
2. Il Consiglio Economico e Sociale n si riunisce secondo le esigenze, in
conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni
per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.
Capitolo XI
DICHIARAZIONE CONCERNENTE I TERRITORI NON AUTONOMI
Articolo 73
I Membri delle Nazioni
Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di
territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia
riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori
sono preminenti, ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al
massimo, nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale
istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori,
e, a tal scopo, l'obbligo:
a. di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni
interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il
loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi;
b. di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita
considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo
sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze
particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni, e del loro diverso
grado di sviluppo;
c. di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
d. di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di
collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli istituti
internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali,
economici e scientifici enunciati in questo articolo;
e. di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d'informazione e
con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da
considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura
tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei
territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei
territori cui si applicano i capitoli XII e XIII.
Articolo 74
I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro
politica nei
riguardi dei territori cui si riferisce questo capitolo, non meno che nei
riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi sul principio generale
del buon vicinato in materia sociale economica e commerciale, tenuto il debito
conto degli interessi e del benessere del resto del mondo.
Capitolo XII
REGIME INTERNAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
Articolo 75
Le Nazioni Unite
stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di amministrazione
fiduciaria per l'amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno
essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi
territori sono qui di seguito indicati con l'espressione "territori in
amministrazione fiduciaria".
Articolo 76
Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria,
in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell'articolo 1 del
presente Statuto, sono i seguenti:
a. rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
b. promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli
abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo
avviamento all'autonomia o all'indipendenza, tenendo conto delle particolari condizioni
di ciascun territorio e delle sue popolazioni, delle aspirazioni liberamente
manifestate dalle popolazioni interessate, e delle disposizioni che potranno
essere previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria;
c. incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, o religione, ed
incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza dei popoli del mondo;
d. di assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e
commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così
pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi nell'amministrazione della
giustizia senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e
subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 80.
Articolo 77
1. Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai
territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti medianti convenzioni
di amministrazione fiduciaria:
a. territori attualmente sottoposti a mandato;
b. territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda
guerra mondiale;
c. territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili
della loro amministrazione.
2. Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle
precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria
ed a quali condizioni.
Articolo 78
Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai
territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni
tra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza.
Articolo 79
Le condizioni dell'amministrazione fiduciaria per ogni territorio da
sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi
mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente
interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto mandato
di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni
degli articoli 83 e 85.
Articolo 80
1. Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di
amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79 e 81, per
sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a
quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di
questo capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun modo
i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti
internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.
2. Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da
dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzione
per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto
mandato, od altri, secondo quanto è previsto dall'articolo 77.
Articolo 81
La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso
comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione sarà
amministrato e designare l'autorità che eserciterà l'amministrazione del
medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con l'espressione
"autorità amministratrice", potrà essere costituita da uno Stato o da
più Stati o dall'Organizzazione stessa.
Articolo 82
In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere
designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il
territorio sottoposto all'amministrazione fiduciaria, od una sua parte, senza
alcun pregiudizio dell'accordo o degli accordi speciali stipulati a norma
dell'articolo 43.
Articolo 83
1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone
strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di
amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate
dal Consiglio di Sicurezza.
2. Gli obiettivi fondamentali indicati nell'articolo 76 valgono per la
popolazione di ogni zona strategica.
3. Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle
considerazioni di sicurezza, dell'ausilio del Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in base
al regime di amministrazione fiduciaria spettano alle Nazioni Unite in materia
politica, economica, sociale ed educativa.
Articolo 84
L'autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il
territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale. A questo scopo l'autorità amministratrice può
servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza da parte
del territorio in amministrazione fiduciaria per l'adempimento degli obblighi
da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per
la difesa locale e per il mantenimento dell'ordine nel territorio in
amministrazione.
Articolo 85
1. Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di
amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche,
compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione
fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dall'Assemblea
generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione
dell'Assemblea Generale coadiuva quest'ultima nell'adempimento di tali
funzioni.
Capitolo XIII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
Composizione
Articolo 86
1. Il Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite:
a. Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
b. quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell'art. 23, che non
amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
c. tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall'Assemblea Generale
quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei Membri del
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri
delle Nazioni Unite che amministrano territori in amministrazione fiduciaria e
quelli che non ne amministrano.
2. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una persona
particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso.
Funzioni e Poteri
Articolo 87
L'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria, nell'esercizio delle loro funzioni, possono:
a. esaminare le relazioni sottoposte dall'autorità amministratrice;
b. ricevere petizioni, ed esaminarle consultandosi al riguardo con l'autorità
amministratrice;
c. disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione
fiduciaria in epoche concordate con l'autorità amministratrice;
d. esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria.
Articolo 88
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario
sul progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti di ogni
territorio in amministrazione fiduciaria. e l'autorità amministratrice di ogni
territorio che rientri nella competenza dell'Assemblea Generale presenta a
quest'ultima una relazione annuale redatta in base a tale questionario.
