Aldo Bernardini
Cominciamo con un po’ di storia e qualche data. L’Iraq moderno nasce nel
contesto della dissoluzione dell’Impero ottomano, alla fine della prima guerra
mondiale, e con l’affidamento alla Gran Bretagna come mandato A, cioè destinato
a conseguire l’indipendenza, sotto un monarca installato (a cavallo tra il 1920
e il 1921) dalla potenza mandataria stessa. Il distacco dalla compagine
ottomana seguì con qualche variante i confini delle province già ottomane di
Mosul, Baghdad, Bassora (qui con il problema che vedremo): nonostante il
carattere composito della popolazione (in maggioranza araba musulmana, ma
divisa secondo le due confessioni sunnita al centro e sciita al sud, con una
forte componente kurda al nord e altre minoranze, compresa una di religione
cristiana), che non mancherà nel tempo di creare gravi problemi, un sufficiente
cemento unitario venne ricercato nel richiamo alla millenaria storia
mesopotamica, agli imperi dell’antichità e al califfato arabo medievale.
Nel 1932 si ha la formale indipendenza: il paese resta però vincolato alla Gran
Bretagna mediante accordi molto gravosi e naturalmente attraverso le
concessioni petrolifere a compagnie britanniche e più tardi anche americane. Ma
un’altra operazione, di stampo coloniale, ha caratterizzato il periodo di
mandato britannico: il distacco, da ritenersi illegale, del Kuwait che, nel
periodo ottomano, aveva fatto parte della provincia mesopotamica di Bassora,
con una particolare autonomia sotto un emiro nella posizione di vassallo
dell’Impero. Con questo emiro la Gran Bretagna aveva concluso in modo
illegittimo accordi che, a parte le prime concessioni petrolifere, miravano a
staccare gradualmente il Kuwait dalla compagine di appartenenza, facendone un
“protettorato” (e cioè, all’epoca, un oggetto di dominio coloniale) della Gran
Bretagna: operazione resa possibile, nel primo dopoguerra, dall’occupazione
militare britannica della Mesopotamia intera e dalla condizione subalterna
dell’Iraq, anche una volta divenuto formalmente indipendente. Il nuovo Stato ha
peraltro sempre contestato, pur con qualche contraddittoria presa di posizione,
la separazione del Kuwait, anche perché – basta guardare una carta geografica –
ciò rendeva lo sbocco marino dell’Iraq sul Golfo Persico (Shatt-el-Arab,
estuario congiunto dell’Eufrate e del Tigri) assolutamente esiguo: tanto più
che tale sbocco è fronteggiato da isole pur esse arbitrariamente attribuite al
Kuwait.
Dopo la seconda guerra mondiale l’influenza degli Stati Uniti e delle loro
società petrolifere si unì ed in parte scalzò quella britannica. Sotto l’egida
comunque di ambedue questi Stati, nel febbraio 1955, venne concluso fra Turchia
(già membro della NATO) e Iraq il Patto (militare) di Baghdad, al quale poi si unirono
il Pakistan (membro della SEATO), l’Iran e la stessa Gran Bretagna, ma non
formalmente gli Stati Uniti, i quali comunque si associarono economicamente e
politicamente al Patto (inizio del 1958): il governo irakeno di Nuri es-Said
aderì – unico fra gli arabi – alla dottrina Eisenhower che, nel gennaio 1957,
si era pronunciata per un fronte antisovietico nel Medio Oriente. Cosicché,
quando possenti moti popolari antimperialistici scoppiarono nell’estate del
1958 in Libano, l’Iraq fu scelto per inviare truppe che, con l’aiuto delle
forze americane in Turchia, avrebbero dovuto schiacciare l’insurrezione
libanese e rovesciare il governo, di orientamento antimperialista, della Siria,
per qui installare un monarca imparentato con il re Feisal dell’Iraq. Ma accadde
l’imprevisto: le truppe irakene prescelte, invece di dirigersi verso ovest,
marciarono su Baghdad e il 14 luglio 1958 la rivoluzione irakena, guidata dai
“Liberi ufficiali” e capeggiata dal generale Kassem, proclamò la repubblica. Il
re Feisal, il principe Abd al-Illah destinato alla Siria e il premier Nuri
es-Said furono uccisi. Già il 15 luglio gli Stati Uniti intervennero in Libano.
Ma nel marzo 1959 l’Iraq uscì dal Patto di Baghdad (che venne ridenominato
CENTO), le ultime truppe inglesi, residuo dell’epoca coloniale, dovettero
lasciare il paese.
Seguirono anni di sviluppi contraddittori e turbolenti: processi di
democratizzazione e di affermazione di sovranità si scontrarono con gli
interessi delle compagnie petrolifere occidentali e con le forze interne
reazionarie e ciò portò a un accentramento del potere con involuzione
autoritaria di Kassem e episodi di anticomunismo anche sanguinosi. In questo
periodo la Gran Bretagna portò il Kuwait a indipendenza formale (1961,
ovviamente sotto mille vincoli): l’Iraq contestò tale indipendenza e inviò
truppe, il Kuwait sopravvisse solo per un intervento britannico, sostituito poi
da contingenti di paesi arabi. Ma l’Iraq e inizialmente anche l’URSS
contestarono l’ammissione del Kuwait alle Nazioni Unite, in quanto Stato
fittizio. Si tratta di sviluppi che preoccuparono in particolare gli USA.
