Dossier
tratto dal trimestrale "Quarto Stato"
Raoul Marc Jennar*
Ricercatore presso Oxfam Solidarité (Bruxelles) e Urfig (Parigi).
Direttiva Bolkestein, welfare sotto scacco
Deregolamentazione del mercato del lavoro, privatizzazione dei servizi. Tutto ciò
che si nasconde dietro il provvedimento che sta per essere varato in Europa.
La Commissione europea ha annunciato una nuova Direttiva tesa a "ridurre i
vincoli alla competitività" (IP/04/37, 13 gennaio 2004). Dietro questi
propositi si nasconde un nuovo attacco irresponsabile della Commissione contro
quel che resta del "modello europeo", agonizzante dopo le
privatizzazioni che si sono succedute e le ripetute rimesse in causa dei
diritti sociali. Si tratta di un progetto di Direttiva "relativa ai
servizi per il mercato interno", preparato dall'ultraliberista commissario
europeo Bolkestein. Il testo del progetto, il comunicato stampa e una
valutazione generale della Direttiva si trovano sul sito: http: //www. europa.
eu. int/comm/internal_market/fr/services/services/index. htm. L'obiettivo è
imporre ai 25 Stati membri dell'Unione le regole della concorrenza commerciale,
senza alcun limite, in tutte le attività di servizio che non sono già coperte
da altre normative europee. Ciò significa che la logica del profitto s'imporrà
ovunque. Chi ha familiarità con le regole dell'Organizzazione mondiale del
commercio (Omc/Wto) e dell'Accordo generale sul commercio dei servizi
(Agcs/Gats), riconoscerà in questo progetto di Direttiva i principi e le
procedure già stabilite da quegli accordi. Ancora una volta l'Unione europea
non protegge dalla globalizzazione neoliberista; ne prende, anzi, la guida.
Oggetto
della Direttiva
Il progetto di Direttiva stabilisce "un quadro giuridico generale per
eliminare gli ostacoli alla libertà di insediamento dei fornitori di servizi e
alla libera circolazione dei servizi in seno agli Stati membri". La
Direttiva definisce (art. 4) i servizi come segue: "Ogni attività
economica che, secondo l'art. 50 del Trattato istitutivo, si occupa della
fornitura di una prestazione oggetto di contropartita economica".
Chiaramente sono presi in considerazione tutti i servizi eccetto quelli erogati
direttamente e gratuitamente dai poteri pubblici: l'istruzione e la cultura, la
sanità e le cure sanitarie.
Un promemoria della Commissione (Memo/04/03, 13 gennaio 2004) presenta una
lista incompleta dei servizi presi in considerazione dalla Direttiva, che vanno
dai servizi giuridici alle professioni artigianali, l'edilizia, la
distribuzione, il turismo, i trasporti, i servizi sanitari e di copertura delle
cure sanitarie, i servizi ambientali, gli studi di architettura, le attività
culturali, il collocamento.
Gli
"ostacoli"
Gli "ostacoli" sono rappresentati dalle legislazioni e regolamenti
nazionali, considerati dalla Commissione europea "arcaici, obsoleti e in
contraddizione con la legislazione europea". Occorre "riformare"
per "modernizzare". Ma questi "ostacoli" sono spesso
disposizioni prese dai poteri pubblici per la migliore prestazione del servizio
dal punto di vista dell'utilizzo dei fondi pubblici, dell'accesso di tutti,
delle garanzie fornite per la sua qualità, del diritto al lavoro, delle
tariffe, della trasparenza. Gli "ostacoli" presi di mira dalla
Commissione europea sono dunque decisioni che i poteri pubblici hanno preso per
evitare che il settore dei servizi diventi una giungla. Ecco perché la
Commissione europea intende rimettere in causa "il potere discrezionale
delle autorità locali" (IP/02/1180 del 13 luglio 2002), ossia delle istituzioni
elette e controllate democraticamente. La Direttiva proposta è una vera e
propria aggressione portata da un gruppo di tecnocrati al servizio delle
imprese private contro le scelte operate in passato dalle istituzioni votate a
suffragio universale.
