Venerdì 8 novembre 2002, intorno alle 10.00 ora
di New York, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato
all'unanimità la risoluzione 1441 (2002) che impone all'Iraq le nuove
condizioni per la ripresa delle ispezioni sui suoi armamenti di distruzione di
massa.
Di seguito il testo integrale nella traduzione italiana.
Il testo originale della risoluzione 1441 (2002) - assieme al comunicato stampa
ufficiale delle Nazioni Unite (8 novembre 2002) - è disponibile al:
http://www.un.org/News/Press/docs/2002/SC7564.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2002/SC7564.doc.htm
Il calendario che si presenta all'Iraq in
conseguenza della risoluzione approvata, è adesso il seguente:
- 15 novembre 2002: termine entro il quale l'Iraq deve accettare i
termini della risoluzione e comunicare la propria intenzione di adempiere;
- 8 dicembre 2002: termine entro il quale l'Iraq deve presentare agli ispettori
e al Consiglio di Sicurezza una dichiarazione completa di tutti gli aspetti dei
suoi programmi di armamenti chimici, biologici e nucleari;
- 23 dicembre 2002: termine entro il quale gli ispettori devono riprendere il
loro lavoro in Iraq. Il Direttore Esecutivo dell'UNMOVIC - Hans Blix - ha
dichiarato che una squadra di ispettori andrà in Iraq in avanscoperta il 18
novembre.
- 21 febbraio 2003: termine entro il quale gli ispettori devono riferire sul
loro lavoro al Consiglio di Sicurezza, nel caso in cui le ispezioni riprendano
il 23 dicembre 2002.
Ornella Sangiovanni
Il Consiglio di Sicurezza,
Ricordando tutte le sue precedenti risoluzioni pertinenti, in particolare le
sue risoluzioni 661(1990) del 6 agosto 1990, 678 (1990) del 29 novembre 1990,
686 (1991) del 2 marzo 1991, 687 (1991) del 3 aprile 1991, 688 (1991) del 5
aprile 1991, 707 (1991) del 15 agosto 1991, 715 (1991) dell’11 ottobre 1991,
986 (1995) del 14 aprile 1995, e 1284 (1999) del 17 dicembre 1999, e tutte le
dichiarazioni pertinenti del suo Presidente,
Ricordando inoltre la sua risoluzione 1382 (2001) del 29 novembre 2001 e la sua
intenzione di dare a essa piena attuazione,
Riconoscendo la minaccia che l’inadempienza dell’Iraq verso le risoluzioni del
Consiglio e la sua proliferazione di armi di distruzione di massa e di missili
a lunga gittata pongono per la pace e la sicurezza internazionale,
Ricordando che la sua risoluzione 678 (1990) autorizzava gli Stati membri a
fare uso di tutti i mezzi necessari per sostenere e attuare la sua risoluzione
660 (1990) del 2 agosto 1990 e tutte le risoluzioni pertinenti ad essa
successive e per ripristinare la pace e la sicurezza internazionale nell’area,
Ricordando inoltre che la sua risoluzione 687 (1991) ha imposto degli obblighi
all’Iraq come passo necessario per il raggiungimento del suo obiettivo
dichiarato di ripristinare la pace e la sicurezza internazionale nell’area,
Deplorando il fatto che l’Iraq non ha fornito una dichiarazione accurata,
piena, definitiva e completa, come richiesto dalla risoluzione 687 (1991), di
tutti gli aspetti dei suoi programmi per lo sviluppo di armi di distruzione di
massa e missili balistici con gittata superiore ai 150 km, e di tutti i possessi
di tali armi, dei loro componenti e impianti di produzione e ubicazioni, come
pure di tutti gli altri programmi nucleari, compresi quelli che esso sostiene
