www.resistenze.org - popoli resistenti - iraq - 11-12-02

Iraq: la vendetta dell’imperialismo


Aldo Bernardini

Cominciamo con un po’ di storia e qualche data. L’Iraq moderno nasce nel contesto della dissoluzione dell’Impero ottomano, alla fine della prima guerra mondiale, e con l’affidamento alla Gran Bretagna come mandato A, cioè destinato a conseguire l’indipendenza, sotto un monarca installato (a cavallo tra il 1920 e il 1921) dalla potenza mandataria stessa. Il distacco dalla compagine ottomana seguì con qualche variante i confini delle province già ottomane di Mosul, Baghdad, Bassora (qui con il problema che vedremo): nonostante il carattere composito della popolazione (in maggioranza araba musulmana, ma divisa secondo le due confessioni sunnita al centro e sciita al sud, con una forte componente kurda al nord e altre minoranze, compresa una di religione cristiana), che non mancherà nel tempo di creare gravi problemi, un sufficiente cemento unitario venne ricercato nel richiamo alla millenaria storia mesopotamica, agli imperi dell’antichità e al califfato arabo medievale.

Nel 1932 si ha la formale indipendenza: il paese resta però vincolato alla Gran Bretagna mediante accordi molto gravosi e naturalmente attraverso le concessioni petrolifere a compagnie britanniche e più tardi anche americane. Ma un’altra operazione, di stampo coloniale, ha caratterizzato il periodo di mandato britannico: il distacco, da ritenersi illegale, del Kuwait che, nel periodo ottomano, aveva fatto parte della provincia mesopotamica di Bassora, con una particolare autonomia sotto un emiro nella posizione di vassallo dell’Impero. Con questo emiro la Gran Bretagna aveva concluso in modo illegittimo accordi che, a parte le prime concessioni petrolifere, miravano a staccare gradualmente il Kuwait dalla compagine di appartenenza, facendone un “protettorato” (e cioè, all’epoca, un oggetto di dominio coloniale) della Gran Bretagna: operazione resa possibile, nel primo dopoguerra, dall’occupazione militare britannica della Mesopotamia intera e dalla condizione subalterna dell’Iraq, anche una volta divenuto formalmente indipendente. Il nuovo Stato ha peraltro sempre contestato, pur con qualche contraddittoria presa di posizione, la separazione del Kuwait, anche perché – basta guardare una carta geografica – ciò rendeva lo sbocco marino dell’Iraq sul Golfo Persico (Shatt-el-Arab, estuario congiunto dell’Eufrate e del Tigri) assolutamente esiguo: tanto più che tale sbocco è fronteggiato da isole pur esse arbitrariamente attribuite al Kuwait.

Dopo la seconda guerra mondiale l’influenza degli Stati Uniti e delle loro società petrolifere si unì ed in parte scalzò quella britannica. Sotto l’egida comunque di ambedue questi Stati, nel febbraio 1955, venne concluso fra Turchia (già membro della NATO) e Iraq il Patto (militare) di Baghdad, al quale poi si unirono il Pakistan (membro della SEATO), l’Iran e la stessa Gran Bretagna, ma non formalmente gli Stati Uniti, i quali comunque si associarono economicamente e politicamente al Patto (inizio del 1958): il governo irakeno di Nuri es-Said aderì – unico fra gli arabi – alla dottrina Eisenhower che, nel gennaio 1957, si era pronunciata per un fronte antisovietico nel Medio Oriente. Cosicché, quando possenti moti popolari antimperialistici scoppiarono nell’estate del 1958 in Libano, l’Iraq fu scelto per inviare truppe che, con l’aiuto delle forze americane in Turchia, avrebbero dovuto schiacciare l’insurrezione libanese e rovesciare il governo, di orientamento antimperialista, della Siria, per qui installare un monarca imparentato con il re Feisal dell’Iraq. Ma accadde l’imprevisto: le truppe irakene prescelte, invece di dirigersi verso ovest, marciarono su Baghdad e il 14 luglio 1958 la rivoluzione irakena, guidata dai “Liberi ufficiali” e capeggiata dal generale Kassem, proclamò la repubblica. Il re Feisal, il principe Abd al-Illah destinato alla Siria e il premier Nuri es-Said furono uccisi. Già il 15 luglio gli Stati Uniti intervennero in Libano. Ma nel marzo 1959 l’Iraq uscì dal Patto di Baghdad (che venne ridenominato CENTO), le ultime truppe inglesi, residuo dell’epoca coloniale, dovettero lasciare il paese.

