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Sulla legge di Revisione Costituzionale

(a cura di Curzio Bettio di Soccorso Popolare di Padova)

Martedì 28 febbraio 2006, presso la sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Padova, si è svolto il dibattito sulla recente legge di revisione della Costituzione varata dalla allora maggioranza di destra.
Ha introdotto la discussione l’avvocato Luigi Ficarra e sono stati relatori la prof.ssa Lorenza Carlassare, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Padova, e Domenico Gallo, giudice di Cassazione, profondi esperti della materia costituzionale; sono intervenuti il prof. Silvio Lanaro, storico dell’Università di Padova, e il Procuratore della Repubblica Pietro Calogero, che hanno apportato al dibattito la forza delle idee maturate in lunghi anni di esperienza civile, a difesa della Costituzione repubblicana.

Importanti sono stati anche tutti gli interventi di partecipanti all’assemblea, di seguito agli interventi ufficiali.
Il costituzionalismo, sviluppatosi a prezzo di dure battaglie nel corso dei due precedenti secoli, sia per garantite i diritti fondamentali e il principio di eguaglianza politico-sociale (art. 3 Cost.), in specie dopo la seconda guerra mondiale, sia per sottoporre il potere a regole ferme, per delimitarlo e controllarlo, viene, come ci insegna la prof.ssa Carlassare, sostanzialmente negato dalla recente riforma imposta dalla destra.

Con questa riforma:
- è stata operata, a colpi di maggioranza, una rottura "rivoluzionaria" rispetto all'impostazione del Costituente del 1947, che aveva voluto fosse la Costituzione il patto comune di regole, valori e principi condivisi, che tutti sono impegnati ad osservare e realizzare
- si è scelto di "liberare" il potere dai vincoli e dai limiti prima posti al fine di evitarne l'esercizio arbitrario.

Circa il primo aspetto ricordiamo che Hans Kelsen, uno tra i più grandi giuristi democratici, ha insegnato che l'ordinamento costituzionale non può essere stravolto ed asservito ad interessi di parte, contrariamente a quanto ha sostenuto invece Carl Schmitt, "giurista principe del Terzo Reich". Proprio per questo motivo, la sua sostanziale revisione comporta il necessario coinvolgimento di larghe, qualificate maggioranze.

In merito al secondo aspetto, osserviamo che la revisione non può superare, se non con una rottura "rivoluzionaria", determinati limiti inviolabili, quali il sistema parlamentare e l'assetto democratico, e, quindi, il sistema poliarchico di pesi e contrappesi coordinati al fine di impedire la concentrazione del potere in una sola persona: al contrario, con la recente riforma, come insegna la Carlassare, "il centro dello Stato diviene ... il Primo Ministro, dotato di poteri assoluti" ed in particolare di un forte potere di ricatto e controllo sulla maggioranza parlamentare.

Altro limite che la maggioranza dei costituzionalisti ritiene inviolabile è la immodificabilità della prima parte della Costituzione, limite che è stato invece superato, incidendo la cosiddetta “devolution” direttamente sul principio di uguaglianza, affidando competenza esclusiva alle Regioni in materia di sanità ed istruzione. La “devolution” crea infatti ostacoli a che si realizzino la libertà e l'uguaglianza di tutti, ostacoli che ai sensi dell'art. 3 Cost. sarebbe invece compito dello Stato rimuovere, a prescindere dal luogo dove si è nati e si vive.

Inoltre, con la riforma operata, limitando il ruolo della Corte Costituzionale, per renderlo in sintonia con la maggioranza parlamentare, è stata operata una riduzione grave della garanzia voluta dal Costituente del 1947 a tutela dei diritti  affermati nella prima parte della Costituzione, superando un altro limite ritenuto pure invalicabile.

E' stata compiuta, come ci ha insegnato il Mortati, una "rivoluzione" eversiva anche dei principi istituzionali dell'ordinamento, "realizzata con le procedure legali previste per il suo mutamento"; rivoluzione che è giusto definire conservatrice, anzi, reazionaria. Infatti, la vera posta in gioco è, da quindici anni in qua, la riscrittura del patto fondamentale, lo sradicamento delle radici antifasciste della Repubblica, la rottura della sua unità territoriale, l’archiviazione liberista dei suoi principi egualitari, l’introduzione di una forma di governo presidenziale che renda pleonastico il ruolo del Parlamento. Ovvero il progetto che dal 1994 tiene incollata la destra tricipite italiana, Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord, e che la “riforma” costituzionale varata in Parlamento e sottoposta a referendum realizza perfettamente e coerentemente. Contro tutto questo, come per primo affermò il Locke, e poi, fra i nostri recenti maestri, il Mortati, è giusto e legittimo che il popolo organizzi una attiva resistenza. Azione che oggi, intelligentemente, è stato deciso di portare avanti in forme legali dal Comitato in Difesa della Costituzione con la raccolta di più di ottocentomila firme per sottoporre a referendum lo “sbrego” fatto alla nostra Costituzione da forze politiche che si esprimono in personaggi come il razzista Calderoli e suoi alleati.

Introduzione dell’avv. Luigi Ficarra:

Voglio ricordare che dodici anni fa, nel 1994, poco dopo l’insediamento del primo governo di destra di questa nuova era della nostra Italia, alla minaccia apertamente dichiarata di voler riformare radicalmente la Costituzione con la concentrazione dei poteri sul Primo Ministro, modificando così il sistema di democrazia parlamentare sancito da questa Costituzione, (si parlava allora del Progetto Gelli della Loggia P2), secondo la grande riforma auspicata negli anni ’80 da Bettino Craxi, organizzammo a Padova, sulla scia dell’appello lanciato da Giuseppe Dossetti, il Comitato per la Difesa della Costituzione.

Una delle più riuscite iniziative di questo Comitato aveva visto la partecipazione di Ettore Gallo e della prof.ssa Carlassare; fu una grande manifestazione in difesa della Costituzione!
Ancora due anni fa, su questi temi era stato organizzato un dibattito in un’aula al piano terra di questo Tribunale con la partecipazione di Massimo Pallotta, della Carlassare e del dott.Campo.
Oggi riapriamo la discussione, dopo che la legge di Riforma Costituzionale è stata varata in modo definitivo dai due rami del Parlamento. Abbiamo organizzato questo dibattito come “Giuristi Democratici” e “Magistratura Democratica”, che sono fra le associazioni dei giuristi più sensibili ai problemi sulla difesa della Costituzione. Per fortuna, non siamo gli unici!
La Costituzione, per noi e per tanti altri, è la legge fondamentale, base di tutto il nostro ordinamento giuridico e della nostra vita democratica.

L’appello del febbraio 2005, che ora in allegato agli atti è stato distribuito a voi partecipanti, firmato dalle due associazioni “Giuristi Democratici” e “Magistratura Democratica”, denunciava il disegno di riforma della seconda parte della Costituzione come un progetto eversivo, che, se attuato, avrebbe portato allo svuotamento dei principi del pluralismo, dell’uguaglianza, della libertà, della partecipazione, che costituiscono il fondamento dell’edificio costituzionale.
Dopo la votazione definitiva delle Camere, nel novembre del 2005, abbiamo lanciato un secondo appello, che abbiamo affisso in tutto il Tribunale e distribuito per via telematica, in cui si affermava che la revisione costituiva una lacerazione, non si trattava solo di una semplice legge di riforma della Costituzione. Ne auspicavamo, e ne auspichiamo, il rigetto da parte del popolo Italiano, in occasione del prossimo Referendum.