Modus operandi
1. Il principio del Paese d'origine (art. 16)
Allo scopo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi, il
progetto rinuncia a una pratica consolidata nella costruzione europea, quella
dell'armonizzazione, assurta quasi a principio fondatore. Per comprendere
questo cambiamento radicale, occorre avere presente l'importanza dell'ingresso
dei nuovi dieci stati membri, le cui legislazioni fiscali, sociali e ambientali
sono quelle proprie dello "Stato minimo". L'armonizzazione non risponde
più necessariamente all'interesse delle imprese private e, dal momento che ciò
ora serve, viene sostituita dal "principio del Paese d'origine".
Secondo questo principio, un fornitore di servizi è sottoposto alla legge del
Paese in cui ha sede l'impresa, e non a quella del Paese dove fornisce il
servizio. Ci si trova di fronte a un vero e proprio incitamento legale a
spostarsi verso i Paesi dove le normative fiscali, sociali e ambientali sono
più permissive, con il risultato che il nuovo principio, una volta diventato
norma europea, eserciterà una forte pressione sui Paesi i cui standard fiscali,
sociali e ambientali proteggono di più l'interesse generale. Con il
"principio del Paese d'origine", la Direttiva viola l'art. 50 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo cui "il fornitore di
servizi può esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel Paese in cui
fornisce la prestazione alle stesse condizioni che questo Paese pratica alle
imprese nazionali". La regola del "Paese d'origine" diventerà
pertanto una facile scappatoia per le imprese erogatrici di servizi.
2. Regimi
di autorizzazione (artt. da 9 a 15)
Per facilitare la libertà di insediamento, gli Stati dovranno limitare le
condizioni poste all'autorizzazione di insediamento di un'attività di servizio.
Queste condizioni dovranno essere non discriminatorie, obiettivamente
giustificate da ragioni imperative di interesse generale, adeguate a tali
ragioni, precise e non equivoche, obiettive e rese pubbliche in anticipo. Nel
caso in cui i poteri pubblici non rispettino queste condizioni, il fornitore
privato di servizi potrà ricorrere in giudizio.
Gli Stati non potranno più: esigere la nazionalità del Paese di insediamento da
parte del fornitore, del suo personale, dei detentori del capitale sociale, dei
membri degli organi di gestione e di sorveglianza; esigere la residenza nel
territorio del Paese di insediamento da parte delle stesse persone; subordinare
l'autorizzazione all'insediamento all'esistenza di un bisogno economico o alla
domanda di mercato; subordinare l'autorizzazione alla valutazione degli effetti
economici attuali o potenziali dell'attività prevista; subordinare
l'autorizzazione all'armonizzazione dell'attività; obbligare il fornitore a
costituire o partecipare a una garanzia finanziaria o a sottoscrivere
un'assicurazione presso un altro fornitore o organismo esistente sul territorio
in cui egli opera; obbligare il fornitore a essere stato iscritto a un registro
o ad aver esercitato quell'attività per un periodo minimo di tempo. Gli Stati
dovranno modificare le proprie legislazioni per eliminare ogni caratteristica
considerata "discriminatoria" nelle condizioni sotto specificate, in
modo da giustificarne la ragion d'essere e per provare che tali esigenze non
vanno oltre quanto necessario a raggiungere l'obiettivo: limiti quantitativi o
territoriali basati sulla popolazione o su una distanza geografica minima;
obbligo di costituirsi sotto una forma giuridica particolare; esigenze legate
alla detenzione di capitale: obbligo di disporre di un capitale minimo per
certe attività o avere una qualifica personale particolare per detenere il
capitale sociale o gestire certe società; imposizione di un numero minimo di
dipendenti; tariffe obbligatorie (minima e massima) che il prestatore deve
rispettare; divieti e obblighi in materia di vendita a perdere e di saldi;
obbligo da parte del fornitore di dare accesso a servizi forniti da altri;
obbligo da parte del fornitore di servizi di fornire, insieme al suo, altri
servizi specifici.