Secondo un copione ormai ben noto, questi si sforzarono di attizzare tra i
kurdi del nord, su un territorio particolarmente ricco di petrolio, rivolte e
aspirazioni secessionistiche cosicché scontri sanguinosi con l’esercito irakeno
si ebbero soprattutto nel 1961-66, pur se l’Iraq già allora introdusse
modifiche costituzionali per garantire una autonomia ai kurdi, a differenza di
quanto avveniva e avviene tuttora in Turchia.
Nel 1963 Kassem venne rovesciato da un putsch militare, seguito da un nuovo
colpo di stato che portò al potere, in successione, i due fratelli Aref: in
tale contesto si sviluppò una politica interna con tratti reazionari e
anticomunisti, pur se in politica estera si consolidò l’indipendenza nazionale
e si manifestò la solidarietà con i Paesi arabi sconfitti nella guerra del 1967
con Israele. Nel 1963 si arrivò pure ad una sorta di riconoscimento del Kuwait,
peraltro senza consenso del parlamento irakeno. Si abbozzò un primo tentativo
di politica petrolifera propria, ma solo dopo la presa del potere nel 1968 da
parte di ufficiali del partito socialista Baath, condotti da al-Bakr (che
divenne presidente), venne compiuto il passo decisivo: tra il 1973 e il 1975
l’intero settore del petrolio risultò nazionalizzato. Inevitabile fu un nuovo
stimolo alla ribellione kurda (1974-75) da parte degli USA, che spinsero e
foraggiarono i capi locali, fra i quali Mustafa Barzani, per un rinnovato
tentativo di secessione, che avrebbe dovuto portare alla restituzione agli
anglo-americani delle concessioni petrolifere nel territorio. Il tentativo fu
battuto e Barzani dové andare in esilio negli Stati Uniti. Nel quadro di questa
situazione, forti legami si svilupparono fra Iraq e campo socialista e il paese
assunse il carattere di uno Stato di borghesia nazionale progressiva, laico,
con notevole sviluppo economico e forte impegno sociale. Nel 1979 al-Bakr venne
sostituito dall’allora vicepresidente Saddam Hussein.
Il nuovo dirigente rafforzò il carattere autoritario ed espresse tendenze di
guida degli arabi nella regione: la rivoluzione khomeinista (sciita) in Iran,
il sostegno rafforzato di questo Stato ai kurdi irakeni sempre in fermento, i
contatti con gli sciiti del sud, problemi territoriali anche con l’Iran alla
foce dello Shatt el-Arab, nonché la spinta fondamentalista della rivoluzione
iraniana, portarono già nel 1980 alla tragica guerra fra i due Stati. Un
episodio grave di scontro tra due rivoluzioni antimperialistiche, pur se una
laica, l’altra teocratica, uno scontro abilmente utilizzato dagli imperialisti:
sostegno in armi e intelligence da parte, in apparenza sorprendentemente, di
Israele all’Iran (nel 1981 Israele bombardò l’impianto nucleare irakeno di
Osiraq!) e dall’altra parte appoggio statunitense all’Iraq, con fornitura di
informazioni militari e di armi anche proibite, per sbarrare il passo al
movimento khomeinista che in quel momento preoccupava maggiormente gli USA. Si
innestano qui due vicende che hanno portato l’Iraq a decisioni gravi, ma nella
sostanza inevitabili, a parte la discutibile eccessività di taluni esiti:
quella dei comunisti irakeni espulsi dal governo e sottoposti a persecuzioni
per il loro atteggiamento sulla guerra con l’Iran, a favore del quale ultimo si
era spostata l’Unione Sovietica di Breznev; la repressione di quella parte
della popolazione kurda irakena che, al confine con l’Iran, divenne quinta
colonna di questo: nella città di Halabia la popolazione araba venne sterminata
dai kurdi (1988), che dovettero subire la terribile rappresaglia dei
bombardamenti con i gas (del resto usati da ambedue i belligeranti sul fronte,
ma non va dimenticato che l’uso dei gas nella regione era stato introdotto dai
britannici contro le rivolte irakene nel periodo coloniale!).
Al termine della guerra (1989), l’Iraq si trovò economicamente dissanguato e
credette di poter contare sulla solidarietà dei Paesi arabi che si erano
sentiti minacciati dalla rivoluzione khomeinista: in prima linea il Kuwait.
Lungi da ciò, questo emirato, dietro ispirazione statunitense, perseguì una
politica antiirakena: invece di crediti, aumento della produzione petrolifera,
che comportò l’abbassamento del prezzo, e addirittura furto di petrolio irakeno
attraverso perforazioni sotterranee indirizzate ai giacimenti irakeni vicini al
confine. E qui scattò la trappola. Dopo tentativi infruttuosi di dialogo,
rinverdendo le antiche (e sostanzialmente fondate) rivendicazioni sul Kuwait,
Saddam Hussein cercò di esplorare le intenzioni americane nel caso la reazione
irakena fosse arrivata a un’annessione del Kuwait: l’ambasciatrice USA dichiarò
l’indifferenza della superpotenza in proposito! L’Iraq, per il quale la
situazione del Kuwait era assimilabile a quello che per l’Italia era stata in
passato la questione di Trento e Trieste, interpretò tutto ciò come luce verde
per un’azione risolutiva nei confronti dell’emirato del Kuwait.