Il tema, oggetto della nostra odierna discussione sulla revisione della Costituzione, è stato centrato essenzialmente sul rapporto fra volontà popolare ed autonomie locali.
Questo tema viene preceduto da un nostro forte appello di lotta: “Salviamo la Costituzione!”, che corrisponde all’appello lanciato dal Comitato Nazionale in difesa della Costituzione, presieduto dall’ex Presidente della Repubblica, on.Oscar Luigi Scalfaro, e che è anche il titolo significativo di un libro scritto da Domenico Gallo e Franco Ippolito.
Perché “Salviamo la Costituzione!”? Perché non si tratta solo di una operazione di lacerazione della Costituzione, ma siamo in presenza di una riscrittura di una nuova Costituzione, voluta, e questo bisogna sottolinearlo profondamente, da forze che sono state estranee alla creazione della Carta Costituzionale del 1948, che è comunque tuttora in vigore fino all’esito del Referendum popolare, che ci auguriamo con esito positivo di rigetto di questa legge.

Le forze che hanno voluto questa revisione, questa riscrittura della Costituzione, sono Forza Italia, la Lega Nord, Alleanza Nazionale, che sono estranee alla partecipazione alla creazione della nostra Carta Costituzionale, e che hanno operato una rottura della continuità costituzionale, proprio per fondare, anche formalmente, la Repubblica sulle forze naturalmente ostili ed estranee a questa Costituzione del 1948.
Si tratta di un disegno, che noi contrasteremo a tutti i livelli, impegnandoci al massimo delle nostre forze nella battaglia referendaria.

Il clima che è stato creato in questi anni, che stiamo tuttora vivendo, è quello di un attacco sfrenato per il sovvertimento della democrazia: non siamo in presenza di un’operazione di riforma conservatrice, come è accaduto anche in altri Stati Europei nella storia delle democrazie occidentali, siamo in presenza di un’operazione reazionaria molto pericolosa, un sovvertimento della democrazia, a partire dal disprezzo dichiarato del Parlamento, di cui bisogna avere consapevolezza, per poi poterla contrastare con la massima decisione a tutti i livelli, al nostro livello come giuristi, e a livello politico, in una battaglia culturale.

Le prime battaglie, gli scambi politici più duri avvengono a livello filosofico, a livello culturale. Lì si gioca la partita, e la destra in Italia ha vinto in parte la partita, in quanto ha compiuto un grande sforzo di revisione culturale, a livello storiografico, a livello filosofico e anche a livello giuridico.
Il disprezzo del Parlamento, definito ripetutamente “perdita di tempo”, la violazione dell’art.11 Cost. per cui si partecipa alle guerre contro il dettato costituzionale, con il Parlamento messo davanti al fatto compiuto, la demolizione del diritto del lavoro, la giustificazione degli evasori fiscali con reiterate dichiarazioni davanti alle massime autorità della Guardia di Finanza, “gli evasori fanno bene ad evadere il fisco, perché la gente deve difendersi”, in aperta violazione dell’art. 53 Cost., l’attacco sistematico e continuo all’indipendenza della Magistratura, e, prima ancora, in contrasto con quello che afferma l’art.1 Cost.,”l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, l’affermazione a livello culturale, politico, economico del primato del mercato, del profitto, sul lavoro, tutto questo costituisce una modifica radicale del nostro ordinamento. Chi si occupa di Diritto Costituzionale si rende conto di tutto questo.

Uno degli attacchi più duri, che incide sulla libertà dei cittadini, è quello rivolto contro l’indipendenza della Magistratura, con l’intento di asservirla al potere esecutivo, in contrasto con l’art.101 Cost.: e la legge di riforma dell’ordinamento giudiziario mira essenzialmente a questo.
Come ha detto qualche giorno fa il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Ciro Righezzo, a conclusione del Congresso dell’Associazione, che ha coinciso con il centenario dell’Associazione che si è costituita nello stesso anno della costituzione della CGIL, il 1906, viene messa in discussione la divisione dei poteri dello Stato, il dovere della giurisdizione di esercitare il controllo della legalità, sempre! Quello che non ci si può chiedere, con riferimento alle richieste alla Magistratura, di non interferire, di non criticare, è di arretrare rispetto al dovere di applicare la legge in modo uguale per tutti, sempre!
Questo è il clima, questa è la situazione in cui si cala questa nostra battaglia, questa nostra discussione.

In merito alla revisione della Costituzione, voglio fare due osservazioni: la “revisione” di cui noi parliamo, in effetti la riscrizione di tutta la seconda parte della Costituzione, è stata sì operata secondo le modalità prescritte dall’art. 138 Cost., quindi nel rispetto formale della legge, ma si può rispettare la legge, rispettandone la forma, e, nel contempo, violarla.

Costantino Mortati e Hans Kelsen, nei loro trattati di diritto pubblico, ci hanno insegnato che questa revisione, pur attuata con il formale rito nel novembre 2005, è illegittima, perché ha comportato un mutamento totale dell’ordinamento costituzionale, non solo di piccole sue parti. È mutata la forma di Stato, viene mutata la forma di governo, è tutta l’essenza ad essere stravolta.
Mortati asserisce che non si è trattato di un’attività costituente, il Parlamento non è una Assemblea Costituente, ma di attività derivata, costituita, messa in atto dal Parlamento, che modifica l’art.138 Cost., e quindi questa attività trae i suoi poteri dalla prima, l’attività costituente, e perciò deve muoversi nei limiti imposti da questa.
Aggiunge il Mortati, e anche Kelsen, che “un mutamento totale della Costituzione non potrebbe avvenire nelle forme della revisione, ma può avvenire attraverso una instaurazione di fatto con la creazione di un nuovo ordinamento irriducibile a quello precedente”. Ed è proprio questo che è avvenuto.

Rispettando la forma della revisione costituzionale, quindi si è operato legittimamente; ma non è consentito ad un potere derivato modificare l’ordinamento costituzionale. Perciò, bisognava seguire la via indicata da Giuseppe Dossetti, convocare l’Assemblea Costituente, perché solo una Assemblea Costituente, con poteri costituenti, può modificare radicalmente la Costituzione nelle sue parti essenziali, non un potere derivato, il Parlamento.
Il secondo aspetto da sottolineare, come indicato dalla prof.ssa Carlassare, è che corrisponde al vero che l’utilizzo dell’art.138 si è formalmente espresso per questa modifica, ma l’Assemblea Costituente, quando ha scritto questo articolo, aveva presente il sistema proporzionale.
Tutto l’ordinamento della nostra Costituzione è basato sul principio della rappresentanza proporzionale, sul pluralismo, sul pluricentrismo.