essere a scopi non collegati a materiale impiegabile per armi nucleari,
Deplorando inoltre che l’Iraq abbia ripetutamente ostacolato l’accesso
immediato, senza condizioni, e senza restrizioni ai siti designati dalla
Commissione Speciale delle Nazioni Unite (UNSCOM) e dall’Agenzia Internazionale
per l’Energia Atomica (IAEA), non abbia cooperato pienamente e senza condizioni
con gli ispettori dell’UNSCOM e dell’IAEA, come richiesto dalla risoluzione 687
(1991), e alla fine abbia cessato ogni cooperazione con l’UNSCOM e l’IAEA nel
1998,
Deplorando l’assenza, dal dicembre 1998, in Iraq di monitoraggio, verifica e
ispezione internazionale, come richiesto dalle risoluzioni pertinenti, delle
armi di distruzione di massa e dei missili balistici, nonostante le ripetute
richieste da parte del Consiglio perché l’Iraq fornisca accesso immediato,
senza condizioni e senza restrizioni alla Commissione di Monitoraggio, Verifica
e Ispezione delle Nazioni Unite (UNMOVIC), creata nella risoluzione 1284 (1999)
come organizzazione che succede all’UNSCOM, e all’IAEA, e rammaricandosi per il
conseguente prolungarsi della crisi nella regione e per la sofferenza del
popolo iracheno,
Deplorando anche che il Governo dell’Iraq non abbia adempiuto ai suoi impegni
ai sensi della risoluzione 687 (1991) rispetto al terrorismo, ai sensi della
risoluzione 688 (1991) di porre fine alla repressione della sua popolazione
civile e di fornire accesso da parte delle organizzazioni umanitarie
internazionali a tutti coloro che necessitano di assistenza in Iraq, e ai sensi
delle risoluzioni 686 (1991), 687 (1991), e 1284 (1999) di restituire o
cooperare nel dar conto dei cittadini del Kuwait e di paesi terzi detenuti
illegalmente in Iraq, o di restituire i beni del Kuwait illegalmente confiscati
dall’Iraq,
Ricordando che nella sua risoluzione 687 (1991) il Consiglio ha dichiarato che
un cessate il fuoco sarebbe stato basato sull'accettazione da parte dell'Iraq
delle disposizioni di quella risoluzione, compresi gli obblighi per l’Iraq in
essa contenuti,
Deciso a garantire una piena e immediata adempienza da parte dell’Iraq verso i
suoi obblighi in base alla risoluzione 687 (1991) e altre risoluzioni
pertinenti senza condizioni o restrizioni, e ricordando che le risoluzioni del
Consiglio costituiscono il parametro fondamentale dell’adempienza dell’ Iraq,
Ricordando che il funzionamento efficace dell’UNMOVIC, come organizzazione che
succede alla Commissione Speciale, e dell’IAEA è essenziale per l’ attuazione
della risoluzione 687 (1991) e di altre risoluzioni pertinenti,
Facendo rilevare che la lettera datata 16 settembre 2002 del Ministro degli
Esteri iracheno indirizzata al Segretario Generale è un primo passo necessario
verso la rettifica del fatto che l’Iraq continua a essere inadempiente nei
confronti delle pertinenti risoluzioni del Consiglio,
Facendo rilevare inoltre la lettera datata 8 ottobre 2002 del Direttore
Esecutivo dell’UNMOVIC e del Direttore Generale dell’IAEA al Generale al-Saadi
del Governo dell’Iraq che espone gli accordi pratici, come seguito al loro
incontro di Vienna, i quali sono requisiti preliminari per la ripresa delle
ispezioni in Iraq da parte dell’UNMOVIC e dell’IAEA, ed esprimendo la più grave
preoccupazione per il fatto che il Governo dell’Iraq continua a non fornire
conferma degli accordi come esposti in quella lettera.
