ISTITUTO DI STUDI COMUNISTI
KARL MARX – FRIEDRICH ENGELS
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Commento alla
Direttiva
del parlamento europeo e del consiglio
europeo
recante modifica della direttiva
2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell'orario di
lavoro.
(su proposta della Commissione Europea)
Il documento si compone di una “ Relazione” in tredici punti o articoli; una “
Dichiarazione” che consta di 15 punti o articoli; nella Direttiva vera e
propria in nove articoli, ove ciascuno integra o modifica la direttiva CE del
2003/88 ed infine una Relazione
sull’attuazione “ in 5 articoli[1].
Struttura di per sé molto farraginosa, complessa, che non aiuta la ricerca, la
comprensione, ma che consente le mille e mille interpretazioni a seconda di che
ruolo si fa avere a ciascuna parte, giacché tutto costituisce testo
legislativo; diversamente dalla italiana ove la legge, date alcune premesse si
snoda subito in articoli e comma.
La direttiva è inerente una nuova organizzazione del lavoro, modificando la
direttiva del 2003/88, che a sua volta costituiva modifica di quella del 1993.
Nella Relazione vi è una cronistoria, che ha la funzione di legittimare il
perché sia la Commissione Europea a presentare tale proposta al di sopra delle
parti sociali.
Per la comprensione della funzione della Commissione Europea è qui importane
andare a vedere quanto abbiamo esposto nella lettera dell’Istituto sull’Europa.
Veniamo, adesso, al testo nel suo complesso.
Noi fisseremo alcuni punti teorici, per tutto quanto riguarda la disamina
sindacale è compito delle organizzazioni sindacali a cui rinviamo.
La Relazione
Al punto
7:
“ Tale modifica [ dell’orario di lavoro ] permetterebbe di andare incontro alle
necessità delle imprese soggette a forti fluttuazioni, segnatamente per le
piccole e medie imprese[2] e
rappresenterebbe un sostegno all’occupazione nei periodi di fluttuazione della
domanda.”
La prima
cosa da fermare è la formulazione ambigua
e dichiaratamente ingannevole.
Si coniuga, infatti, qui piccola e media impresa e interessi dei lavoratori ( “
sostegno all’occupazione”).
L’estensione dell’orario di lavoro a 48ore fino a 65ore ed oltre non
costituisce in alcun caso sostegno all’occupazione. Ma fino ad ora non si è
parlato affatto dell’orario di lavoro a 48ore fino a 65ore ed oltre.
Il punto chiave è qui rappresentato dalle piccole e medie imprese.
L’intero testo legislativo ruota attorno a questo concetto. La Direttiva vuole
avere come compito primario, prevalente, un venire incontro alle difficoltà
della piccola e media impresa, che diversamente soccomberebbero.
Sul piano immediato.
Questa Direttiva, così presentata, contraddice l’intero impianto teorico
liberista circa il “ mercato”, le “ imprese”, “ libertà del mercato”, funzione
regolatrice del mercato, giacché interviene, e pesantemente, alterando proprio
“ il libero gioco del mercato”, attuando, imponendo, condizioni di privilegio
ed a danno di altre imprese più efficienti, e mantenendo, imponendo, la
presenza sul mercato di imprese che diversamente sarebbero spazzate via e
cedere il passo ad altre più efficienti perché in grado di attuare una
produzione su più vasta scala e su tale base praticare prezzi di concorrenza
tali da mettere in difficoltà, fino a spingerle a chiudere ed a lasciare il
mercato, quelle imprese che non riescono ad attuare la produzione su più vasta
scala.
La Direttiva si muove, cioè, in aperto e totale opposizione alla concorrenza,
limitandola, ostacolandola.
Si profila qui una particolare sensibilità della Commissione Europea per le
piccole e medie imprese, quasi come espressione degli interessi materiali di
queste in opposizione al grande capitale monopolistico, contro il quale vuole
preservarle, vuole ostacolare che vengano stritolate e gettate sul lastrico e
conseguente concentrazione nel mani del capitale monopolistico di beni e fette
di mercato.
Si avrebbe cioè una Commissione Europea e l’intera direzione dell’Unione
Europea espressione degli interessi di classe della piccola e media borghesia.
Ma questa sensibilità, poi, non va oltre l’orario di lavoro, ossia nello
scaricare sul proletariato le difficoltà, schierando così il proletariato
europeo in difesa della piccola e media borghesia contro la grande borghesia
monopolistica.
Sensibilità, questa, assai limitata.
Non si estende alle materie prime, al sistema finanziario: prestiti agevolati,
abbassamento dell’esposizione debitoria di queste verso le grandi
concentrazioni monopolistiche; non si estende alla distribuzione, ai trasporti,
alle comunicazioni.