Sarà la Commissione europea, di cui si conosce la "devozione" verso
le imprese private, a verificare che la legislazione degli Stati membri si
adegui alle nuove disposizioni. Questo progetto sottrae ai poteri pubblici
qualsiasi diritto di indirizzare l'organizzazione dell'attività economica del
proprio Paese.
3. La
sanità (art. 23)
La Direttiva non prevede norme particolari per nessun settore dei
servizi, tranne che per le cure sanitarie. Se un fornitore di cure sanitarie
dello Stato A vuole stabilirsi nello Stato B, quest'ultimo non può subordinare
l'autorizzazione dell'insediamento alla presa in carico delle cure sanitarie da
parte del forniture di cure dello Stato A sulla base del sistema di sicurezza
sociale dello Stato B (quello dove egli si vuole stabilirsi). Un fornitore di
cure che si stabilisca in un Paese, non è quindi tenuto a rispettare il sistema
di sicurezza sociale del Paese ospite. Ci si trova in presenza della volontà
deliberata da parte della Commissione europea di togliere agli Stati il potere
di decidere della loro politica sanitaria. Così facendo, la Direttiva viola il
principio di sussidiarietà previsto dall'art. 152-5 del Trattato secondo cui
"nella sanità pubblica l'azione della Comunità rispetta pienamente la
responsabilità degli Stati membri quanto a organizzazione ed erogazione di
servizi sanitari e cure mediche".
4.
L'armonizzazione commerciale (art. 29)
La Commissione riscopre le virtù dell'armonizzazione quando si tratta di
decidere l'abrogazione di una norma etica: l'interdizione della pubblicità
commerciale per le professioni regolamentate, che viene considerata
"desueta e sproporzionata" (IP/04/37 del 13 gennaio 2004).
L'abrogazione deve permettere per esempio ai medici o agli architetti per
esempio di entrare pienamente nella competitività commerciale e fare uso delle
regole della concorrenza a scapito delle riserve che impone loro la
deontologia.
L'impatto
Le conseguenze di questa Direttiva, se adottata, sarebbero considerevoli.
1. La nuova definizione dei servizi è molto ampia e apre la strada alla
privatizzazione e alla messa in concorrenza di quasi tutte le attività di
servizio, compresa la quasi totalità dell'insegnamento, la totalità della
sanità e delle attività culturali.
2. Il "principio del Paese d'origine" permette di deregolamentare e
privatizzare totalmente i servizi che non sono forniti direttamente e
gratuitamente dai poteri pubblici.
3. Il "principio del Paese d'origine" consente di destrutturare e
smantellare il mercato del lavoro nei Paesi in cui è organizzato e protetto:
un'impresa polacca che distacchi dei lavoratori polacchi in Francia o in
Belgio, ad esempio, non dovrà più chiedere l'autorizzazione alle autorità
francesi o belghe se ha già ottenuto l'autorizzazione dalle autorità polacche e
a quei lavoratori si applicherà solo la legislazione polacca. Inoltre se
l'impresa polacca utilizza personale che proviene, ad esempio, dalla Ucraina
(Paese che non fa parte dell'Unione), solo la legislazione polacca verrà
applicata a questi dipendenti. Infine il principio consentirà alle imprese ad
interim di distaccare lavoratori interinali negli altri Stati membri senza la
minima restrizione, alle condizioni salariali del Paese d'origine.
4. La scomparsa delle restrizioni nazionali all'insediamento apre la strada allo
"Stato minimo", e cioè a uno Stato che ha perso il diritto di fare le
scelte fondamentali nella politica dell'istruzione, della sanità, della cultura
e dell'accesso di tutti ai servizi essenziali.