L’art. 48 Cost. recita “il voto è personale ed eguale”, ed “eguale” significa che ha uguale peso ed uguale rappresentanza.
E la legge elettorale è una legge di riserva dell’Assemblea Costituente; è stata questa a volere e a deliberare una legge elettorale proporzionale, quella con cui vennero convocati i comizi nel 1948, ed in seguito, e che subì nel 1953 l’attacco della “legge truffa”. Quindi la legge elettorale è una legge proporzionale. Ora, in base ad una rappresentanza proporzionale, è quasi impossibile che una parte del Parlamento possa raggiungere quella maggioranza assoluta, secondo l’art.138 Cost., per modificare la Costituzione.
Però, il nostro Parlamento attuale è stato eletto secondo un sistema maggioritario e la rappresentanza è di tipo maggioritario.
Ecco perché bisognava seguire l’insegnamento di Dossetti, e convocare l’Assemblea Costituente.
Per ultimo, vengo all’aspetto della matrice culturale di questa operazione eversiva. Non voglio reiterare i riferimenti ai concetti culturali che hanno ispirato la Loggia P2 e il modello di Costituzione strutturato da Licio Gelli.

Questa operazione eversiva, opposta all’azione attuata dall’Assemblea Costituente del 1947, che aveva voluto che la Costituzione fosse il patto comune di regole e di principi condivisi da tutti, si è realizzata come una imposizione di una nuova legge, a colpi di maggioranza. La sua matrice culturale risiede nelle tesi eversive espresse da Gianfranco Miglio in una dichiarazione all’Indipendente del 25 marzo 1994, in cui veniva affermato: “La Costituzione è un patto che i vincitori impongono ai vinti. Metà degli Italiani fanno la Costituzione, anche per l’altra metà, poi si tratta di mantenere l’ordine nelle piazze.” Questo significa l’attuazione di un colpo di stato, e se necessario, si farà ricorso alla forza. Noi, questi concetti, queste espressioni, le abbiamo sentite ripetere più volte, e questo crea senso comune, per cui oggi abbiamo Ministri, uno di questi, il Ministro Calderoli, è fresco dimissionario, che usano linguaggi di attacco volgare, di tipo fascista, di cultura fascista. Allora si è venuta a creare una situazione molto grave e pregna di pericoli.
Ora, fatte le debite differenze di livello culturale fra Miglio e
Carl Schmitt, "giurista principe del Terzo Reich", le tesi da entrambi espresse sono le medesime, medesima è la concezione che la Costituzione venga imposta come un atto di forza.

Al termine di questo mio intervento, prego i due relatori, se possibile, di toccare un problema, il rapporto fra la Costituzione formale voluta oggi con la riforma del novembre 2005 e la Costituzione materiale che in Italia in gran parte si è già inverata, per cui occorre una lotta di lunga durata per far sì che i principi fissati nella Costituzione del 1948, principi in gran parte rivoluzionari, basta pensare all’art. 3 Cost., diventino il Diritto Vivente, superando quelle modifiche entrate nell’ordinamento che sostanzialmente hanno già cambiato a livello di diritto di Costituzione materiale lo spirito della nostra Costituzione primitiva.

Intervento della prof.ssa Carla Carlassare, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Padova:

Prendo subito uno spunto da quello che ha detto l’avv. Ficarra. Ecco, questa non è una revisione costituzionale! La nostra Carta Costituzionale prevede un meccanismo, come quello dell’art. 138, che è stato usato “correttamente”, diciamo, per cambiare la Costituzione. Appunto, “correttamente”, ma con un trucco. Voglio sottolineare ancora che, quando si fece la Costituzione, imporre la maggioranza assoluta, cioè 50+1 dei componenti dell’Assemblea Parlamentare, serviva per imporre una maggioranza di salvaguardia, che garantiva veramente. Siccome si partiva dal presupposto che il sistema era del tutto proporzionale, risultava chiaro che nessuno dei partiti politici presenti avrebbe potuto da solo cambiare la Costituzione, vista l’imposizione della maggioranza assoluta.

Esistono due meccanismi: l’art.138 Cost. prevede, o la maggioranza dei 2/3 del Parlamento dopo due deliberazioni, quindi una maggioranza che comprenda anche gruppi minoritari e di conseguenza un consenso largo e diffuso al cambiamento, oppure, se esiste, la sola maggioranza assoluta. A quel momento questa situazione era importante, ma oggi non lo è più con questa distorsione degli effetti del voto che si sono avuti nel risultato tra voti e seggi; la maggioranza che ha messo in atto la revisione godeva di un centinaio di seggi in più rispetto a quelli che avrebbe dovuto ottenere proporzionalmente ai voti.

Per fortuna esiste la salvaguardia del referendum oppositivo, con il quale il popolo può pronunciarsi in via definitiva. Confido, anzi sono certissima che questa “riforma” non passerà, che il popolo farà opposizione.
Ma la questione è comunque preoccupante, in quanto si è diffusa da anni in modo subdolo un’idea, “parla, parla, qualcosa resterà”, un’idea eversiva, l’idea di soppiantare questa Costituzione che , effettivamente come è stato accennato, è già stata cambiata, soppiantata nel suo spirito.
Alcuni valori di fondo sono andati indebolendosi al massimo grado, non voglio dire irrimediabilmente perduti, ma anche lo stesso concetto di democrazia, come rispetto per la volontà manifestata dal corpo sociale, è caduto.

Uno degli articoli base della nostra Costituzione, l’art.11, che afferma il ripudio della guerra, è stato non solo violato, è stato violato nonostante forti manifestazioni popolari a difesa del principio del ripudio della guerra; eppure chi ci governa è andato avanti tranquillamente, facendo finta che nessuno di noi avesse parlato.
Per questo, in un certo senso, lo spirito della Costituzione e il suo senso democratico è già perduto.
L’art.138 Cost. serve per cambiare parti della Costituzione, per modificarne dei punti, lasciando comunque intatto il disegno complessivo, lasciando intatti i principi, i valori, gli interessi, l’assetto sociale su cui si basa. Invece, in questo caso, l’art.138 è stato utilizzato per cambiare il complesso della Costituzione, e questo non è possibile. Si viene a formare veramente una nuova Costituzione!
Prima, l’avv. Ficarra ha affermato che vengono cambiate sia la forma di governo che di Stato.

Io vorrei dire che la forma di governo si può cambiare, non è una cosa impossibile. Con “forma di governo” si vuol significare i rapporti fra gli organi politici che si trovano ai vertici dello Stato, quindi i rapporti che intercorrono fra il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, cioè fra gli organi del circuito politico, anche se il Presidente è esterno a questo, ma in qualche modo sempre collegato. Quindi non è scandaloso passare, ad esempio, ad un vero “presidenzialismo”, a parte l’opportunità di farlo, perché il sistema presidenziale è un sistema, se lo prendiamo nel suo senso vero come quello americano, che lascia fortemente salvi quelli che sono i capisaldi dello Stato di Diritto, o Stato Costituzionale, cioè quella divisione dei poteri, quel rapporto di limite reciproco che deve intervenire fra i vari organi che si trovano ai vertici dello Stato, in modo che nessuno concentri il potere. Per tutto questo, cambiare la “forma di governo” può essere consentito.

Quello che non è consentito è cambiare la “forma di Stato”, e questa legge di revisione costituzionale approvata a colpi di maggioranza solo apparentemente muta la forma di governo, ma in realtà cambia la forma di Stato. Infatti, si passa da uno stato di Diritto ad uno Stato autoritario, nel senso che i rapporti che si instaurano fra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica sono tutti a vantaggio unicamente di una persona, il Primo Ministro, il quale concentra in sé poteri di una tale dimensione, di una tale grandezza che sovvertono proprio il senso dello Stato costituzionale, come Stato costruito attorno ai limiti al potere. Non c’é nessuno in grado di opporsi al Primo Ministro, non c’é nessuno che possa limitarlo.

