LAW AND RESISTENCE
La posizione internazionale dell’Italia sul conflitto USA-Iraq decisa
dall’Esecutivo e dalla maggioranza dei deputati, viola la Carta Costituzionale,
le vigenti leggi ordinarie e le leggi internazionali sia consuetudinarie che
pattizie. Il Presidente del Consiglio ha affermato che l’Italia è uno Stato non belligerante. Questo termine che non ha
cittadinanza giuridica nel Diritto internazionale, fu usato strumentalmente nel
1939 da Mussolini per mascherare e ritardare la sua scelta di partecipare alla
guerra a fianco della Germania nazista.
Il diritto bellico contempla per gli Stati solo due alternative: o essere belligeranti o essere neutrali.
Il diritto internazionale consuetudinario dopo gli accordi dell’AIA
del 1907 e quindi già prima della nascita dell’ONU, della Costituzione
Repubblicana e della Nato, vietava agli Stati neutrali (pena l’essere definiti belligeranti) la
partecipazione o l’assistenza militare indiretta alla guerra attraverso la
concessione ai belligeranti del proprio territorio come base funzionale ad
operazioni belliche. Il diritto interno fascista emanò col R.D. 8.7.1938 n.
1415 la legge di neutralità a tutt’oggi vigente che afferma, fra
l’altro, all’art, 2 che “il territorio dello stato non può essere utilizzato
come base per operazioni ostili”, l’art. 3 che “Non può essere consentito il
passaggio per via terrestre, attraverso il territorio dello stato, di truppe
degli stati belligeranti e di convogli per il trasporto di munizioni o
approvvigionamento: l’art. 13 dispone la neutralità marittima; l’art. 20 impone
la partenza delle navi di un belligerante entro 24 ore dall’inizio delle
ostilità, e l’art. 23 il divieto di rifornimento delle navi da guerra. L’art.
29 proibisce il sorvolo del territorio dello Stato da parte di aerei di
belligeranti. Lo stato di neutralità deve essere oggi deliberato dalle Camere e
decretato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri (art. 35 L.C.).
Il non aver dichiarato lo stato di neutralità e l’aver concesso il transito di
materiale bellico le basi NATO e lo spazio aereo ci parifica a tutti gli
effetti ai belligeranti con violazione del diritto internazionale
consuetudinario recepito automaticamente
dall’art. 10 della Costituzione.
La Risoluzione n. 3314/74 dell’Assemblea generale dell’ONU, ha considerato come
aggressore indiretto e quindi belligerante
il paese che concede le basi del proprio territorio, a nazioni in guerra. Le
norme internazionali consuetudinari vincolanti per l’Italia sono: la
Convenzione dell’Aia del 1907 sulla neutralità, la conferenza di Bandoung del
1955 ma anche le risoluzioni ONU 2131 (XX) del 1965 sulla neutralità, n. 2625
del 1970, n. 3281 del 1974 art, 32; n. 36/103 del 1981, n. 42/22 del 18.11.1997,
aventi ad oggetto i principi del non ricorso alla minaccia o all’uso della
forza nelle relazioni internazionali e della non ingerenza negli affari interni
di un altro Stato.
L’art. 1 della Legge 9 luglio 1990 n. 185 stabilisce che
l’importazione, l’esportazione ed il transito di materiale bellico vengano
regolate “dallo Stato secondo i principi
della costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali”.
Il comma 5 dell’art. 1 afferma che: “L’esportazione ed il transito di materiali
armamenti sono vietati: a) verso i paesi in stato di conflitto armato in
contrasto con i principi dell’art. 51 della Carte delle Nazioni Unite; b) verso
i paesi la cui politica contrasti con i principi sanciti dall’art. 11 della
Costituzione.
Una conferma giurisprudenziale recente ed autorevole della facoltà
di sorvolo da parte di aerei alleati solo per scopi difensivi è costituito
dalla Sentenza della Suprema Corte di
Cassazione - Sez. Unite Civili 14 agosto - 3 agosto 2000 n. 530/2000.
