www.resistenze.org - popoli resistenti - ucraina - 05-10-14 - n. 514

Considerazioni giuridiche sulla situazione dell'Ucraina

Aldo Bernardini *

settembre 2014

Il colpo di stato di Kiev e i fatti concomitanti o immediatamente successivi in altra parte dell'Ucraina sono gli elementi decisivi per una corretta impostazione del problema giuridico.

Le circostanze della presa del potere a Kiev con la "deposizione" costituzionalmente illegittima del capo dello Stato Janukovic (mutamento dell'orientamento e della collocazione internazionale del nuovo regime e, all'interno, dei rapporti fra le principali componenti della popolazione; partecipazione attiva di forze dell'estrema destra e sostegno multiforme e concreto dai Paesi occidentali) suggeriscono in prima battuta non essersi trattato di un semplice cambio di governo, sia pure incostituzionale, bensì di un mutamento di regime con possibili conseguenze sull'identità del soggetto statale. Ciò non avrebbe compromesso in principio, in forza di successione, la posizione dell'Ucraina quale Stato costituito dal punto di vista del diritto internazionale, se il regime si fosse affermato come governo (di fatto) su tutta l'Ucraina. Ma questo non è stato.

Il regime illegittimo (tale ancor oggi, pur dopo le elezioni presidenziali, che fra l'altro non si sono svolte in tutta l'Ucraina) non ha mai esercitato il controllo effettivo su tutto il territorio nazionale. E nulla conta che si sia insediato nella capitale e sulle preesistenti strutture statali centrali, comunque al di fuori della legittimità costituzionale. In vaste zone del Paese (Crimea e regioni orientali russofone: Repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk) si sono stabiliti da subito poteri di fatto locali nell'alveo sostanziale della legalità preesistente, con il rifiuto degli indicati mutamenti di orientamento internazionale e interno. Se tali poteri locali si fossero posti anche formalmente nel quadro della preesistente legalità, imperniata sulla presidenza Janukovic, si sarebbe anzi qui potuta riconoscere la continuità dello Stato ucraino costituito, con un potere (legale) centrale, sia pure decurtato (di fatto) della parte controllata dal regime di Kiev, declassato pertanto questo chiaramente a potere di fatto locale (insorti).  Si è invece formata ad Est una costellazione di poteri locali che non si presentano come governo centrale mirante alla soppressione del regime di Kiev, bensì si costituiscono in forma autonoma per il mantenimento, se non altro nelle parti controllate, di quegli orientamenti e collocazioni che il regime di Kiev rovescia. Non certo dunque insorti o ribelli (tanto meno "terroristi"), ma poteri di fatto "autonomisti", la cui compresenza con il regime (di fatto) di Kiev (e per i caratteri sopradetti di questo) comporta che lo Stato Ucraina ha perduto il carattere di Stato unito costituito. I poteri di fatto dell'Est sono espressione –nel vacuum dunque dell'assenza di Stato costituito- di autocostituzione di nuovi soggetti e quindi di autodeterminazione. Stando così le cose, non v'è insomma potere centrale, e certo non lo è Kiev, che sia titolato a reprimere una pretesa insurrezione e a non subire in ciò ingerenze esterne. Il conflitto armato in corso in Ucraina è, giuridicamente, conflitto internazionale tra poteri di fatto indipendenti, che si verifica nel contesto di un processo de-costituente dello Stato unico e costituente dei nuovi poteri, non giunto tuttora ad un definitivo consolidamento ella nuova situazione proprio in ragione del perdurante conflitto.

L'esito di quella autodeterminazione può essere molteplice (salvo l'ipotesi della soccombenza): proclamazione di indipendenza (e poi eventuale confluenza in altro Stato: così la Crimea con la Federazione russa); ma anche partecipazione paritaria alla ricostituzione di uno Stato Ucraina integrale con, ad es., garanzia di autonomia (federale) per le diverse parti.

In sintesi: assenza di uno Stato centrale unico costituito; esistenza di due costellazioni di poteri di fatto concomitanti. Essendo accertato che il regime di Kiev è sorto con ampio sostegno (da ritenersi illecito) da parte di Stati esteri, l'ausilio eventuale di una potenza esterna ai poteri di fatto dell'Est, è –tanto più se essi vengono collocati nel solco dell'autodeterminazione - legittimo. Siffatto aiuto non richiede in alcun modo un consenso del regime di Kiev qualora avvenga nel territorio controllato dai poteri dell'Est, e non può certo parlarsi di "invasione" o "aggressione". Impropriamente infatti il regime di Kiev si presenta e viene considerato da taluni Paesi (in particolare da quelli occidentali) come governo centrale dell'Ucraina: si tratta, va ripetuto, di potere di fatto nella parte, e solo in quella, che esso fattualmente controlla.

* Aldo Bernardini, Professore emerito di diritto internazionale dell'Università di Teramo.


Resistenze.org     
Sostieni una voce comunista. Sostieni Resistenze.org.
Fai una donazione o iscriviti al Centro di Cultura e Documentazione Popolare.

Support a communist voice. Support Resistenze.org.
Make a donation or join Centro di Cultura e Documentazione Popolare.