Si deve comprendere che tale azione, rispetto alla costruzione dello Stato
irakeno, era sentita come atto e compimento di liberazione nazionale contro le
nefaste imprese del colonialismo occidentale. Sul piano del diritto
internazionale, essa rispondeva a un principio di “reintegrazione” di compagini
artificialmente spezzate soprattutto nell’epoca coloniale, principio peraltro a
proposito del quale si tende ad escludere il recupero attraverso la forza,
anche se esempi in tal senso non erano mancati negli anni precedenti (Goa,
colonia portoghese, recuperata dall’India con un intervento armato). Ma
l’importanza strategica e la ricchezza petrolifera del Kuwait, il suo
inserimento in una rete di interessi anche finanziari dell’occidente e la
volontà, sconfitto il socialismo mondiale, di far regredire le conquiste
politiche e sociali dei paesi del Terzo Mondo, di non consentire in nessun modo
un Iraq forte e, in tendenza, di riportare la situazione sotto il controllo
dell’imperialismo non lasciarono scampo allo Stato mesopotamico. L’occupazione
e successiva annessione del Kuwait, iniziata il 2 agosto 1990, portò a un’immediata
reazione degli Stati Uniti e dei loro alleati che, in sede ONU, si basò
inizialmente su un indiscutibile principio giuridico: il divieto dell’uso della
forza sul piano internazionale, soprattutto nei confronti di un’entità che, per
quanto artificiale e frutto del colonialismo, aveva comunque la qualità formale
di Stato indipendente e di membro delle Nazioni Unite.
Non può dunque criticarsi la ris. 660 (1990) del 2 agosto del Consiglio di
sicurezza (C.d.s.), presa all’unanimità (con l’assenza dello Yemen), la quale
esigeva il ritiro dell’Iraq dal Kuwait e chiedeva la soluzione pacifica delle
controversie fra i due Stati, della cui esistenza si dava quindi atto (ma di
questo ci si dimenticherà completamente in seguito).
Si arrivò, dopo alcune risoluzioni del C.d.s. da considerarsi corrette nel
contesto dato, a partire dalla ris. 661 del 1990 (6 agosto) che stabiliva come
misura a carico dell’Iraq un primo embargo economico ex art. 41 Carta (l’astensione di Cuba e Yemen sembra qui avere
significato piuttosto politico), a una decisione (665 del 25 agosto) che
tramutava l’embargo in blocco navale, e cioè in una misura implicante l’uso
della forza, ma affidata agli Stati “che cooperano con il governo del Kuwait”:
l’astensione di Cuba e Yemen pone qui in risalto la problematicità giuridica
della soluzione. Si era passati infatti a un tipo di misura prevista dall’art.
42 Carta, che però richiede l’azione “collettiva” (cioè, condotta dal C.d.s.,
con forze messe a sua disposizione, quindi non il via libera agli Stati che
intendessero operare, i quali non sarebbero potuti essere in linea principale
che gli Stati imperialisti, gli USA in testa). Con questa ed altre successive
risoluzioni venne decretato e iniziato a “costruirsi” il mostruoso embargo
contro l’Iraq, che sinora ha mietuto, secondo calcoli non aggiornati, un
milione e mezzo di vittime nella popolazione civile, fra cui centinaia di
migliaia di bambini. Va ricordato che il segretario di stato USA, Madeleine
Albright, alla domanda di un giornalista se gli scopi della politica americana
richiedessero tante vittime, rispose spudoratamente di sì. Ma quel che deve
notarsi è che si riprese qui una pratica che aveva avuto attuazione con la
guerra di Corea del 1950-53, finita con una sostanziale sconfitta statunitense,
una pratica che era stata abbandonata essenzialmente per l’opposizione del
campo socialista: appunto, l’affidamento di azioni di forza agli Stati. Una
pratica che viene giustificata in occidente e sin qui tollerata dagli altri
paesi che contano, ma che porta a una conseguenza inevitabile: trasformare una
reazione di “polizia internazionale”, che dovrebbe limitarsi a bloccare e far
rientrare un’aggressione, con il ripristino della situazione precedente (nel
nostro caso, il ripristino dell’entità statale kuwaitiana con il ritiro delle
truppe irakene), in una vera e propria guerra a fini potenzialmente illimitati
e rispondenti alle esigenze politiche degli Stati che conducono le ostilità. In
realtà, si è trattato di un primo vistoso scivolone in direzione dell’utilizzo
abusivo – da ora in poi in serie – del C.d.s. e della distorsione della Carta,
con il concorso di tutti i membri permanenti, fra i quali meritano allarmata
menzione l’Unione Sovietica in fase preagonica (per suicidio) e la Cina
popolare.
Questo primo strappo non avrebbe potuto che aprire la strada a guasti ben più
profondi. La ris. 678 del 1990 (29 novembre) autorizzava “gli Stati membri che
cooperano con il governo del Kuwait” a utilizzare “tutti i mezzi necessari” per
ottenere dall’Iraq, a partire dal 16 gennaio 1991, il rispetto delle precedenti
risoluzioni del C.d.s. sulla questione kuwaitiana. La formula usata è stata
intesa (dagli interessati) come implicante il ricorso alla forza da parte di
Stati membri in via ben più ampia che un blocco navale: si asteneva
pilatescamente la Cina per questo motivo (l’astensione di un membro permanente
non vale veto!), per lo stesso, votavano contro Cuba e Yemen, il cui delegato
dichiarava che “negli annali delle N.U. questa risoluzione resterà a lungo la
risoluzione di guerra”. Va ricordato che, malgrado tutto, l’Unione Sovietica,
in un ultimo sussulto, aveva cercato di far resuscitare il meccanismo degli
articoli 43 ss. della Carta, e cioè l’invio di corpi di truppe guidati dal
C.d.s., incontrando però il rifiuto di altri membri permanenti (ma ciò
nonostante finendo per votare a favore della risoluzione!).