La
Direttiva e il Gats
Il progetto di Direttiva si può applicare a quattro modalità di
fornitura dei servizi, che il Gats così definisce. Prima modalità: i servizi
transfrontalieri, come quelli provenienti dal territorio di un Paese membro e
destinati a un altro Paese membro; ad esempio, la trasmissione telematica di
consulenze di avvocati del paese A al paese B senza spostamento fisico di una
delle due parti. Seconda modalità: il consumo transfrontaliero o quello
all'estero, come l'affitto da parte di un turista del paese A di una macchina
all'estero. Terza modalità: la sistemazione di un fornitore di servizi di uno
Stato membro sul territorio di un altro Stato membro. Quarta modalità: il
distacco temporaneo di persone, come ad esempio operai edili del paese B
occupati provvisoriamente nel paese A, nel quadro di un contratto edile
eseguito da una impresa del paese B. Il Gats riguarda tutti i servizi di tutti
i settori, con una sola eccezione, i servizi pubblici forniti nell'esercizio
del potere governativo a condizione che non lo siano su base commerciale (devono
essere gratuiti), né in concorrenza con altri fornitori. La Direttiva sarà
applicata a tutti i servizi forniti alle imprese e ai consumatori, eccetto
quelli erogati gratuitamente e direttamente dai poteri pubblici. La direttiva e
il Gats poggiano su principi comuni. La regola della trasparenza vale a dire
l'obbligo di fornire informazioni sui servizi. L'accesso al mercato che implica
che i Paesi aprano il loro mercato ai fornitori di Paesi terzi e che questi
ottengano il diritto di fornire quei servizi sul loro territorio. Il
trattamento nazionale quello in base al quale lo Stato membro deve riservare ai
fornitori stranieri di servizi lo stesso trattamento riservato ai fornitori
nazionali, con l'aggravante - rispetto al Gats - che, nel caso della Direttiva,
lo Stato non può imporre le proprie leggi ai fornitori stranieri. Nel quadro
del Gats questi principi devono essere esplicitati per ogni settore e sono
possibili delle restrizioni; non è così nella Direttiva. Essa prevede che gli
Stati membri non possano subordinare l'accesso a una attività di servizio e
alla sua fornitura ad un particolare regime di autorizzazione come ad esempio
test di necessità economica, salvo: se l'obiettivo perseguito non può essere
realizzato attraverso una misura meno restrittiva; se il regime di
autorizzazione non è discriminatorio verso un altro fornitore di servizi; se la
necessità di un tale regime si giustifica per motivi vincolanti di interesse
generale. Il Gats riconosce invece che i Governi possono intervenire con la regolamentazione
pubblica purché essa abbia un fondamento scientifico e non esista un'altra
regolamentazione meno distorsiva della concorrenza. Il progetto di Direttiva
appare chiaramente per quel che è: una trasposizione del Gats, in chiave ancora
più neoliberista.
La
Direttiva e l'allargamento
Questa Direttiva, una volta adottata dal Parlamento europeo, si
applicherà a tutti i 25 Stati membri dell'Unione. Bisognerebbe essere ingenui
per credere a una coincidenza tra la presentazione di questo progetto e l'allargamento
dell'Europa. Il "principio del Paese d'origine" diventa interessante
solo perché l'allargamento crea due spazi in seno all'Europa: uno formato dai
Paesi che ancora conoscono le regole di diritto in campo fiscale, sociale e
ambientale; e un altro spazio che, in seguito alle intense pressioni del Fmi,
della Banca mondiale e dell'Unione europea, è stato "riformattato"
secondo i principi neoliberisti prima dell'ingresso nell'Unione dei Paesi che
vi appartengono. Con questa Direttiva, viene legalizzato il dumping fiscale,
sociale e ambientale.