Votazione
Articolo 89
1. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone
di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a
maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Procedura
Articolo 90
1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio
regolamento che comprende le norme relative alla designazione del suo
Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze,
in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni
per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.
Articolo 91
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso,
dell'assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti
specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive competenze.
Capitolo XIV
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Articolo 92
La Corte Internazionale di
Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite.
Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che e basato sullo Statuto
della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del
presente Statuto.
Articolo 93
1. Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo
Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.
2. Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della
Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso
dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 94
1. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla
decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui
esso sia parte.
2. Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le
incombono per effetto di una sentenza resa dalla corte, l'altra parte può
ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga
necessario di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere
perché la sentenza abbia esecuzione.
Articolo 95
Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle
Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali
in virtù di accordi già esistenti o che possano essere conclusi in avvenire.
Articolo 96
1. L'Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono
chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su
qualunque questione giuridica.
2. Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano
a ciò autorizzati in qualunque momento dall'Assemblea Generale, hanno anch'essi
la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano
nell'ambito delle loro attività.
Capitolo XV
SEGRETARIATO
Articolo 97
Il Segretariato comprende un
Segretario Generale ed il personale che l'Organizzazione possa richiedere. Il
Segretario Generale è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo
dell'Organizzazione.
Articolo 98
Il Segretario Generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni
dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e
Sociale. del Consiglio di Amministrazione fiduciaria, ed esplica altresì quelle
altre funzioni che gli siano affidate da tali organi. Il Segretario Generale
presenta all'Assemblea Generale una relazione annuale sul lavoro svolto
dall'Organizzazione.
Articolo 99
Il Segretario Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di
Sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso possa minacciare il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 100
1. Nell'adempimento dei loro doveri il Segretario Generale ed il
personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun Governo o da
alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi dovranno astenersi da
qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari
internazionali responsabili solo di fronte all'Organizzazione.
2. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare il carattere
esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e del
personale, ed a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle loro
mansioni.
Articolo 101
1. Il personale é nominato dal Segretario Generale secondo le norme
stabilite dall'Assemblea Generale.
2. Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio Economico
e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e, secondo le necessità,
ad altri organi delle Nazioni Unite. questi funzionari fanno parte del
Segretariato.
3. La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella
determinazione delle condizioni di impiego deve essere la necessità di
assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità. Sara data
la debita considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla base
del criterio geografico più esteso possibile.
Capitolo XVI
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 102
1. Ogni trattato ed ogni
accordo internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo
l'entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto
possibile presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest'ultimo.
2. Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non sia
stato registrato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di questo
articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad un organo delle
Nazioni Unite.
Articolo 103
In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle
Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in base a
qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal
presente Statuto.
Articolo 104
L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri,
della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni e per il
conseguimento dei suoi fini.
Articolo 105
1. L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi
Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi
fini.
2. I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari
dell'Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari
per l'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all'Organizzazione.
3. L'Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i
dettagli dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre
ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal scopo
Capitolo XVII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI SICUREZZA
Articolo 106
In attesa che entrino in
vigore accordi speciali, previsti dall'articolo 43, tali, secondo il parere del
Consiglio di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l'esercizio
delle proprie funzioni a norma dell'articolo 42, gli Stati partecipanti alla
Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mosca, il 30 Ottobre 1943, e la
Francia, giusta le disposizioni del paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si
consulteranno tra loro e, quando lo richiedano le circostanze, con altri Membri
delle Nazioni Unite in vista di quell'azione comune necessaria al scopo di
mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Articolo 107
Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o
precludere, nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia
stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, un'azione che venga
intrapresa od autorizzata, come conseguenza di quella guerra, da parte dei
Governi che hanno la responsabilità di una tale azione.
Capitolo XVIII
EMENDAMENTI
Articolo 108
Gli emendamenti al presente
Statuto entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando
saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea
Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da
due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 109
Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la
revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da
stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea
Generale e con un voto di nove Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.
Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla Conferenza.
2. Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla
maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in
conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle
Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza.
3. Se tale Conferenza non sarà tenuta prima della decima sessione annuale
dell'Assemblea Generale susseguente all'entrata in vigore del presente Statuto,
la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all'ordine del
giorno di quella sessione dell'Assemblea Generale, e la Conferenza sarà tenuta
se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri
dell'Assemblea Generale e con un voto di sette Membri qualsiasi del Consiglio
di Sicurezza.
Capitolo XIX
RATIFICA E FIRMA
Articolo 110
1. Il presente Statuto sarà
ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme
costituzionali.
2. Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti
d'America che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al
Segretario Generale dell'Organizzazione non appena questi sia stato nominato.
3. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da
parte della Repubblica di Cina, della Francia, dell'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda
Settentrionale, degli Stati Uniti d'America e della maggioranza degli altri
Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle ratifiche sarà quindi
redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d'America che ne comunicherà copia
a tutti gli Stati firmatari.
4. Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua
entrata in vigore diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite dalla data
del deposito delle loro rispettive ratifiche.
Articolo 111
Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo
e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo
degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse da
quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato
il presente Statuto.
FATTO a San Francisco il ventisei giugno millenovecentoquarantacinque.