E di guerra contro l’Iraq da parte di una coalizione di Stati capeggiati dagli
Stati Uniti si è trattato, non certo di un’azione di “polizia internazionale”,
l’unica consentita al C.d.s.: una coalizione che, al di là del blando invito
del C.d.s. a “tenerlo regolarmente informato sull’andamento delle azioni
intraprese” (formula che già di per sé non equivale al mantenimento della
direzione delle operazioni), si è svolta totalmente fuori dal controllo
statutariamente necessario dell’organo delle N.U. (la risoluzione nulla
stabilisce su condizioni e limiti dell’azione e su un preciso rapporto fra
“alleanza” operante e C.d.s.); ha ecceduto nei mezzi impiegati oltre ogni
limite, mirandosi in realtà all’annientamento della capacità militare irakena e
al cambiamento della dirigenza – ben altro che la violazione del diritto
umanitario, con i selvaggi bombardamenti con armi anche proibite o comunque
obiettivamente criminali (uranio impoverito): sino alla formale cessazione
delle ostilità con il 2 marzo 1991 (ris. 686 del C.d.s.), accettata dall’Iraq,
che insieme ha prestato consenso anche alle precedenti risoluzioni. Non
esitiamo a sostenere che si tratta di un consenso estorto con una violenza
illecita, un consenso quindi invalidamente prestato. Il Kuwait tornava comunque
“indipendente”. Un risultato giuridicamente legittimo di un’operazione bellica
che aveva enormemente travalicato i margini della legalità internazionale.
In carenza del sistema dell’art. 43 ss., si sarebbe infatti potuto pensare al
ricorso all’organizzazione regionale competente, la Lega araba, il cui
Consiglio il 3 agosto 1990 aveva condannato l’azione irakena. Inoltre, alla
costituzione di un corpo delle N.U. sotto autorità e controllo del C.d.s.,
eventualmente anche con delega al segretario generale, con possibile utilizzo
al limite della coalizione formatasi, per iniziativa USA, a titolo di legittima
difesa collettiva (se sufficientemente rappresentativa), ma sotto il comando
dello stesso segretario generale e l’effettivo controllo del C.d.s.: checché
recalcitrassero gli Stati Uniti di fronte a simile soluzione.
Ma occorre sottolineare, e ribadire, alcuni punti di sostanza. Lo Stato
“aggredito”, il Kuwait, era (ed è) un’entità artificiale, nata da un’operazione
colonialistica, incapace di reale vita propria: la coalizione intervenuta in
“difesa associata” non ha neppure operato sotto un effettivo comando
kuwaitiano. E, soprattutto, la coalizione, pur di vasta partecipazione, ha
agito (operazione DesertStorm) sotto il comando della
superpotenza unica e la partecipazione decisiva di Stati titolari di
formidabili interessi economici nella zona, tipici del dominio coloniale. E’
suprema ipocrisia non riconoscere che la ris. 678 non ha scelto un mezzo di
azione invece che un altro, ma ha dato copertura a decisioni statali prese
altrove. “Guerra di Stati, non dell’O.N.U.”, come dichiarò l’allora segretario
generale Perez de Cuellar, senza peraltro sembrar rendersi conto che le N.U.
non possono né fare né autorizzare una guerra. E che di guerra si sia trattato
lo attesta il diktat di pace
imposto all’Iraq con la ris. 687 del 1991 (3 aprile), presa con il voto
contrario di Cuba e le astensioni di Ecuador e Yemen: diktat, per il quale il C.d.s. ha richiesto una formale
accettazione irakena, nella logica consiliare non necessaria, ma segno evidente
della consapevolezza dell’enormità di quanto si richiedeva a uno Stato sovrano,
dopo il conseguimento dell’obiettivo dello sgombero del Kuwait. Si tratta di
condizioni di pace del tipo tradizionalmente prospettabile dopo una guerra, non
certo a chiusura di un’azione di “polizia internazionale”. Non ci si può qui
dilungare sulla smisurata ris. 687, ma certo le condizioni imposte rispondono a
esigenze politiche di almeno alcuni Stati, i capofila della coalizione
antirakena: in particolare, le misure di disarmo chimico, biologico e nucleare
dell’Iraq, con i relativi controlli e ispezioni, attraverso, oltre che l’AIEA (Agenzia
Internazionale per l’Energia Atomica), la famigerata UNSCOM (United Nations Special Commission),
della quale si sono a un certo punto comprese le funzioni pure di spionaggio
statunitense e israeliano, oltre che di pretesto per mantenere un embargo ormai
assolutamente antigiuridico e antiumano. Pretese del genere non possono proprio
fondarsi sulla asserita pericolosità, nel senso della minaccia alla pace, di
una data dirigenza statale in quanto tale (e di cui, illecitamente, si continua
a perseguire con modalità a loro volta gravemente illecite la sostituzione).
Anche se è evidente la pratica impossibilità, per l’Iraq, di sottrarsi a tali
imposizioni, non può tacersi che queste, nonostante il generale, a volte non
meditato, consenso (pur se non manca qualche voce dubitosa o dissenziente),
esulano di per sé dai poteri del Consiglio di sicurezza. Sono quindi
illegittime e tutte le successive pretese basate su di esse sono illegittime.