Riaffermando l’impegno di tutti gli Stati membri nei confronti della sovranità
e dell’integrità territoriale dell’Iraq, del Kuwait, e degli stati vicini,
Elogiando il Segretario Generale e i membri della Lega degli Stati Arabi e il
suo Segretario Generale per i loro sforzi a questo proposito,
Deciso a garantire piena adempienza alle sue decisioni,
Agendo in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,
1. Decide che l’Iraq è stato e
rimane in violazione sostanziale dei suoi obblighi in base alle risoluzioni
pertinenti, compresa la risoluzione 687 (1991), in particolare attraverso la
sua non cooperazione con gli ispettori delle Nazioni Unite e l’IAEA, e il non
completamento delle azioni richieste in base ai paragrafi da 8 a 13 della
risoluzione 687 (1991);
2. Decide, riconoscendo il paragrafo
1 di cui sopra, di offrire all’Iraq, mediante questa risoluzione, una ultima
opportunità di adempiere ai suoi obblighi sul disarmo sulla base delle
risoluzioni pertinenti del Consiglio; e di conseguenza decide di istituire un
regime potenziato di ispezioni allo scopo di portare a compimento completo e
verificato il processo di disarmo istituito dalla risoluzione 687 (1991) e
dalle successive risoluzioni del Consiglio;
3. Decide che, per iniziare ad
adempiere ai suoi obblighi sul disarmo, oltre a presentare le dichiarazioni
semestrali richieste, il Governo dell’Iraq deve fornire all’UNMOVIC, all’IAEA,
e al Consiglio, non più tardi di 30 giorni dalla data di questa risoluzione,
una dichiarazione accurata, piena e completa a oggi di tutti gli aspetti dei
suoi programmi di sviluppo di armi chimiche, biologiche e nucleari, missili
balistici, e altri sistemi di lancio come veicoli aerei senza pilota e sistemi
di dispersione ideati per l ’utilizzo su aerei, compreso qualunque possesso e
l’ubicazione esatta di tali armi, componenti, sub-componenti, stock di agenti,
e materiali e attrezzature relative, l’ubicazione e l’opera dei suoi impianti
per la ricerca, lo sviluppo e la produzione, come pure di tutti gli altri
programmi chimici, biologici e nucleari, compreso qualunque esso sostenga
essere a scopi non connessi a materiali o produzione per armamenti;
4. Decide che dichiarazioni false
o omissioni nelle dichiarazioni presentate dall’Iraq ai sensi di questa
risoluzione e l’inadempienza nei suoi confronti in qualunque momento da parte
dell’Iraq nonché la sua non piena cooperazione nella sua attuazione
costituiscono una ulteriore violazione sostanziale degli obblighi e saranno
riferite al Consiglio per una valutazione conformemente ai paragrafi 11 e o 12
di cui sotto;
5. Decide che l’Iraq fornirà
all’UNMOVIC e all’IAEA accesso immediato, senza ostacoli, senza condizioni e
senza restrizioni a qualunque e a tutte le aree, comprese quelle sotterranee,
impianti, edifici, attrezzature, documenti e mezzi di trasporto che essi
desiderino ispezionare, come pure accesso senza ostacoli, senza restrizioni e
privato a tutti i funzionari e altre persone che l’UNMOVIC o l’IAEA desiderino
intervistare nella maniera o nella sede scelta dall’UNMOVIC o dall’IAEA
conformemente a qualunque aspetto dei loro mandati; decide inoltre che
l’UNMOVIC e l’IAEA possono a loro discrezione condurre interviste dentro o
fuori l’Iraq, possono facilitare il viaggio degli intervistati e di loro
familiari fuori dall’Iraq, e che, a sola discrezione dell’UNMOVIC e dell’IAEA,
tali interviste possono svolgersi senza la presenza di osservatori del governo
iracheno; e incarica l’UNMOVIC e chiede all’IAEA di riprendere le ispezioni non
più tardi di 45 giorni dall ’adozione di questa risoluzione e ad aggiornare il
Consiglio 60 giorni dopo;
6. Approva la lettera dell’8
ottobre 2002 del Direttore Esecutivo dell’ UNMOVIC e del Direttore Generale
dell’IAEA al Generale al-Saadi del Governo dell’Iraq qui allegata, e decide che
i contenuti di questa lettera devono essere vincolanti per l’Iraq;
7. Decide inoltre che, in
considerazione della prolungata interruzione della presenza dell’UNMOVIC e
dell’IAEA da parte dell’Iraq, e affinché esse portino a termine i compiti
esposti in questa risoluzione e in tutte le precedenti risoluzioni pertinenti,
e nonostante intese precedenti, il Consiglio con la presente stabilisce le
seguenti autorizzazioni rivedute o supplementari, che saranno vincolanti per
l’Iraq, per facilitare il loro lavoro in Iraq:
-- L’UNMOVIC e l’IAEA determineranno la composizione delle loro squadre di