La Corte ha affermato che tale sorvolo è legittimo solo se finalizzato a
tutelare la sovranità degli Stati appartenenti alla NATO da aggressioni
esterne.
Sono illegittime, quindi, le affermazioni del Ministro della Difesa Martino e
del Governo sull’esistenza di obblighi internazionali per l’Italia di subire
sorvoli e transiti di materiale bellico e truppe, in caso di guerra offensiva,
da parte di membri della NATO.
Sia il trattato Nord Atlantico entrato in vigore il 24 Agosto 1949 sia la legge
di ratifica dello statuto delle Forze Armate appartenenti alla Nato (art. 15 L.
30 Novembre 1955 n. 1335) sono esclusivamente
strumenti di difesa comune. Essi affermano quale unico compito
dell’alleanza l’“astenersi nei rapporti internazionali prestati dal ricorrere
alla minaccia o all’uso della forza assolutamente
incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite”.
L’art. 5 impone all’Italia di intraprendere azioni di belligeranza solo nell’
assistenza delle altre parti della Nato da attacchi armati e solo
“nell’esercizio del diritto di difesa legittima, individuale e collettivo,
riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite”.
L’art. 6 definisce come attacco armato solo quello contro il territorio di uno
degli stati membri da parte di un altro stato. L’art. 7 ribadisce “la
responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza dell’ONU per il mantenimento
della pace e della sicurezza nazionale”. In forza di tale trattato l’Italia non
può avvallare neppure indirettamente l’intervento bellico degli USA nei
confronti dell’Iraq. Lo impedisce il fatto di essere membro non solo dell’ONU
ma anche dell’U.E. e della U.E.O., organo politico militare della prima.
Il trattato sull’Unione Europea nel Titolo V art. 11 stabilisce che la Politica
Estera e di sicurezza (PESC) ha come obiettivi “ il rafforzamento dell’indipendenza e dell’integrità dell’unione
conformemente ai principi della Carta delle nazioni Unite”.
E ancora: “il mantenimento della pace ed il rafforzamento della
Sicurezza nazionale devono essere conformi ai principi della Carte delle
Nazioni Unite alle Carte di Helsinki, di Parigi, ed ora di Amsterdam”. L’art.
10 della dichiarazione n. 3 allegata all’atto finale di Amsterdam, ratificata
dall’Italia con Legge 16.6.1998 n. 209, afferma che”l’U.E.O. partecipa
attivamente alla prevenzione dei conflitti ed alla gestione delle crisi come
previsto dalla dichiarazione di Petersberg”.
La dichiarazione dell’U.E. sul ruolo dell’U.E.O. afferma all’art, J7 che “le
decisioni su una politica progressiva di difesa comune sono di competenza del
Consiglio Europeo. Quest’ultimo le raccomanda ai singoli governi, che agiscono
in base alle rispettive norme costituzionali”. Di recente il Consiglio Europeo
non ha aderito alla guerra preventiva degli USA richiamando il ruolo primario
del Consiglio di sicurezza dell’ONU. A tale decisione l’Italia doveva
adeguarsi, non concedendo né le basi né il sorvolo e adottando lo stato di
neutralità. La Francia che non ha basi militari NATO, ha violato anch’essa il
diritto internazionale, concedendo il sorvolo agli anglo-americani.
Parzialmente diverso è il caso della Germania che ha degli accordi particolari
post bellici con gli U.S.A.. L’Italia non poteva comunque in base alla sua
Costituzione (art. 10-11) agli accordi NATO, al trattato di Amsterdam, allo
Statuto dell’ONU, agire unilateralmente. Così facendo ha ulteriormente
incrinato la propria credibilità ed affidabilità sia come membro dell’Europa
sia come membro delle Nazioni Unite.
Di fronte a queste palesi violazioni da parte del governo e della maggioranza
parlamentare della Costituzione delle leggi, del diritto internazionale, della
Convenzione Europea, le azioni pacifiste di resistenza attiva e passiva a
tutela della Costituzione Repubblicana, dell’Onu e dell’U.E. sono un legittimo
esercizio del diritto di resistenza stabilito dagli art. 1 e 54 della
Costituzione.