Seguirono anni di sviluppi contraddittori e turbolenti: processi di democratizzazione e di affermazione di sovranità si scontrarono con gli interessi delle compagnie petrolifere occidentali e con le forze interne reazionarie e ciò portò a un accentramento del potere con involuzione autoritaria di Kassem e episodi di anticomunismo anche sanguinosi. In questo periodo la Gran Bretagna portò il Kuwait a indipendenza formale (1961, ovviamente sotto mille vincoli): l’Iraq contestò tale indipendenza e inviò truppe, il Kuwait sopravvisse solo per un intervento britannico, sostituito poi da contingenti di paesi arabi. Ma l’Iraq e inizialmente anche l’URSS contestarono l’ammissione del Kuwait alle Nazioni Unite, in quanto Stato fittizio. Si tratta di sviluppi che preoccuparono in particolare gli USA. Secondo un copione ormai ben noto, questi si sforzarono di attizzare tra i kurdi del nord, su un territorio particolarmente ricco di petrolio, rivolte e aspirazioni secessionistiche cosicché scontri sanguinosi con l’esercito irakeno si ebbero soprattutto nel 1961-66, pur se l’Iraq già allora introdusse modifiche costituzionali per garantire una autonomia ai kurdi, a differenza di quanto avveniva e avviene tuttora in Turchia.

Nel 1963 Kassem venne rovesciato da un putsch militare, seguito da un nuovo colpo di stato che portò al potere, in successione, i due fratelli Aref: in tale contesto si sviluppò una politica interna con tratti reazionari e anticomunisti, pur se in politica estera si consolidò l’indipendenza nazionale e si manifestò la solidarietà con i Paesi arabi sconfitti nella guerra del 1967 con Israele. Nel 1963 si arrivò pure ad una sorta di riconoscimento del Kuwait, peraltro senza consenso del parlamento irakeno. Si abbozzò un primo tentativo di politica petrolifera propria, ma solo dopo la presa del potere nel 1968 da parte di ufficiali del partito socialista Baath, condotti da al-Bakr (che divenne presidente), venne compiuto il passo decisivo: tra il 1973 e il 1975 l’intero settore del petrolio risultò nazionalizzato. Inevitabile fu un nuovo stimolo alla ribellione kurda (1974-75) da parte degli USA, che spinsero e foraggiarono i capi locali, fra i quali Mustafa Barzani, per un rinnovato tentativo di secessione, che avrebbe dovuto portare alla restituzione agli anglo-americani delle concessioni petrolifere nel territorio. Il tentativo fu battuto e Barzani dové andare in esilio negli Stati Uniti. Nel quadro di questa situazione, forti legami si svilupparono fra Iraq e campo socialista e il paese assunse il carattere di uno Stato di borghesia nazionale progressiva, laico, con notevole sviluppo economico e forte impegno sociale. Nel 1979 al-Bakr venne sostituito dall’allora vicepresidente Saddam Hussein.

Il nuovo dirigente rafforzò il carattere autoritario ed espresse tendenze di guida degli arabi nella regione: la rivoluzione khomeinista (sciita) in Iran, il sostegno rafforzato di questo Stato ai kurdi irakeni sempre in fermento, i contatti con gli sciiti del sud, problemi territoriali anche con l’Iran alla foce dello Shatt el-Arab, nonché la spinta fondamentalista della rivoluzione iraniana, portarono già nel 1980 alla tragica guerra fra i due Stati. Un episodio grave di scontro tra due rivoluzioni antimperialistiche, pur se una laica, l’altra teocratica, uno scontro abilmente utilizzato dagli imperialisti: sostegno in armi e intelligence da parte, in apparenza sorprendentemente, di Israele all’Iran (nel 1981 Israele bombardò l’impianto nucleare irakeno di Osiraq!) e dall’altra parte appoggio statunitense all’Iraq, con fornitura di informazioni militari e di armi anche proibite, per sbarrare il passo al movimento khomeinista che in quel momento preoccupava maggiormente gli USA. Si innestano qui due vicende che hanno portato l’Iraq a decisioni gravi, ma nella sostanza inevitabili, a parte la discutibile eccessività di taluni esiti: quella dei comunisti irakeni espulsi dal governo e sottoposti a persecuzioni per il loro atteggiamento sulla guerra con l’Iran, a favore del quale ultimo si era spostata l’Unione Sovietica di Breznev; la repressione di quella parte della popolazione kurda irakena che, al confine con l’Iran, divenne quinta colonna di questo: nella città di Halabia la popolazione araba venne sterminata dai kurdi (1988), che dovettero subire la terribile rappresaglia dei bombardamenti con i gas (del resto usati da ambedue i belligeranti sul fronte, ma non va dimenticato che l’uso dei gas nella regione era stato introdotto dai britannici contro le rivolte irakene nel periodo coloniale!).