Ne risulta uno scenario veramente preoccupante per tante ragioni, soprattutto perché ci si trova in presenza di una specie di germe malefico che lentamente si è inoculato e a poco a poco si è diffuso nella nostra società, questa idea che è importante su tutto la “governabilità”, alla quale tutto il resto può essere sacrificato. Che non importa la rappresentanza, non importa salvare la rappresentanza e il pluralismo del pensiero, la dialettica, la critica politica; quello che interessa è che qualcuno riesca a governare in modo veloce e “funzionale”. Non mi soffermo su questo punto, ricordo solo che in un sistema completamente autoritario le decisioni sono prese immediatamente, perché se la decisione viene presa da uno solo, questo la può prendere anche in un momento. Mi terrorizza l’idea che la decisione sia presa da uno solo, e abbiamo già visto in passato cosa questo comporta. Allora, rinunciamo a tutto per la governabilità?

Quando nasce una nuova Costituzione? Una nuova Costituzione nasce di solito, come ci insegna la Storia, quando ne esiste la necessità, in presenza di un cambiamento radicale di tutto il sistema, di tutti i rapporti. Le prime Costituzioni scritte nascono in seguito a Rivoluzioni.
Con la Rivoluzione Americana, gli Stati membri della Federazione Americana, ancora non costituiti in Federazione, erano colonie inglesi, si dichiarano indipendenti e si danno una Costituzione con principi nuovi, in verità in parte mutuandoli dal sistema inglese. In Europa, la prima Costituzione scritta, quella Francese, nasce dalla Rivoluzione Francese. La Carta Costituzionale Italiana nasce dai moti del 1848, per i quali i Sovrani restaurati sono costretti a limitare i loro poteri e ad assumere dei limiti e delle regole nei confronti del popolo, sotto l’azione di un corpo sociale un po’ elitario, che comunque voleva difendere i diritti.
Ecco, è questo il nostro caso, è questa la nostra situazione attuale? Io credo che in parte sia cambiata la classe politica che, come è stato detto efficacemente, non è più quella che aveva ingenerato la Costituzione. Invece, io non credo che noi siamo cambiati, che vogliamo uscire da quei principi e da quei valori. Voglio ricordare sempre che la nostra Costituzione si basa proprio su un valore antitetico a quello dell’autoritarismo, si basa sulla persona, sulla persona nei suoi valori, secondo due aspetti che bisogna sottolineare, quello della tutela dei diritti della persona, del suo spazio, del suo intorno, e quello dinamico dello sviluppo della persona, quindi sul principio di uguaglianza, inteso anche come possibilità di accesso ad una vita politica, quindi alla cultura e a tutte le condizioni che rendono possibile la democrazia. Io non credo che noi vogliamo rinunciare a tutto questo.

Esiste un’altra idea perversa che sta circolando, “che andrebbe bene indire una Assemblea Costituente”. A questa idea io sono completamente ostile e contraria. Un’Assemblea Costituente viene convocata per costruire una Costituzione radicalmente nuova, fondata su altri valori. Ma noi vogliamo una Costituzione radicalmente nuova, fondata su altri valori, mutata completamente anche nella prima parte? Non ne abbiamo bisogno!
Invece, il problema è quello di poter applicare e far funzionare la Costituzione che esiste, e che purtroppo in larga parte è stata disattesa. I problemi del nostro sistema non sono tanto quelli di cambiare la Costituzione, quanto quelli di farla funzionare.
In gran parte, la nostra Costituzione non è stata attuata, soprattutto in tutta la parte del secondo comma dell’art. 3 Cost., che voleva diminuire le distanze esistenti all’interno della società, in qualche modo portare un minimo di omogeneità nel tessuto sociale, eliminando le fasce di ignoranza, quindi promovendo un minimo di cultura e di istruzione, dando a tutti la possibilità di accedere allo studio, ai meritevoli e anche a tutti gli altri, garantendo a tutti un efficace servizio sanitario, dando ai lavoratori la possibilità di una vita dignitosa, una sicurezza quando il lavoro non c’è, tutte questioni che all’oggi si vedono ben poco realizzate.

Quindi, il problema è questo: la società è cambiata? Effettivamente riscontriamo la necessità di tante piccole riforme, ma si tratta di questioni di piccole dimensioni.
Allora, “Salviamo la Costituzione”, perché non siamo in presenza di una Costituzione da eliminare!
Si è concentrata l’attenzione su un particolare discorso, quello sulla “devolution”. Con il termine “devoluzione” si indica il trasferimento di un diritto o di un bene da una persona ad un’altra. Comunque, giuridicamente abbiamo delle figure che conosciamo, e si parla di autonomie locali, di regionalismo e di federalismo.
Si sente parlare di federalismo e di Senato federale. Intanto questo ultimo termine è ridicolo, in quanto il Senato proposto non ha nulla di federale. Allora cominciamo con il dire che tutta la struttura di questa “devolution” può essere considerata una presa in giro: tante volte parlano per manifestare l’intenzione di mettere in atto certe azioni, e così accontentare qualcuno, e poi tutto questo risulta evanescente all’atto pratico. Però non la facciamo tanto semplice, perché all’interno di questa “riforma” ci sono norme fortemente ambigue che, manipolate da cattive mani, possono produrre effetti assolutamente reali.

Infatti, questa “riforma” ha in sé germi pericolosi che intaccano, non direi tanto l’unità, ma il settore dei diritti, l’uguaglianza nei diritti sociali in particolare, perché, per la disciplina di questi diritti, che devono servire ad eliminare le differenze nel campo dell’istruzione e nel settore della sanità, vengono attribuiti poteri agli organi degli enti locali. In questo modo, vengono differenziate le soglie di tutela e le garanzie connesse a questi diritti, e si introduce qualcosa di molto grave all’interno della struttura sociale.
La combinazione delle varie norme potrebbe eludere il senso e la pericolosità di queste disposizioni, però il discorso complessivo rimane ambiguo e può dare adito a differenti possibilità.
Alla lettura degli articoli e da un attento confronto con quella “riforma” fatta propria e votata dal centro-sinistra, ma frutto del lavoro precedente a cui varie componenti del Parlamento avevano contribuito, per certi versi siamo davanti ad un arretramento. Relativamente alle materie di attribuzione alle Regioni, prendiamo ad esempio la “comunicazione”; il problema della comunicazione è un problema fondamentale.