E’ bene ricordarlo, anche nella consapevolezza della pratica impotenza a far
valere tali illegittimità. Si arriva addirittura ad imporre obblighi sanciti, e
solo ovviamente per i contraenti, da date convenzioni e a volte in misura più
ampia di quanto da queste previsto. Si è in tal modo realizzata, come ha
espressamente rilevato il governo irakeno, “una vera e propria occupazione del
paese”.
Con riguardo alla demarcazione della frontiera con il Kuwait e alle questioni
delle restituzioni o riparazioni dovute dall’Iraq, il C.d.s. (ris. 687, Sez. A
ed E) ha usurpato poteri, come di carattere normativo, ad es. in altre
disposizioni della risoluzione, così di tipo giurisdizionale internazionale
(venendo meno all’esigenza espressa dall’iniziale ris. 660 per una concordata
soluzione delle controversie tra Iraq e Kuwait). Il mantenimento delle misure
economiche (embargo, di cui alla Sez. F), appare anch’esso illecito e può
spiegarsi solo con un mutamento dello scopo iniziale: ciò è naturalmente
illegittimo, anzi per la gravità degli effetti sul popolo irakeno – non
sminuiti dall’ingannevole e ricattatorio palliativo dell’Oil for food – ricade
ormai tra i crimini internazionali degli Stati (secondo correnti impostazioni,
imputabili anche personalmente ai dirigenti di questi). Si tratti con quel fine
distorto – abusivamente – di rimuovere la asserita, ed estranea alla vicenda,
“minaccia alla pace” costituita dal possesso irakeno di date armi o invece di
far cadere il legittimo presidente Saddam Hussein.
Qui bisogna essere precisi: si deve ribadire che di fatto è stata condotta una
guerra contro l’Iraq ben al di là dello scopo del ritiro di questo dal Kuwait.
E questa fu l’inevitabile conseguenza di un’autorizzazione (illegittima) a
Stati, e nella realtà essenzialmente agli Stati Uniti, all’uso della forza (la
ricordata ris. 678). Non deve quindi sorprendere l’esito (ris. 687) di un vero
e proprio diktat di pace che ha imposto – ancora una volta illegittimamente –
condizioni ben al di là del ritiro irakeno dal Kuwait e delle connesse esigenze
di ripristino della situazione precedente. Non è stato legittimo imporre il
disarmo dell’Iraq per quanto riguarda le c.d. “armi di sterminio di massa”
(nucleari, chimiche, batteriologiche). Sia chiaro: sono armi odiose. Ma sono
armi in possesso di tanti Stati. Non è lecito imporre il relativo disarmo –
attuale e futuro! – come sanzione di un atto certo formalmente illegittimo
quale l’occupazione del Kuwait. E neppure se l’Iraq fosse legato da specifici
accordi in materia. Si tratta di risultati che non possono venire imposti dal
C.d.s., ma rientrano semmai nell’azione diplomatica, riguardante tutti gli
Stati o tutti quelli di una data regione: tanto è vero che la stessa abnorme
ris. 687, in un soprassalto di pudore, al punto 14 segnala che le misure
imposte all’Iraq rappresentano passi verso lo stabilimento in Medio Oriente di
una zona priva delle armi delle categorie menzionate, dichiarazione
giuridicamente priva di effetti diretti e immediati, ma la cui mancata e
neppure iniziata realizzazione illustra un comportamento “doloso” ai danni
dell’Iraq (si pensi alle armi nucleari di Israele!). Un’azione di disarmo
eventualmente perseguibile con raccomandazioni del C.d.s (cap. VI della Carta),
non con misure coercitive (cap. VII), tanto meno se legate a una questione
specifica, il ritiro dal Kuwait, che, si ripete, avrebbe potuto costituire
l’unico scopo di un’azione di “polizia internazionale”, senza che su questa si
potessero innescare finalità ulteriori e ultronee.
Non mi soffermo sull’istituzione delle due no-flying zones a nord del 36° parallelo e a sud del 33°
dell’Iraq (da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna e inizialmente, solo per il
nord, Francia, poi ritiratasi), assolutamente fuori perfino dalle stesse
risoluzioni del Consiglio di sicurezza. La ris. 688 (1991) del 5 aprile
condannava infatti genericamente un’asserita repressione irakena della
popolazione civile ed in particolare dei kurdi nel nord del Paese (ingerenze
dall’esterno, dei “soliti noti”, oltre a fomentare rivolte, impedirono nel 1991
la conclusione di un accordo fra il governo di Baghdad e i kurdi, tendente di
nuovo a regolare l’autonomia di questi): se ne trasse pretesto per un’altra
inaudita azione contro la sovranità territoriale dell’Iraq, con la mira al
possibile smembramento del paese, attraverso l’arbitraria istituzione delle due
no-flying zones. In tal modo, i
territori settentrionali sono praticamente sottratti all’autorità irakena e vi
si sono installati i due partiti kurdi diretti da Massud Barzani e Jalal
Talabani, strumenti degli USA contro il governo di Baghdad: nel nord vi è anche
una penetrazione dell’esercito turco con il pretesto di combattere i kurdi
della Turchia, mentre le forze aeree anglo-americane effettuato continuamente
raids nelle due no-flying zones
con continue uccisioni di civili. Questi costituiscono semplicemente ulteriori
barbariche aggressioni.