Al termine della guerra (1989), l’Iraq si trovò economicamente dissanguato e credette di poter contare sulla solidarietà dei Paesi arabi che si erano sentiti minacciati dalla rivoluzione khomeinista: in prima linea il Kuwait. Lungi da ciò, questo emirato, dietro ispirazione statunitense, perseguì una politica antiirakena: invece di crediti, aumento della produzione petrolifera, che comportò l’abbassamento del prezzo, e addirittura furto di petrolio irakeno attraverso perforazioni sotterranee indirizzate ai giacimenti irakeni vicini al confine. E qui scattò la trappola. Dopo tentativi infruttuosi di dialogo, rinverdendo le antiche (e sostanzialmente fondate) rivendicazioni sul Kuwait, Saddam Hussein cercò di esplorare le intenzioni americane nel caso la reazione irakena fosse arrivata a un’annessione del Kuwait: l’ambasciatrice USA dichiarò l’indifferenza della superpotenza in proposito! L’Iraq, per il quale la situazione del Kuwait era assimilabile a quello che per l’Italia era stata in passato la questione di Trento e Trieste, interpretò tutto ciò come luce verde per un’azione risolutiva nei confronti dell’emirato del Kuwait.

Si deve comprendere che tale azione, rispetto alla costruzione dello Stato irakeno, era sentita come atto e compimento di liberazione nazionale contro le nefaste imprese del colonialismo occidentale. Sul piano del diritto internazionale, essa rispondeva a un principio di “reintegrazione” di compagini artificialmente spezzate soprattutto nell’epoca coloniale, principio peraltro a proposito del quale si tende ad escludere il recupero attraverso la forza, anche se esempi in tal senso non erano mancati negli anni precedenti (Goa, colonia portoghese, recuperata dall’India con un intervento armato). Ma l’importanza strategica e la ricchezza petrolifera del Kuwait, il suo inserimento in una rete di interessi anche finanziari dell’occidente e la volontà, sconfitto il socialismo mondiale, di far regredire le conquiste politiche e sociali dei paesi del Terzo Mondo, di non consentire in nessun modo un Iraq forte e, in tendenza, di riportare la situazione sotto il controllo dell’imperialismo non lasciarono scampo allo Stato mesopotamico. L’occupazione e successiva annessione del Kuwait, iniziata il 2 agosto 1990, portò a un’immediata reazione degli Stati Uniti e dei loro alleati che, in sede ONU, si basò inizialmente su un indiscutibile principio giuridico: il divieto dell’uso della forza sul piano internazionale, soprattutto nei confronti di un’entità che, per quanto artificiale e frutto del colonialismo, aveva comunque la qualità formale di Stato indipendente e di membro delle Nazioni Unite.

Non può dunque criticarsi la ris. 660 (1990) del 2 agosto del Consiglio di sicurezza (C.d.s.), presa all’unanimità (con l’assenza dello Yemen), la quale esigeva il ritiro dell’Iraq dal Kuwait e chiedeva la soluzione pacifica delle controversie fra i due Stati, della cui esistenza si dava quindi atto (ma di questo ci si dimenticherà completamente in seguito).

Si arrivò, dopo alcune risoluzioni del C.d.s. da considerarsi corrette nel contesto dato, a partire dalla ris. 661 del 1990 (6 agosto) che stabiliva come misura a carico dell’Iraq un primo embargo economico ex art. 41 Carta (l’astensione di Cuba e Yemen sembra qui avere significato piuttosto politico), a una decisione (665 del 25 agosto) che tramutava l’embargo in blocco navale, e cioè in una misura implicante l’uso della forza, ma affidata agli Stati “che cooperano con il governo del Kuwait”: l’astensione di Cuba e Yemen pone qui in risalto la problematicità giuridica della soluzione. Si era passati infatti a un tipo di misura prevista dall’art. 42 Carta, che però richiede l’azione “collettiva” (cioè, condotta dal C.d.s., con forze messe a sua disposizione, quindi non il via libera agli Stati che intendessero operare, i quali non sarebbero potuti essere in linea principale che gli Stati imperialisti, gli USA in testa). Con questa ed altre successive risoluzioni venne decretato e iniziato a “costruirsi” il mostruoso embargo contro l’Iraq, che sinora ha mietuto, secondo calcoli non aggiornati, un milione e mezzo di vittime nella popolazione civile, fra cui centinaia di migliaia di bambini. Va ricordato che il segretario di stato USA, Madeleine Albright, alla domanda di un giornalista se gli scopi della politica americana richiedessero tante vittime, rispose spudoratamente di sì. Ma quel che deve notarsi è che si riprese qui una pratica che aveva avuto attuazione con la guerra di Corea del 1950-53, finita con una sostanziale sconfitta statunitense, una pratica che era stata abbandonata essenzialmente per l’opposizione del campo socialista: appunto, l’affidamento di azioni di forza agli Stati. Una pratica che viene giustificata in occidente e sin qui tollerata dagli altri paesi che contano, ma che porta a una conseguenza inevitabile: trasformare una reazione di “polizia internazionale”, che dovrebbe limitarsi a bloccare e far rientrare un’aggressione, con il ripristino della situazione precedente (nel nostro caso, il ripristino dell’entità statale kuwaitiana con il ritiro delle truppe irakene), in una vera e propria guerra a fini potenzialmente illimitati e rispondenti alle esigenze politiche degli Stati che conducono le ostilità. In realtà, si è trattato di un primo vistoso scivolone in direzione dell’utilizzo abusivo – da ora in poi in serie – del C.d.s. e della distorsione della Carta, con il concorso di tutti i membri permanenti, fra i quali meritano allarmata menzione l’Unione Sovietica in fase preagonica (per suicidio) e la Cina popolare.