Adesso si parla di “comunicazione locale o regionale”, quindi siamo scesi di livello rispetto a quello che si vuole attribuire. A parte le tre attribuzioni nei settori dell’istruzione, della sanità e di questa polizia, sulla quale incombe una temibile incognita, dato l’oscuro suo significato, per il resto tutto si palesa di scarso spessore.
Veniamo al cosiddetto Senato federale. Negli Stati Uniti, modello di Stato federale vero, che nasce dall’unione di più Stati che si mettono insieme, pur mantenendo integra la propria entità, il Senato federale e la Camera dei Rappresentanti hanno le medesime funzioni, rispetto all’approvazione delle leggi. Di diverso, il Senato federale si vede attribuito un peso più forte sull’approvazione del bilancio federale; anche la Camera ha questo potere, ma di solito sono le Commissioni Senatoriali che mettono soprattutto dei paletti sulle leggi di bilancio e sul bilancio federale. Invece, solo il Senato ha voce nella politica estera e sui rapporti internazionali: i Trattati Internazionali che gli USA concludono con altri Stati, quindi tutta la politica estera, devono ricevere il consenso del Senato. Con questo, sono gli Stati membri della Federazione ad aver peso a livello di politica estera.
In questo nostro pasticcio di “riforma”, il Senato federale ha qualche attinenza con il Senato federale degli stati Uniti?

Inoltre sono presenti notevoli differenze anche fra le attribuzioni della Camera dei Deputati e il Senato federale, che hanno competenze diverse. Che cosa manca però al nuovo Senato federale?
All’art. 80 (nuovo), 19 del nuovo “Progetto” sta scritto: è autorizzata con legge approvata ai sensi dell’art. 70, primo comma, la ratifica dei Trattati. (Un’altra caratteristica di questo progetto è la sua illeggibilità: è scritto per non farsi capire, non si trovano cose scritte con chiarezza, ci sono continuamente rinvii ad altri articoli e commi…e si perde la pazienza!). Cosa vi troviamo scritto in questo art. 70, primo comma? Che quelle materie sono di competenza della sola Camera dei Deputati. Il cosiddetto Senato federale, a differenza del vero Senato federale degli USA, non ha voce in capitolo nella ratifica dei Trattati! Già da questo si capisce quanto poco federale questo Senato sia, e quanto ridicolo sia il nome che gli viene attribuito.

Ma non è finita! Anche sulla legge di approvazione del bilancio, che è uno dei controlli principali sul Governo che dovrebbe avere l’organo rappresentativo, l’Assemblea Parlamentare, sta scritto di far riferimento sempre ai sensi dell’art. 70, primo comma. Chi è che approva il bilancio? La Camera dei Deputati, e il Senato federale non incide nemmeno su questo controllo.
A questo punto mi fermo, ma potrei continuare ancora per molto, mettendo in risalto la necessità di respingere questo progetto di revisione costituzionale, in quanto progetto autoritario.

Intervento di Domenico Gallo, giudice di Cassazione

Prima di tutto, ringrazio i Giuristi Democratici, Magistratura Democratica del Veneto e il Consilio dell’Ordine degli Avvocati che ci ha offerto questa sala e quindi ci ha consentito di incontrarci e di dibattere.
Ho visto che Padova è una delle città del Veneto che si sono impegnate di più nella raccolta delle firme per il Referendum oppositivo: sono state raccolte molte più firme a Padova che non a Venezia, le 11.263 firme di Padova contro le 8298 di Venezia. Quindi, Padova è una città che è molto sensibile a questo problema e questo significa che tanti cittadini si sono impegnati.
Io ho partecipato un po’ come “militante di base” alla raccolta delle firme sui banchetti che si sono fatti a Roma e devo dire che la difficoltà maggiore che abbiamo incontrato è stata quella di trovare una denominazione alla “riforma”.

Quando chiedevamo ai cittadini di firmare, io, per prima cosa, mi avvicinavo e dicevo: “Guardi, stiamo raccogliendo delle firme per chiedere un referendum costituzionale per impedire che la riforma della Costituzione vada in vigore.” La gente mi guardava stranita e mi rispondeva: “Quale riforma? Noi non ne sappiamo nulla. Ma perché, c’è stata forse una riforma della Costituzione?”
Interloquendo, mi veniva di pronunciare il termine “devolution”, e allora mi rispondevano: “Ah, la “devolution” di Bossi!”
Quindi, in effetti il primo problema che dobbiamo affrontare è che la gente non sa che è avvenuta una riforma della Costituzione. Il fatto che la stampa e i mass-media, tutti, abbiano utilizzato l’espressione “devolution”, che ci è stata imposta dalla destra per indicare questa riforma, (non capisco poi perché i mezzi di comunicazione di sinistra abbiano recepito la stessa espressione), è diventata una convenzione linguistica. Di conseguenza, la gente non sa nulla di quello che è successo, perché il termine “devolution” nasconde quello che è stato fatto, non serve a svelare e a formare un’idea di quello che è successo.

La cosa più importante, che dobbiamo far capire a tutti nella campagna elettorale per il referendum, è che non ci troviamo in presenza di una modifica della Costituzione, di una semplice revisione della Costituzione, ma della sostituzione della Costituzione partorita nel 1947, frutto della lotta di Resistenza e frutto di una contingenza storica particolare in cui l’Italia ha dato il meglio di sé, con un’altra Costituzione, scritta in una baita del Cadore da “saggi” del livello…dell’ex ministro leghista Calderoli, estranea ai valori costituzionali che sono stati alla base della Costituzione del 1948.
Questi saggi sono persone estranee a questi valori, e sono portatori di una cultura che va a ridisegnare completamente l’orizzonte della nostra vita collettiva, come comunità politica organizzata in Stato. Il metodo utilizzato da costoro è un metodo che serve fortemente a ridurre l’impatto, perché apparentemente sono rimasti in vigore lo stesso numero di articoli, però è il loro contenuto che è stato radicalmente mutato. Sono stati radicalmente cambiati 50 su 84 articoli effettivi che compongono la seconda parte della Costituzione.

Per questo, risulta necessario far capire ai cittadini Italiani che la Costituzione, che ha segnato l’orizzonte nel quale si è svolta la nostra vita politica e le nostre vicende personali, umane, di cittadini, questa Costituzione viene sostituita da un’altra Costituzione.
Quali sono le linee di fondo di quest’ultima?
Certamente non la cosiddetta “devolution”, che tra l’altro, anche se viene presentata come una grande vittoria di accrescimento del potere delle Regioni, non corrisponde a questo. Non è questo il punto dirimente.

Il punto dirimente è che noi ci troviamo davanti ad una nuova Costituzione. Il popolo Italiano potrà approvarla o rigettarla, ma si deve sapere che la scelta che si andrà a fare, il 25 giugno 2006, è una scelta istituzionale, come quella che si fece il 2 giugno del 1946 fra Monarchia e Repubblica.
Si tratta di una scelta pesante, però con un significato inverso. Mentre nel 1946 il popolo Italiano veniva chiamato ad abbandonare un regime monarchico, che aveva dato una pessima prova di sé, per fondare un nuovo ordinamento repubblicano, nel 2006 noi veniamo chiamati ad abbandonare l’ordinamento repubblicano per fondare un nuovo ordinamento autocratico, un ordinamento peggiore dell’ordinamento monarchico in vigore ancora per la prima metà del 1946.
Quindi, si tratta della scelta che riguarda il nostro futuro e la nostra identità come collettività politica organizzata attraverso le istituzioni, lo Stato e la Costituzione.