Traggo a questo punto due conclusioni: giuridicamente,
la violenza illecita esercitata sull’Iraq colpisce di invalidità tutta la
sistemazione e ne pone in luce il carattere di risultato della mera forza; politicamente, la resistenza sinora
opposta dall’Iraq e dal suo popolo – anzitutto, non lasciando a forze estranee
decidere chi debba governare il paese – segna un primo punto di svolta nella
tendenza negativa imposta dagli Stati dominanti sulla scena planetaria dopo la
sconfitta del socialismo in Europa.
In realtà, la guerra contro l’Iraq da parte degli anglo-americani non è mai
cessata: a riprova di un disegno di lunga lena, che mira a riprendere il pieno
controllo del paese e delle sue ingenti ricchezze petrolifere. Si deve
ricordare che gli USA, che considerano irrinunciabile il loro standard di vita
per il quale sono indispensabili gli alti consumi petroliferi, traggono il 56%
del loro fabbisogno petrolifero dalla regione del Golfo (nel 1973: 37%).
Sussiste il timore che le fonti dell’Arabia Saudita e degli altri Stati del
Golfo si esauriscano in qualche decennio. Anche alla luce di ciò va intesa la
campagna contro l’Afghanistan con la penetrazione USA nell’Asia centrale. Ma è
per gli USA essenziale, anche per battere la concorrenza dell’Europa, della
Cina e della Russia, avere il massimo controllo alle migliori condizioni di
profitto sul petrolio del Medio Oriente. E’ chiaro che l’Iraq di Saddam
Hussein, che possiede le seconde riserve mondiali di petrolio dopo l’Arabia
Saudita (10-12%), costituisce un bersaglio imprescindibile per le compagnie
americane e per il loro uomo Bush e tutto il suo staff di personaggi legati
alle compagnie: costoro non si possono dimenticare che sino a qualche decennio
fa disponevano dei 2/3 della produzione irakena del petrolio! Un Iraq forte ed
indipendente non può essere tollerato dall’imperialismo americano e dal suo
caudatario britannico. Certo, non è del tutto chiaro perché nel 1991
l’offensiva antiirakena venne bloccata. Non può credersi che ciò sia avvenuto
per l’enormità giuridica – assolutamente evidente – che avrebbe comportato la
presa di Baghdad e il rovesciamento del presidente Saddam Hussein.
Probabilmente, prevalsero considerazioni sulla non maturazione di soluzioni
alternative, il timore che al sud l’Iran avrebbe potuto profittare per la
presenza degli sciiti, mentre per il nord kurdo vi furono, come vi sono ancora,
le preoccupazioni della Turchia: pur se le due no-flying zones possono essere considerate anche come preludio di
un possibile smembramento dell’Iraq. Sta di fatto che bombardamenti e uccisioni
di civili, come detto, sono proseguiti, e continua l’embargo genocida. Sul
piano delle ispezioni non sono mancati incidenti, ma fino ad intollerabili
situazioni, come la pretesa visita ai palazzi presidenziali o la ricordata
scoperta della presenza di spie statunitensi e israeliane fra gli ispettori,
l’opera di questi non si interruppe: sino all’inevitabile rifiuto irakeno, al
ritiro degli ispettori, all’operazione Volpe
nel deserto con violenti bombardamenti anglo-americani (tre giorni)
anche su Baghdad (1998) e a nuove trattative con le Nazioni Unite che
sfociarono nella risoluzione 1284 del C.d.s. del 17 dicembre 1999. E’ con
questa, che al posto dell’UNSCOM, venne stabilito un nuovo organismo ispettivo,
l’UNMOVIC (United Nations Monitoring,
Verification and Inspection Commission), che sempre insieme all’AIEA
avrebbe dovuto riprendere, non senza qualche maggiore garanzia per l’Iraq,
ispezioni e controlli. Ciò non si realizzò immediatamente per difficoltà varie.
E arrivò l’11 settembre 2001: gli attentati aerei – costellati da ombre e dubbi
di ogni genere – a New York e a Washington.
Superfluo è qui ripercorrere la reazione, da “belva impazzita”, della dirigenza
USA che ha lanciato, con il pretesto degli attentati, una strategia in
elaborazione da tempo, mirante ad assicurare libertà di azione a tutela di
interessi americani nel mondo intero, con scavalcamento completo delle Nazioni
Unite. La superpotenza unica tende ormai ad affermarsi come Impero mondiale,
con funzioni di gendarme universale e sulla base eventuale di alleanze a
geometria variabile, secondo le necessità e le convenienze del momento. Questo
schema si è affermato senza remore nell’aggressione contro l’Afghanistan. La
guerra preventiva contro il terrorismo – includendosi in questa nozione anche
le lotte di liberazione nazionale come quella sacrosanta dei palestinesi e
persino ogni politica indipendente di Stati che non si adeguano e che vengono
ribattezzati “Stati canaglia” o “fuorilegge” – rappresenta lo strumento per
realizzare i propri interessi strategici, commerciali, energetici in ogni
regione del pianeta. Già in questa direzione andava l’allargamento (illegale)
degli obiettivi della NATO deciso a Washington nell’aprile del 1999, durante
l’aggressione alla Jugoslavia, e ribadito e ampliato a Praga nel novembre 2002:
dovendo essere chiaro che la NATO opererà come strumento ausiliario, e sempre a
geometria variabile, della politica USA, non come corpo collettivo di
decisione. Tutti gli Stati devono, secondo questa proclamata ideologia,
collaborare attivamente contro ciò che gli USA di volta in volta definiscono
terrorismo: se non lo fanno o se, nella loro sovranità, seguono politiche e si
dotano di strumenti militari che, secondo l’insindacabile valutazione USA
persino su supposte intenzioni, potrebbero anche in futuro giovare a gruppi
considerati terroristici, vanno combattuti pure con interventi militari,
bombardamenti e così via. Nel settembre 2002 è stato pubblicato dalla Casa
Bianca un documento che delinea per il XXI Secolo The National Security
Strategy of the United States of America: una linea che prevede l’imposizione a
tutti i Paesi del modello e dei “valori” americani o comunque occidentali e che
in realtà, prevedendo un uso della forza ovunque richiesto dagli interessi
americani e fuori da ogni regola, potrebbe essere definito il nuovo Mein Kampf
sotto veste missionaria e selettivamente umanitaria.