La Direttiva, inoltre, mentre pone con enfasi e ben al centro le preoccupazione
della piccola media borghesia, non limita però l’applicazione in base, per es.
al numero di addetti delle imprese, ma dà alla Direttiva valore generale e
quindi anche per il grande capitale monopolistico.
Ma così non c’è più quell’attenzione e quella propensione.
Estendendone la validità anche al capitale monopolistico si consente a questo
di combinare l’innovazione tecnologia ( plusvalore relativo ) con lo
sfruttamento intensivo della manodopera ( plusvalore assolto ) e quindi si
consegue l’obiettivo opposto a quello tanto dichiarato ed enfatizzato, giacché
si dà al capitale monopolistico un’arma tremenda per spazzare via meglio la
piccola e media borghesia ed accelerare il processo di concentrazione
monopolistico.
La piccola e media borghesia è allora solo cortina fumogena per nascondere i
reali intenti: favorire il grande capitale monopolistico, scatenare le brame
del capitale monopolistico contro il proletariato europeo.
La Direttiva persegue un ben preciso, esatto, obiettivo:
unire l’intero campo della borghesia contro il proletariato, costruire un fronte unico
della classe della borghesia contro la classe del proletariato.
Sulla base della parola d’ordine “ Sfruttamento senza limiti, Arricchitevi” il
grande capitale monopolistico costruisce il fronte unico, unendo attorno a sé
la piccola e media borghesia.
La piccola e media borghesia è sempre stata particolarmente sensibile al tema
della sfruttamento senza limiti, poggiando molto sul plusvalore assoluto, che
su quello relativo: ossia più sullo sfruttamento della manodopera che
sull’innovazione tecnica, più sull’estensione delle ore di lavoro che
sull’innovazione tecnica che abbassa i tempi di produzione e quindi i costi.
Il capitale monopolistico, spinto anch’esso oggi dall’esigenza di un
intensificare lo sfruttamento bestiale della manodopera – rimandiamo qui ai
lavori dell’Istituto: 1. Programma, Il Lavoro; 2. Le Conferenze di Potenza,
Cagliari e Modena – le si offre alleata e sostenitrice convinta dell’istanza
dello sfruttamento senza limiti, rimuovendo così quelle “ pregiudiziali” che
negli anni Sessanta-Settanta aveva posto[3].
Uno dei motivi – l’altro è quello delle contraddizioni interimperialiste - che
spinge il capitale monopolistico è quello di ritessere le fila del blocco
sociale, ossia di ricompattare attorno a sé la piccola e media borghesia.
Innanzitutto il fronte unico, il blocco sociale, costruito tra la fine degli
anni Settanta ed i primi anni Ottanta si è totalmente sfaldato.
La piccola e media borghesia, a cui era stato promesso l’arricchimento nella
spartizione del bottino, la spartizione delle spoglie della sconfitta dell’Urss
e del campo socialista oltre che dallo sfruttamento sul proletariato europeo,
nel corso degli anni Novanta, all’indomani dell’89 per intenderci, è stata
letteralmente massacrata in ogni campo e settore: le sezioni fallimentari
stanno ben a documentarlo.
Con truffe, manipolazioni di Borsa sono stati rastrellati migliaia di miliardi
di euro che sono andati al grande capitale monopolistico, che ha attuato
un’accelerazione del processo di concentrazione monopolistico in maniera
illegale e truffaldina. Monta l’opposizione di questa classe contro il capitale
monopolistico: sia di quella che lotta disperatamente contro il fallimento,
ossia l’essere gettata al rango del proletariato e sia di quella che è già
stata scaraventata al rango del proletariato.
Il problema di ricomporre tale fronte è decisivo per frenare lo sgretolamento
del blocco sociale e del consenso, che nelle attuali condizioni può avvenire
unicamente sul piano ideologico, sul piano dell’inganno:
di qui poi quella formulazione ambigua, ingannevole della Direttiva.
Nella guerra al proletariato, che costituisce l’asse centrale e strategico-
come abbiamo analizzato in “ Programma: Il Lavoro” - , il capitale
monopolistico europeo cerca di mantenere in piedi artificiosamente, ideologicamente, strati cuscinetto tra sé
ed il proletariato.
Eccita gli istinti più bestiali del piccolo padroncino, alimenta idee e teorie
proprie di questa classe, irretendoli in ideologie reazionarie, facendone così
base di manovra e carne da cannone contro il proletariato.
Ed è già qui, in questa Direttiva, evidente l’uso di classe di scatenare il
piccolo padroncino contro il proletariato, dandogli assoluta mano libera.