Le molteplici manifestazioni dei pacifisti sono espressioni della sovranità
popolare. L’art. 1 Cost. afferma che LA
SOVRANITA’ APPARTIENE AL POPOLO CHE NE RESTA UNICO TITOLARE. Gli
eletti dal popolo possono agire, anche diversamente o in contrasto con quanto
promesso o voluto dagli elettori sempre e
comunque nei limiti della legalità costituzionale. Se le loro scelte
purché legittime si rivelassero sbagliate saranno sanzionati, moralmente ed
elettoralmente dal popolo.
Quando invece gli organi preposti a difesa
dei valori consacrati dalla Costituzione, scientemente violino la legalità o
siano manifestamente incapaci di applicare la Costituzione, è compito della
collettività ristabilire la legalità costituzionale. (Art. 1 e 54 Cost.)
Al
popolo, in questo caso, spetta, come affermò il costituente C. Mortati, il
diritto-dovere di resistenza contro gli organi dello Stato.
Le critiche mosse al popolo
della pace da politici e anchorman sedicenti pacifisti (in realtà
fiancheggiatori della guerra) di essere un movimento di protesta privo di
soluzioni concrete alla crisi Irachena e alleato indiretto di Saddam Hussein
sono false e faziose. Chiedere il rispetto della Carta dell’ONU, del diritto
alla sovranità territoriale degli Stati, del non uso della forza nella
risoluzione delle controversie internazionali, è un obiettivo concretissimo. Le proteste vogliono tutelare il bene primario dei
popoli e cioè la vita dei civili e dei militari. Ciò è possibile
solo impedendo la sostituzione delle consuetudini internazionali vigenti
ispirate alla solidarietà e alla pacifica convivenza tra le Nazioni con altra
consuetudine fondata sulla legge del più forte.
RICORDIAMOCI CHE FU UN AMERICANO, IL PRESIDENTE
ROOSWELT E SUA MOGLIE ELEONORA PALADINA DEI DIRITTI UMANI CHE FECERO NASCERE LE
NAZIONI UNITE CONTRO LA TEORIA DELLA GUERRA PREVENTIVA O MEGLIO DI DOMINIO
VOLUTA DA QUELLE FORZE POLITICHE U.S.A. LEGATE AL MITO OTTOCENTESCO DELLA
SICUREZZA NAZIONALE.
Se quest’ultima teoria dovesse prevalere essa legittimerebbe in
futuro qualsiasi paese ad intervenire contro un altro Stato in nome di una non
definibile né oggettivamente né temporalmente sicurezza nazionale.
Il popolo della pace è quindi
l’unico soggetto che difende con pratiche concrete l’art. 11 della
Costituzione, norma che, non dimentichiamo, parla di ripudio della guerra.
Nei lavori preparatori (seduta del 24/03/1947) fu scelto tale testo perché la
parola rifiuto della guerra era inidonea ad esprimere la volontà popolare
perché permeata solo da giusti sentimenti morali, ma non giuridici. L’altro
termine proposto “rinuncia alla guerra” fu considerato aberrante perché “ la guerra non è né un bene né un diritto e non si può
quindi ad essi rinunciare”. Si scelse così il termine ripudio della
guerra perché con esso, sia giuridicamente che moralmente ci si appellava alla
sovranità popolare perché la comprendesse e la applicasse in concreto (seduta
del 24/03/1947).
Si insista pertanto durante il conflitto a chiedere la cessazione delle
ostilità esercitando così il diritto e dovere di resistenza e di fedeltà alla
Costituzione stabilito dagli art. 1 e 54 Cost. Se tale cessazione come è
presumibile non avverrà i pacifisti dovranno assumersi un compito gravoso in
tutto il mondo, quello di evitare lo smantellamento dell’O.N.U. della U.E. e
dei valori costituzionali già fin d’ora propugnato da molti Paesi pronti a
saltare, come sempre sul carro dei vincitori.
Padova, 25 marzo 2003
Avv. Antonio Lovatini