E’ su questo terreno che Bush e il suo staff di petrolieri hanno rilanciato
l’offensiva contro l’Iraq. Si comincia con l’affermare che, dopo la cessazione
delle ispezioni nel 1998, l’Iraq avrebbe ripreso a dotarsi dell’armamentario
“proibito”: nessuna prova. Si sostiene poi che vi sarebbero legami dell’Iraq con
gruppi terroristici (Al-Qaeda): nessuna prova. Si rievocano presunti e
ingigantiti misfatti passati di Saddam Hussein, secondo la tecnica ormai
sperimentata di criminalizzare i dirigenti, cercare di dividerli dai loro
popoli (con scarso successo), influenzare l’opinione pubblica mondiale, anche
le forze di sinistra e comuniste (purtroppo, sinora anche con successo, vista
l’imperante ondata di buonismo, perbenismo, opportunismo a senso unico): senza
ricordare i sostegni e le complicità degli stessi Stati Uniti a quei
comportamenti criticabili o gli aiuti e incitamenti da essi forniti a forze
interne irakene contro il legittimo governo, che è quindi costretto, in una
situazione di assedio e guerra permanente, alla repressione.
In un quadro del genere, gli USA e la Gran Bretagna si arrogano il diritto di
scatenare un attacco “totale” contro l’Iraq, per pretese, non comprovate
violazioni delle risoluzioni ONU (di molte delle quali è bene ricordare ancora
una volta, pur se resta notazione “platonica”, l’illegittimità). Viene valutata
persino l’asserita intenzione e potenzialità di Saddam Hussein di munirsi, in
futuro, degli strumenti “vietati”! E si proclamano apertamente obiettivi
illeciti: sostituire la dirigenza irakena, stabilire un’occupazione e un protettorato
sull’Iraq, eventualmente (ma qui permangono le ricordate preoccupazioni)
smembrarlo. Tutto ciò rende palese che solo finalità di dominio e innanzitutto
di ripresa del controllo sulle fonti energetiche irakene costituiscono la
ragione dello scatenamento anglo-americano, che deve esser visto anche nel
legame con la repressione operata da Israele contro i palestinesi.
La pretesa imperiale si scontra però con interessi di altre potenze che, per
quanto in posizione di relativa minor forza, non intendono soccombere e lasciar
campo libero agli interessi anglo-americani e comunque ai loro metodi di
affermazione. E per fare ciò si servono anche, sia pure in modo in parte
distorto, dell’arrugginito arnese del diritto internazionale e delle Nazioni
Unite. Può discutersi se questo atteggiamento viene tenuto solo per garantirsi
alcune posizioni e interessi, nel caso l’aggressione totale contro l’Iraq venga
comunque lanciata. In ogni caso, le posizioni in modo diverso sostenute da
Francia, Germania, Russia, Cina dimostrano quanto meno che vi sono ancora
contraddizioni interimperialistiche o di diversi imperialismi tra loro e con
forze “extraimperialistiche”, con possibili convergenze contro l’imperialismo
più forte, quello anglo-americano.