In sintesi.
Il capitale monopolistico capeggia un fronte unico reazionario contro il
proletariato.
Ottiene così per sé mano libera contro il proletariato, pone la piccola
borghesia contro il proletariato ed il proletariato contro la piccola
borghesia.
La piccola e media borghesia non frenerà la sua caduta, ma con tale Direttiva,
formulata in suo nome, accelera la sua rovinosa caduta.
Un altro punto da fermare di questa Direttiva è la questione sindacale e
della rappresentanza sindacale, che ferma il contenuto antidemocratico ed
antisindacale della Direttiva stessa.
Al punto 12 si dice:
che la direttiva “ che permette di non rispettare il limite di 48 ore
settimanali ..
introduce un doppio sistema che combina i vantaggi dell’approccio individuale
con … la negoziazione collettiva.”
Al punto 25 si dice:
“ l’obbligo di autorizzazione per contratto collettivo non è applicabile
qualora non sia in vigore alcun contratto collettivo e qualora nell’impresa o
nello stabilimento non esista una rappresentanza del personale abilitata a
concludere contratti collettivi o accordi in questo settore, in conformità con
la legislazione e/o alle pratiche nazionali. In questo caso l’assenso
individuale del lavoratore, secondo le condizioni definite, è sufficiente.”
Il passo
presenta una particolare gravità, che tende a sciogliere, o comunque limitare,
l’organizzazione sindacale e quindi la contrattazione collettiva.
Il testo, oltre che dare per scontato le 48 ore ed il contratto individuale di
lavoro, riconosce in via di fatto e di
principio che in un luogo di lavoro non vi sia una rappresentanza sindacale ed
oltre a ciò introduce una ulteriore restrizione alla rappresentanza sindacale,
allorquando dichiara “ rappresentanza abilitata a concludere contratti
collettivi o accordi in questo settore in conformità con la legislazione e/o
pratiche nazionali”.
Il passo, infine, introduce una ulteriore, ed ancor più grave restrizione che
tende a mettere totalmente fuori gioco l’organizzazione sindacale e liquida la
stessa contrattazione decentrata.
Infatti scrive che la contrattazione collettiva non è applicabile – e si può
avere l’accordo individuale –
“ qualora nell’impresa o nello stabilimento non esiste una rappresentanza…”.
Questo significa che se l’organizzazione sindacale non ha una rappresentanza in
uno stabilimento di una impresa, pur avendola in tutti gli altri stabilimenti
della stessa impresa e sul territorio, e pur essendo firmataria di accordi e
contratti europei, nazionali e territoriali in quello stabilimento non vige
l’accordo nazionale o europeo, e l’organizzazione sindacale non può intervenire
a nessun titolo e livello in quello stabilimento.
Questo è il senso e la valenza di quella distinzione “ impresa o stabilimento”.
La cosa letta dall’angolazione “ italiana” è grave, ma se la si legge nel
quadro del Diritto comparato del Lavoro, ossia nel quadro delle differenti
legislazioni del lavoro in vigore nei vari paesi europei, la cosa appare in
tutta la sua luce.
In alcuni paesi europei la presenza ed ufficializzazione di una rappresentanza
sindacale deve seguire una complessa procedura, raccolta di firme e consenso
preventivo in grado di dimostrare di avere un seguito prestabilito.
In Italia, invece, in uno stabilimento basta che un singolo lavoratore aderisca
ad una organizzazione sindacale firmataria di contratti e questo costituisce di
fatto la rappresentanza sindacale in quello stabilimento e per quel sindacato.
La legislazione inglese, tedesca, ecc. non consentono scioperi di solidarietà,
questo significa che i lavoratori di uno stabilimento non possono scioperare o
attuare forme di protesta in fabbrica in solidarietà di situazioni esistenti in
altri stabilimenti della stessa impresa o di altre imprese, categorie, ecc.,
meno che mai su questioni di natura politica inerente il Paese.
In Inghilterra, poi, non è riconosciuto neppure il diritto di sciopero…ma
questo è tutt’altra cosa e tema di un apposito intervento dell’Istituto sulle
diverse situazioni sindacali nei paesi dell’UE.
La Direttiva, per tornare al nostro ragionamento, legittima così legislazioni
antisindacali vigenti in altri paesi dell’unione europea, come se l’UE
ratificasse al suo interno l’ingresso di uno Stato ove vige una legislazione
antidemocratica: uno Stato ove vige una legislazione antisindacale è assai poco
democratico, ma anche questo è un altro discorso.
La Direttiva spinge ad una omologazione, in specifico all’omologazione con la
legislazione anglosassone.