In questo volume “Salviamo la Costituzione”, a cura di Franco Ippolito e mia, ci siamo sforzati di fornire ai cittadini strumenti per conoscere. La “riforma” è un oggetto misterioso, che nessuno conosce, tant’è che non ci sono pubblicazioni che la illustrano e che ne danno diffusione; i giornali, quando ne danno conto, lo fanno in modo estremamente semplificato e riduttivo, se non mistificante, e quindi il popolo Italiano si troverà di fronte ad una scelta fondamentale per il suo futuro senza avere gli strumenti di cognizione minimi necessari.
Quindi, per prima cosa, bisogna far capire che siamo in presenza di un progetto di nuova Costituzione. Nello stesso tempo bisogna sforzarsi di far capire qual è il valore della posta in gioco, quali sono i valori fondamentali della attuale Costituzione Italiana, di cui purtroppo molti di noi hanno perso memoria in una sorta di analfabetismo costituzionale di ritorno, perché i ceti politici dirigenti, in fondo, da anni hanno abbandonato questi valori come punti di riferimento. Per questo, anche noi stessi, popolo Italiano, un po’ alla volta abbiamo perso il senso del significato, della forza di questi valori.

In questo volume abbiamo avuto l’ambizione di fornire una sorta di guida ai valori della Costituzione Italiana legale del 1948, e ai disvalori della sua “riforma” e sulla demolizione costruita attraverso questa “riforma”, che in effetti sostituisce completamente la nostra Costituzione.
Uno degli argomenti che sono stati usati nel dibattito parlamentare per tranquillizzare gli Italiani è stato quello che, in fondo, la “riforma “modifica soltanto la seconda parte della Costituzione, mentre alla prima parte, quella sui diritti, sulle libertà dei cittadini, in alcun modo è stato messo mano. Ai cittadini Italiani si racconta questa favola, ma tutto questo è falso!

La prima parte della Costituzione viene fortemente ridimensionata, per non dire travolta, dalla modifica della seconda parte. E questo è facile da spiegare. La seconda parte della nostra Costituzione è l’ordinamento della Repubblica; ora, quando noi parliamo di uguaglianza, di diritti di libertà, di diritti dei lavoratori, di diritti della famiglia, quando parliamo di tutti questi beni e valori fondamentali repubblicani, che sono indicati nella prima parte, questi beni, per esistere, hanno bisogno di essere attuati attraverso un ordinamento democratico. Se questo non esiste, la prima parte della Costituzione diviene come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, un bel documento, ma se non viene accompagnato da alcun ordinamento democratico, sono belle parole al vento. Quindi, sostituendo l’ordinamento democratico con un nuovo ordinamento, in realtà, hanno pensato di devastare anche la prima parte della Costituzione.

Pensiamo al principio democratico, che è il primo principio affermato dall’art. 1 della Costituzione. Questo fondamentale principio viene sviluppato nella seconda parte, dove si parla del Parlamento, della rappresentanza, dell’organizzazione dei poteri. Se viene modificato dove si crea un sistema, un ordinamento fondato sulla centralità del Parlamento, luogo deputato ad esprimere la rappresentanza, attraverso cui si dovrebbe costruire la partecipazione dei cittadini alla vita politica, così funziona il principio democratico, anche se, dal punto di vista formale, apparentemente non è stata modificata alcuna norma della prima parte, questa risulta completamente assorbita e devastata.
Se viene cancellata la centralità del Parlamento, viene fortemente inciso il principio democratico, tanto da ridurlo a moncherino.

Il cuore di questa “riforma” non è la “devolution”, ma è la modifica della “forma di governo”, e la forma di governo è il cuore di ogni ordinamento democratico.
La modifica è stata così radicale e così profonda che noi usciamo fuori da un ordinamento di tipo parlamentare, di tipo occidentale, così come è conosciuto nell’esperienza del costituzionalismo moderno, e comunque nell’esperienza delle democrazie occidentali. E noi entriamo in un altro ordinamento, che non esiste in alcuna democrazia dell’Occidente, però non sconosciuto nel nostro Paese, perché noi abbiamo già sperimentato un ordinamento fondato sul governo e sul predominio del Primo Ministro.

Infatti, il passato Regime Fascista dai costituzionalisti dell’epoca veniva considerato non come dittatura, stato totalitario od altro, ma come ordinamento politico fondato sul governo del Primo Ministro. Non a caso, quando è stata instaurata quella forma di governo incentrata sul Primo Ministro, è cambiata anche la denominazione dell’organo, perché nello Statuto Albertino il capo del governo si chiamava Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 1922, quando la carica fu affidata a Benito Mussolini, veniva mantenuta questa denominazione, ma nel 1925 venne mutata con la Legge 24 dicembre 1925 n.22/63. Con questa legge fu modificata la forma di governo, e fu modificata la figura del capo dello Stato, che per legge, e non a caso, cambiò nome, da Presidente del Consiglio dei Ministri a Primo Ministro. Con questa legge vennero attribuiti al Primo Ministro dell’epoca, Cav. Benito Mussolini, poteri di supremazia sul Parlamento.

Ora, in questo libro “Salviamo la Costituzione!” viene pubblicata una scheda comparativa fra la Legge del 24 dicembre 1925 con i poteri di Benito Mussolini e le disposizioni di questa nuova Costituzione del 2006 con i poteri del “nuovo” Primo Ministro, con i due testi a fronte.
Dal confronto di questi due testi, si scopre che il “nuovo” primo Ministro ha poteri maggiori, almeno da un punto di vista legale, del Primo Ministro dell’epoca dell’ordinamento fascista, perché il Primo Ministro del 1925 incontrava dei limiti ai suoi poteri dal fatto che esisteva una diarchia di poteri, esisteva un altro organo, anche se spesso complice del primo Ministro, che comunque non poteva essere controllato dal Primo Ministro, e questo organo era il Sovrano.

Il Primo Ministro era costretto a dividere i suoi poteri con i poteri del Sovrano. Nella “riforma” il Primo Ministro non deve dividere i propri poteri con i poteri del Presidente della Repubblica, che vengono drasticamente ridimensionati, ma concentra tutti i poteri nelle sue mani.
Quindi, mentre il Primo Ministro definito con la Legge del 1925 non aveva il potere di nominare e revocare i Ministri, il “nuovo” Primo Ministro ha questo potere.
Mentre il Primo Ministro del 1925 veniva nominato dal Sovrano e poteva da questo venire revocato, il “nuovo” Primo Ministro viene nominato per obbligo di legge dal Presidente della Repubblica, ma non può essere da questo revocato, perché il Presidente della Repubblica non ne ha il potere.
Il primo Ministro Benito Mussolini dirigeva l’attività del Consiglio dei Ministri come una sorta di “primus inter pares”, perché dal punto di vista legale non aveva poteri di supremazia sui suoi Ministri, anche se poi aveva dei poteri di supremazia di fatto; invece, il “nuovo” Primo Ministro è gerarchicamente sovraordinato ai Ministri, che allora non costituiscono più un Consiglio, ma sono suoi dipendenti, che lui nomina e revoca a piacere.

D’altro canto, tutto questo è stato rivendicato esplicitamente nell’aprile 2005 dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, il quale nel corso dell’unica crisi di governo avvenuta durante l’ultima legislatura, è intervenuto al Senato affermando che “nei Paesi Europei, dove il sistema istituzionale già lo consente, il Premier eletto dal popolo adegua la squadra di governo ogni volta che se ne presenti la necessità, sotto la sua diretta responsabilità, senza lunghe ed estenuanti crisi politiche e verifiche parlamentari. Così si fa nelle più avanzate democrazie occidentali!
Per consentire questo risultato, il sistema Costituzionale del nostro Paese richiede una serie di passaggi formali, a partire dalle formali dimissioni del Governo. Però, la Riforma Costituzionale di questa maggioranza adeguerà il nostro sistema di Governo alle moderne democrazie.