ispettori e garantiranno che queste squadre siano composte dagli esperti più
qualificati e competenti disponibili;
-- Tutto il personale dell’UNMOVIC e dell’IAEA godrà dei privilegi e delle
immunità corrispondenti a quelle degli esperti in missione, previste nella
Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e nell’Accordo sui
privilegi e le immunità dell’IAEA;
-- L’UNMOVIC e l’IAEA avranno diritti di ingresso senza restrizioni dentro e
fuori l’Iraq, il diritto di muoversi liberamente, senza restrizioni e
immediatamente verso e dai siti oggetto di ispezioni, e il diritto di
ispezionare qualsiasi sito ed edificio, compreso l’accesso immediato, senza
ostacoli, senza condizioni e senza restrizioni ai siti presidenziali pari a
quello a tutti gli altri siti, nonostante le disposizioni della risoluzione
1154 (1998);
-- L’UNMOVIC e l’IAEA avranno il diritto di ricevere dall’Iraq i nominativi di
tutto il personale attualmente e precedentemente collegato ai programmi
chimici, biologici, nucleari e balistici dell’Iraq e agli impianti per la
ricerca, sviluppo e produzione collegati;
-- La sicurezza delle strutture dell’ UNMOVIC e dell’IAEA sarà garantita da un
numero sufficiente di guardie delle Nazioni Unite;
-- L’UNMOVIC e l’IAEA avranno il diritto di dichiarare, allo scopo di
“congelare” un sito da ispezionare, zone di esclusione, comprese le aree
circostanti e i corridoi di transito, nelle quali l’Iraq sospenderà i movimenti
aerei e terrestri in modo che niente venga modificato all’interno o portato
fuori da un sito in corso di ispezione;
-- L’UNMOVIC e l’IAEA avranno l’utilizzo e l’atterraggio libero e senza restrizioni di velivoli fissi
e a rotazione, compresi veicoli da ricognizione con e senza pilota;
-- L’UNMOVIC e l’IAEA avranno il diritto, a loro sola discrezione, in modo
verificabile di rimuovere, distruggere, o rendere innocue tutte le armi. i
subsistemi, i componenti, i documenti, i materiali e altri articoli relativi
proibiti, e il diritto di sequestrare o chiudere qualunque impianto o
attrezzatura per la loro produzione; e
-- L’UNMOVIC e l’IAEA avranno il diritto di importare e utilizzare liberamente
attrezzature o materiali per ispezioni e di confiscare ed esportare qualsiasi
attrezzatura, materiale o documento preso durante le ispezioni, senza
perquisizioni del personale dell’UNMOVIC o dell’IAEA o del bagaglio ufficiale o
personale;
8. Decide inoltre che l’Iraq non
deve commettere o minacciare atti ostili diretti contro qualunque rappresentante
o personale delle Nazioni Unite o dell’IAEA o di qualunque Stato membro che
agisca per sostenere qualunque risoluzione del Consiglio;
9. Chiede al Segretario Generale
di notificare immediatamente all’Iraq questa risoluzione, che è vincolante per
l’Iraq; esige che l’Iraq confermi entro 7 giorni da questa notifica la sua
intenzione di adempiere pienamente a questa risoluzione; ed esige ulteriormente
che l’Iraq cooperi immediatamente, senza condizioni, e attivamente con
l’UNMOVIC e l’IAEA;
10. Chiede a tutti gli Stati
membri di dare pieno sostegno all’UNMOVIC e all ’IAEA nell’adempimento dei loro
mandati, anche fornendo informazioni relative a programmi proibiti o ad altri
aspetti dei loro mandati; compreso sui tentativi iracheni a partire dal 1998 di
procurarsi articoli proibiti, e segnalando siti da ispezionare, persone da
intervistare, le condizioni di tali interviste, e dati da raccogliere, i cui
risultati saranno riferiti al Consiglio dall’UNMOVIC e dall’IAEA;
11. Dà istruzioni al Direttore
Esecutivo dell’UNMOVIC e al Direttore Generale del’IAEA di riferire
immediatamente al Consiglio qualunque interferenza da parte dell’Iraq con le
attività di ispezione, come pure qualunque inadempienza da parte dell’Iraq
verso i suoi obblighi sul disarmo, compresi i suoi obblighi riguardo alle
ispezioni in base a questa risoluzione;
12. Decide di riunirsi
immediatamente al ricevimento di un rapporto in conformità con i paragrafi 4 o
11 di cui sopra, al fine di prendere in considerazione la situazione e la
necessità di una piena adempienza verso tutte le risoluzioni pertinenti del
Consiglio al fine di garantire la pace e la sicurezza internazionale;
13. Ricorda, in questo contesto,
che il Consiglio ha avvertito ripetutamente l’Iraq che esso affronterà gravi
conseguenze per effetto delle sue continue violazioni dei suoi obblighi;
14. Decide di rimanere investito
della questione.