Con tale Direttiva la Commissione Europea ed il Parlamento Europeo cancellano
il diritto consolidato del lavoro, introducendo e legittimando situazioni
avverse al diritto del lavoro consolidato.
E così la U.E. conferma appieno il suo essersi ridotta, dopo Corfù del 1994[4],
oramai esclusivamente a quartier generale del capitale contro il lavoro, a
quartier generale della borghesia monopolistica contro il proletariato.
Ed infine.
Da questa pur breve disamina della Direttiva appare indubbio che esiste una ben
precisa strategia tendente ad imporre al proletariato europeo le condizioni di
lavoro pre 1830, si configura infatti un orario di lavoro di 10 e più ore al
giorno.
La manovra si configura come movimento a tenaglia, ove un braccio della
tenaglia è la Direttiva dell’UE in esame, l’altro braccio è la politica del
grande capitale monopolistico – e qui la piccola e media industria c’entra
assai poco – della minaccia di spostare altrove gli impianti della produzione.
Alla CE il compito di rendere flessibile l’orario di lavoro, e quindi disegnare
gli ambiti legali, istituzionali, al capitale monopolistico il compito di
abbattere i salari.
“La
cronologia è l’occhio della Storia”, soleva insegnare il grande
Carlo Cattaneo.
Ed infatti alcuni mesi prima dell’entrata in vigore dell’applicabilità alle
singole realtà nazionali della Direttiva CE – i parlamenti nazionali devono
ratificare tale Direttiva in legislazione nazionale – Alitalia, e varie holding
una tedesca, una francese, una italiana hanno imposto accordi al taglio del salario –in Germania anche della
13a mensilità, o gratifica natalizia – in cambio del mantenimento dei livelli
occupazionali.
Un altro particolare tema emerge da questa Direttiva, quello della
famiglia.
Il punto 10 della Relazione nell’enunciare i quattro criteri della Direttiva
scrive:
“ rendere più compatibili la vita professionale e la vita familiare”.
Al punto 5 della Direttiva si scrive:
“ La conciliazione tra lavoro e vita familiare …. rendere più soddisfacente il
clima lavorativo, ma anche a consentire un migliore adattamento ai bisogni dei
lavoratori, segnatamente di quelli che hanno responsabilità familiari.”.
Da un punto di vista immediato appare
evidente la totale incongruenza:
la vita professionale esce letteralmente distrutta, annichilita da un orario di
lavoro di 8-11ore di lavoro al giorno, da un orario di 48-65 ed oltre ore
settimanali.
Ancora di più la vita familiare.
Il tema della famiglia, come quello delle piccole e medie imprese, costituisce
un altro punto cardine della Direttiva e richiede una particolare disamina, per
i reali intenti che si vuole perseguire e che richiede per questo una disamina
della questione nella più complessiva teoria sociale della Chiesa e della
tematica della famiglia della Chiesa, che qui la Direttiva sposa in blocco e fa
sua: Direttiva e Chiesa si combinano qui in un progetto, concorrono al
perseguimento dell’obiettivo strategico del capitale monopolistico.
Data la complessità della tematica, qui la tralasciamo, ma la riprenderemo in
un’apposita disamina.
Ci interessava, qui, unicamente fermarla.
[1] Il testo della Direttiva e la Direttiva 2003 che viene modificata sono pubblicate sul sito Yahoo dell’Istituto.
[2] Il testo qui usa, in maniera molto scorretta in un testo ed a maggior ragione in un testo di legge, l’acronimo PMI.
Il testo non fornisce alcuna specifica di cosa si debba intendere per “ PMI”, per cui sul piano giuridico può significare qualsiasi cosa. Di solito quando si usa un acronimo si mette per esteso l’intero termine e poi tra parentesi l’acronimo e successivamente si usa direttamente l’acronimo. Il significato, comunque, è Piccole e Medie Industrie.
[3] Le condizioni della lotta di classe erano differenti ed il livello della crisi capitalistica era differente, per cui l’innovazione tecnologica era uno degli elementi chiave sia nella lotta contro il proletariato e sia nella lotta contro la piccola e media borghesia, che non poteva sostenere i ritmi dell’innovazione. Oggi le cose si pongono diversamente e lo stesso capitale monopolistico può basarsi in modo sempre maggiore più sul plusvalore assoluto, ossia lo sfruttamento bestiale della manodopera, estensione dell’orario di lavoro, peggioramento delle condizioni di lavoro, bassi salari che sul plusvalore relativo, ossia sull’innovazione tecnica che abbassa i costi di produzione, contrae i tempi di produzione e quindi libera una massa maggiore di ore di lavoro per il plusvalore.
[4] Rimandiamo qui alla lettera dell’Istituto sull’Europa.