In realtà adegua sì il sistema di governo, ma non alle moderne democrazie, ma al precedente regime del Fascismo Italiano.

Non si tratta più di un sistema Parlamentare, perché il Primo Ministro predomina sul Parlamento, impone la sua volontà al Parlamento, e, se il Parlamento è riluttante ad accettare la sua volontà, lo scioglie e quindi convoca nuove elezioni in una situazione in cui tutti i poteri sono concentrati nelle sue mani. E per questo ha una forte potenzialità di orientare il risultato delle elezioni.
Quindi, esiste una soggezione formale, costituzionale, non solo di fatto, del Parlamento alla volontà del Primo Ministro, come è assicurata una soggezione del Governo alla volontà del Primo Ministro.
Quando nel programma dell’Unione di Romano Prodi si parla che questa “riforma” introduce il rischio della dittatura della maggioranza, si sbaglia: non si tratta della dittatura della maggioranza, questa è la dittatura del Capo del Governo! Infatti, non è una maggioranza, ma è il Capo del Governo che predomina sul Consiglio dei Ministri, predomina sul Parlamento, predomina sugli organi di garanzia, come sul Presidente della Repubblica che non garantisce più nulla. Allora, non si può parlare di dittatura della maggioranza, ma di potere concentrato nelle mani di una sola persona, il Primo Ministro.

Avremo una forma di democrazia dell’investitura, avremo una forma di governo del Primo Ministro, così come il popolo Italiano ha già sperimentato durante il passato Regime Fascista.
Non è una prospettiva esaltante!
Ci viene detto che questa “riforma”prevede il federalismo e il Senato Federale.
Nella legge del 1925 veniva affermato il potere di supremazia del Capo del Governo dell’epoca sul Parlamento e si stabiliva che, se una legge proposta dal Primo Ministro veniva bocciata da una delle Camere, il Primo Ministro poteva presentarla all’altra Camera dove ne riceveva l’approvazione.

In questa “riforma” si prevede che il primo Ministro non può condizionare il Senato, dato che non lo può sciogliere: il Senato non può scadere, non sono nemmeno previste elezioni periodiche, i Senatori vengono eletti ogni qualvolta avvengono elezioni Regionali. In apparenza questo costituisce un limite all’onnipotenza del Primo Ministro, ma, date le assonanze culturali fra la maggioranza che ha strutturato la “riforma” e coloro che hanno scritto la legge del 1925, è stato individuato un sistema per superare questo limite e garantire la supremazia del Primo Ministro. Se a questo sta particolarmente a cuore l’approvazione di una legge, esiste una procedura particolare autorizzata dal Presidente della Repubblica, che in questo caso interviene non come organo di garanzia ma come organo gregario del Primo Ministro, attraverso la quale il Primo Ministro si presenta al Senato e afferma di esigere l’approvazione della legge conformata in un certo modo; se il Senato rifiuta o approva la legge in una diversa versione, il Senato perde il potere di decisione e la legge passa automaticamente alla Camera, esattamente come nel passato ordinamento fascista. E la Camera, condizionata dai poteri di supremazia del Primo Ministro, concede sicuramente l’approvazione.

In questo contesto, c’è un imbarbarimento delle fonti della legge che renderà assolutamente ingestibile il sistema.
Basti pensare che nella nostra Costituzione del 1948, ora terribilmente resa provvisoriamente in vigore fino alla risoluzione del dilemma attraverso il referendum popolare, il procedimento legislativo è regolato da una norma formata da 9 parole, mentre nella “nuova” Costituzione il procedimento legislativo è regolata da una norma composta da 579 parole.
Già da questo si può comprendere quanto diventa complicato od impossibile il procedimento legislativo, per cui la legislazione diventerà una sorta di odissea nella giungla. Ad esempio, mentre nella situazione attuale un deputato, un senatore, o anche il governo, che abbia la volontà di presentare un disegno di legge, basta che si presenti presso gli uffici della Camera o del Senato, e lo deposita, nella nuova legislazione questo non sarà assolutamente possibile: verrà valutata l’ammissibilità del disegno di legge da parte di uffici preposti della Camera e del Senato, per cui, a discrezione, l’ufficio della Camera potrà dichiarare la Camera non competente per quel disegno di legge, e questo vale anche per l’ufficio del Senato, con un conseguente palleggiamento del disegno di legge fra i diversi uffici. Per risolvere il contenzioso, che non sempre si potrà risolvere, esiste tutta una procedura farraginosa. Sullo sfondo campeggia la Corte Costituzionale, alla quale ci si potrà sempre rivolgere per dichiarare la supposta esistenza di una violazione del procedimento legislativo.
In conclusione, possiamo riassumere che ci troviamo di fronte allo sfascio dell’Italia!

Intervento del prof. Silvio Lanaro, docente di Storia all’Università di Padova

La Costituzione della Repubblica entrata in vigore l’1 gennaio 1948 non è, ne’ poteva essere, una Costituzione perfetta. Risentiva di tutti i limiti, di tutti i condizionamenti di una situazione tragica da cui era uscito da poco il Paese.
Un esempio di imperfezione è proprio quello che riguarda l’art. 138 Cost.. La sua formulazione, come è stato già sottolineato, parte da un’ipotesi proporzionalista, visto che una maggioranza assoluta era ben lontana dall’essere conseguita. Però la formulazione dell’art.138 obbediva ad una sorta di stortura perdurante nell’ordinamento, in quanto la riforma della Costituzione veniva sottoposta a referendum confermativo, ma non essendoci ancora la legge istitutiva del referendum, non poteva esistere nemmeno l’ipotesi di una riforma. Come tutti sappiamo, la legge istitutiva del referendum arriva addirittura nel 1970. Ancora perdurava il sistema proporzionale, ma i giochi si stavano riaprendo, una nuova coalizione, un’alleanza ferrea fra forze politiche a maggioranza del 50% + uno dei voti poteva accedere alla modifica della Costituzione, circostanza che i Costituzionalisti non avevano previsto.

Altri limiti nella Costituzione del 1948 derivano dal fatto che, per la fretta che i Costituzionalisti si sentirono addosso di concludere il lavoro entro il 31 dicembre 1947, termine imposto loro perentoriamente per legge, dovettero delegare molte materie delicatissime ed essenziali alla legislazione ordinaria. Questo condusse ad un risultato che Piero Calamandrei, con una formula felicissima, imputò all’ostruzionismo della maggioranza, (fino al 1956, cioè con la Presidenza Gronchi che dette avvio al cosiddetto “disgelo costituzionale”, in questo Paese non ci furono ne’ Consiglio Superiore della Magistratura, ne’ Corte Costituzionale), e quindi si scelse di tagliare le unghie al potenziale rinnovatore della Costituzione semplicemente eludendone le norme che si potevano eludere.