USA e Gran Bretagna hanno presentato e imposto una nuova risoluzione del
Consiglio di sicurezza, a rigore non necessaria, e che si iscrive sempre,
aggravandolo, nel quadro complessivo di azioni illegali contro l’Iraq. Il
crisma delle Nazioni Unite non può sanarle. E’ la ris. 1441 dell’8 novembre
2002, adottata all’unanimità dopo una laboriosissima trattativa e un vero e
proprio braccio di ferro. Essa contiene ulteriori gravi lesioni di principii
internazionali e della sovranità irakena. Per farne qualche cenno: si prevede
per gli ispettori l’utilizzo di una scorta armata e poteri eccezionali per
bloccare la circolazione in intere aree del paese; gravissima è la clausola che
consente agli ispettori di far fuoriuscire dall’Iraq (anche con la forza? e i
diritti umani?) persone da intervistare e le loro famiglie: è prevedibile il
tentativo di creare defezioni nel quadro statale irakeno e di costruire con
l’opera dei servizi disertori che possano inventare qualunque menzogna
(Domenico Gallo). Si pretende poi in tempi rapidissimi un rapporto del governo
irakeno sui propri armamenti “proibiti”, ma si dice già che sarebbe considerata
grave violazione la negazione del possesso di simili armamenti: in altri
termini, è l’Iraq che deve provare di non averli, non sarebbero gli ispettori a
dover dimostrare l’esistenza di tali armi! Un’inversione dell’onere della prova
che è quanto di più barbarico possa immaginarsi e costituisce una vera probatio
diabolica, una prova diabolica e cioè impossibile a essere fornita. Vi è poi il
punto 8, per cui “l’Iraq non compirà o minaccerà atti ostili diretti contro
qualsiasi rappresentante o personale delle Nazioni Unite o dell’AIEA o contro
qualunque Stato membro (delle N.U.) che operi per realizzare qualunque
risoluzione del Consiglio (di sicurezza)”: già gli Stati Uniti hanno tentato di
affermare una violazione irakena per le blande reazioni di contraerea opposte
all’assolutamente illegale sorvolo e bombardamento degli anglo-americani nelle
no-flying zones, e quindi di slegare quanto previsto dal punto 8 dallo stretto
quadro della ris. 1441: questa interpretazione è stata respinta dal segretario
generale e perfino dai britannici. Pare evidente che la risoluzione è
costellata di punti che potrebbero fornire pretesti e casus belli ai
malintenzionati. Che infatti proseguono imperterriti i preparativi di guerra e
i tentativi di alleanze a tal fine. Qualcuno ha parlato di una nuova
Rambouillet. Sotto un profilo strettamente giuridico, pur riconoscendo che
questo conta poco nella realtà, le cose forse non stanno così, anche se devono
sempre censurarsi le accresciute illegalità contenute nella ris. 1441.
Forse si deve partire dalla triste constatazione che – nella disperante
situazione creata anche dagli errori giuridici e illegalità precedenti –
occorresse porre freni e briglie alla “belva impazzita”. Riteniamo che i limiti
giuridici, in quanto tali ben flebili, vi siano. Nella ris. 1441, la
dichiarazione iniziale, secondo cui l’Iraq è in sostanziale violazione degli
obblighi posti a suo carico a partire dalla ris. 687, oltre a prescindere
ovviamente dall’illegittimità di gran parte di tali obblighi, è falsa o
comunque non provata in via di fatto, ma deve ritenersi superata dalla
circostanza che tutti i minuziosi e prevaricanti obblighi precisati
successivamente rientrano, quanto alla loro ipotizzata violazione da parte
irakena, in un procedimento che, essenzialmente su rapporto degli ispettori,
prevede comunque un nuovo intervento del Consiglio di sicurezza per verificare
l’asserita violazione e stabilirne le conseguenze. Letta sotto il profilo
giuridico, nessuna reazione automatica di singoli Stati (in concreto, USA e
Gran Bretagna) può venire ipotizzata per nessun caso di asserita violazione.
Nonostante le arroganti posizioni e dichiarazioni soprattutto americane, interventi
unilaterali non sono ammessi dalla risoluzione: e ciò è confermato anzitutto da
tutte le dichiarazioni di voto di tutti i membri del Consiglio di sicurezza
sulla ris. 1441 e poi dalla nota interpretativa di Cina, Francia e Russia
dell’8 novembre 2002 e dalla nota irakena del 13 novembre 2002, con cui l’Iraq,
pur denunciando il carattere arbitrario della ris. 1441 e di tante sue
disposizioni, esprime in proposito con grande dignità, più che un’accettazione,
una “dichiarazione di tolleranza”, come di fronte a un atto di irresistibile
violenza. Del resto, in tutto l’insieme delle risoluzioni consiliari sulla
vicenda irakena, pur nella loro complessiva logica perversa, nessuno Stato
singolo può ritenersi autorizzato a intervenire in vista di asserite violazioni
irakene. La stessa dichiarazione di voto del delegato USA, Negroponte, fu nel
senso che “la risoluzione non conteneva meccanismi nascosti e automatismi per
l’uso della forza. La procedura da seguirsi era stabilita nella risoluzione”. E
questa è interpretazione giuridica. E’ vero che egli aggiunse: “In un modo o
nell’altro l’Iraq sarebbe stato disarmato. Se il Consiglio di sicurezza avesse
mancato ad operare in modo decisivo nel caso di ulteriore violazione irakena,
la risoluzione non avrebbe impedito a nessuno Stato membro di operare per
difendersi contro la minaccia posta da quel paese o per attuare forzosamente le
rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite e tutelare la pace e la sicurezza
mondiali”. Ma qui siamo fuori dal diritto. Il Consiglio di sicurezza è
legittimato ad assumere, secondo le procedure statutarie, incluso il veto,
qualunque posizione rispetto a eventuali rapporti degli ispettori o altri
fatti: ad es., che non vi sia violazione da parte irakena o che questa non sia
così grave da giustificare l’uso della forza. E la nota pretesa americana,
espressa anche da Negroponte, di estendere la legittima difesa di uno Stato al
di là della reazione contro un attacco in atto o assolutamente incombente, è
fuori dal diritto internazionale.
Nei fatti, l’aggressione contro l’Iraq potrà forse avvenire. Ma essa sarebbe in
violazione della stessa ris. 1441 e costituirebbe segno della barbarie ormai
fatta valere dall’imperialismo anglo-americano in spregio di ogni regola di
umana convivenza, in nome del dominio della forza illimitata: che costituisce
con ciò stesso giustificazione a ogni tipo di reazione da parte degli “umiliati
e offesi”, che dopo la caduta del socialismo reale europeo si cerca di
soggiogare sotto un rinnovato colonialismo.
Da
Rosso 13