Questo per dire quanto questa Costituzione, pur con i suoi limiti, le sue ingenuità e i suoi difetti, fosse una Costituzione profondamente, radicalmente innovativa.
Io ricordo che nel 1947, quando, dopo i lavori della commissione dei 75 deputati, incominciò la discussione in aula del testo Costituzionale, ci fu un intervento di Piero Calamandrei, condito da tutta l’arguzia toscana di cui il personaggio ne era capace. Si trattava di un articolo che polemizzava contro l’art.1 della Costituzione, quello che recita appunto “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Calamandrei, da quel bravo allievo di Chiovenda che era, si poneva la seguente domanda: “Qual è il contenuto normativo, il contenuto prescrittivo di questo articolo? Nessuno! Si tratta di una enunciazione priva di contenuto, priva di significato. Se io, domani, dovessi spiegare ai miei studenti che cosa vuol dire ‘l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro’ dovrei arrampicarmi sugli specchi e spiegare, ad esempio, che tutti coloro che percepiscono rendite non sono cittadini italiani, perché non lavorano. Cosa francamente piuttosto ardua e difficile.”

Tuttavia, ciò che in quel discorso pur brillantissimo, pur profondamente suggestivo, sfuggiva a Piero Calamandrei era un aspetto sul quale io, oggi, vorrei insistere in modo particolare.
La Costituzione della Repubblica Italiana, (che non ha un preambolo, più o meno solenne, presente invece in quasi tutte le Costituzioni occidentali, si passa direttamente al primo articolo), è un programma politico! Cosa che a Calamandrei, allievo di Chiovenda, che amava le prescrizioni chiare e le normative limpide, sfuggiva.
La nostra Costituzione era un programma politico per il futuro, era l’enunciazione di traguardi da raggiungere attraverso un’azione coerente del sistema politico. E allora, è proprio questo che rende attuale la Costituzione Repubblicana, oggi nel 2006, e la sua qualità, la sua vitalità, la sua vigoria deriva dal fatto che era e rimane un programma politico in gran parte ineseguito ed eluso. Proprio per questo motivo è stata attaccata, proprio per questo motivo è stata demolita e distrutta, per essere sostituita da un’altra e diversa Costituzione, perché era un programma politico che contrastava il programma politico delle forze andate al potere con le elezioni del 2001.

Nei nostri quotidiani spesso si afferma che la maggioranza di Silvio Berlusconi non è assolutamente fascista: “Ma vogliamo scherzare?! Il Fascismo era un’altra cosa, non facciamo paragoni impropri, non costruiamo parallelismi privi di senso e di fondamento. Volete mettere sullo stesso piano l’UDC con il Fascismo?
A parte il fatto che l’UDC ha votato tutte le leggi di Berlusconi, nessuna esclusa, Benito Mussolini, il suo partito, il suo regime non si sono mai sognati di toccare lo Statuto Albertino. Oggi sappiamo che lo Statuto Albertino era una Costituzione elastica, flessibile, che poteva essere modificata con legge ordinaria. Però, l’atto di imperio e di arroganza di contestarne l’impianto complessivo non fu mai compiuto dal Fascismo e dal suo leader Benito Mussolini, dal Partito Nazionale Fascista, neppure in piena dittatura fascista.

Oggi è avvenuto tutto questo, tutto questo è stato compiuto, si è distrutta la Costituzione del 1948, e non possiamo non tenerne conto. Come pure non possiamo non prendere in considerazione il nostro disappunto e il grande rammarico di fronte ai chioschi vuoti, ai banchetti deserti dove si raccolgono le adesioni al referendum per la bocciatura della “riforma” Costituzionale.
Dobbiamo pur guardare in faccia la realtà, non possiamo nulla nasconderci: oggi siamo in presenza di un ceto politico che rivela, complessivamente parlando e nel suo insieme, una scarsa sensibilità per i temi politico-istituzionali che riguardano la vita civile dei cittadini. Mi auguro che le urgenze per la lotta politica imposta dalla campagna elettorale sentano una ripresa di interesse per questi temi, ma all’oggi le cose purtroppo stanno esattamente in questi termini.
Per questo, è impossibile non riandare al clima, all’ambiente, alla mentalità, alla cultura che presiedettero alla stesura del Testo Costituzionale nel 1946-47.

Ogni volta che mi capita di ritornarci sopra, rimango sbalordito che durante i mesi della Guerra Fredda, mentre nella seconda metà del 1947 il mondo occidentale era lacerato dalla Guerra Fredda e nel maggio del 1947 i socialisti e i comunisti Italiani venivano sbarcati dal governo, si sia riusciti a scrivere quel testo entro il dicembre del 1947 in spirito di collaborazione e di armonia. Questo è stato il prodotto di un ceto politico uscito dalla cospirazione e dall’esilio, che non aveva esperienza, ma che la seppe trovare e seppe dalla tragedia trarre motivi di saggezza e di autorevolezza tali da darci questo Testo che ancora oggi noi vogliamo a tutti i costi mantenere e conservare nella sua completa integrità.
Vorrei fare un’ultima considerazione. Mi è sembrato di capire dagli interventi precedenti che, insomma, gli amici seduti a questo tavolo siano, chi più, chi meno, federalisti. Io, no! Io sono un unitario intransigente.

Per questo motivo non posso non essere preoccupato quando penso al futuro, a quello che potrà essere in una prospettiva prossima ventura, per ciò che verrà messo in azione attraverso la “devolution”, ma anche attraverso quei principi di rilevanza costituzionale che sono già stati approvati dal centro-sinistra nella legislatura precedente, nel 2001, a poche settimane dalle elezioni, con 3 voti di maggioranza! Perché, quando io leggo che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni, dalle aree metropolitane,…e dallo Stato, io non capisco più nulla. In questa prospettiva, evidentemente, non si può più parlare di “Stato Repubblicano”, perché Stato e Repubblica non coincidono più, non sono sinonimi!
Quindi, avvertendo tutta la gravità del pericolo che ci minaccia, non dimentichiamo che la situazione generale non è eccellente, e che forse, quando fu elaborata quella revisione del Titolo V della Costituzione dal Senatore Bassanini, costui non era dotato in quei momenti di grande lucidità. Noi stiamo vivendo in questo clima e il problema della “riforma” costituzionale nasce negli anni Ottanta. Si tratta di un vecchio problema, prova ne sia un testo scritto da Giuliano Amato proprio in quegli anni dal titolo “Una Costituzione da riformare”.
Da lì nasce tutto, e si riceve l’impressione che si sia sempre scelta la strada sbagliata, la strada meno pervia, meno limpida, meno “garantista per i cittadini”, se questo termine di cui si è fin troppo abusato ha ancora un significato attuale. Certamente andremo a votare il prossimo 25 giugno per fermare questo dissennato, sciagurato progetto, ma già dal 26 giugno vigileremo ancora, dobbiamo vigilare ancora perché non possiamo essere certi che qualche piccolo o grande scempio alla Costituzione del 1948, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti, non venga ancora apportato.
Ieri, stavo consultando due antologie, una francese e una di Felice Battaglia dal titolo “Le carte dei diritti”, e mi sono accorto rabbrividendo che nessuna Costituzione democratica di qualche Paese dell’Occidente conosce norme come queste della Costituzione “riformata”.
Questo mi fa dormire male alla notte, e penso che questo succeda anche a molti di voi. Però dormo male anche per questa convinzi