Questo primo strappo non avrebbe potuto che aprire la strada a guasti ben più profondi. La ris. 678 del 1990 (29 novembre) autorizzava “gli Stati membri che cooperano con il governo del Kuwait” a utilizzare “tutti i mezzi necessari” per ottenere dall’Iraq, a partire dal 16 gennaio 1991, il rispetto delle precedenti risoluzioni del C.d.s. sulla questione kuwaitiana. La formula usata è stata intesa (dagli interessati) come implicante il ricorso alla forza da parte di Stati membri in via ben più ampia che un blocco navale: si asteneva pilatescamente la Cina per questo motivo (l’astensione di un membro permanente non vale veto!), per lo stesso, votavano contro Cuba e Yemen, il cui delegato dichiarava che “negli annali delle N.U. questa risoluzione resterà a lungo la risoluzione di guerra”. Va ricordato che, malgrado tutto, l’Unione Sovietica, in un ultimo sussulto, aveva cercato di far resuscitare il meccanismo degli articoli 43 ss. della Carta, e cioè l’invio di corpi di truppe guidati dal C.d.s., incontrando però il rifiuto di altri membri permanenti (ma ciò nonostante finendo per votare a favore della risoluzione!).

E di guerra contro l’Iraq da parte di una coalizione di Stati capeggiati dagli Stati Uniti si è trattato, non certo di un’azione di “polizia internazionale”, l’unica consentita al C.d.s.: una coalizione che, al di là del blando invito del C.d.s. a “tenerlo regolarmente informato sull’andamento delle azioni intraprese” (formula che già di per sé non equivale al mantenimento della direzione delle operazioni), si è svolta totalmente fuori dal controllo statutariamente necessario dell’organo delle N.U. (la risoluzione nulla stabilisce su condizioni e limiti dell’azione e su un preciso rapporto fra “alleanza” operante e C.d.s.); ha ecceduto nei mezzi impiegati oltre ogni limite, mirandosi in realtà all’annientamento della capacità militare irakena e al cambiamento della dirigenza – ben altro che la violazione del diritto umanitario, con i selvaggi bombardamenti con armi anche proibite o comunque obiettivamente criminali (uranio impoverito): sino alla formale cessazione delle ostilità con il 2 marzo 1991 (ris. 686 del C.d.s.), accettata dall’Iraq, che insieme ha prestato consenso anche alle precedenti risoluzioni. Non esitiamo a sostenere che si tratta di un consenso estorto con una violenza illecita, un consenso quindi invalidamente prestato. Il Kuwait tornava comunque “indipendente”. Un risultato giuridicamente legittimo di un’operazione bellica che aveva enormemente travalicato i margini della legalità internazionale.

In carenza del sistema dell’art. 43 ss., si sarebbe infatti potuto pensare al ricorso all’organizzazione regionale competente, la Lega araba, il cui Consiglio il 3 agosto 1990 aveva condannato l’azione irakena. Inoltre, alla costituzione di un corpo delle N.U. sotto autorità e controllo del C.d.s., eventualmente anche con delega al segretario generale, con possibile utilizzo al limite della coalizione formatasi, per iniziativa USA, a titolo di legittima difesa collettiva (se sufficientemente rappresentativa), ma sotto il comando dello stesso segretario generale e l’effettivo controllo del C.d.s.: checché recalcitrassero gli Stati Uniti di fronte a simile soluzione.

Ma occorre sottolineare, e ribadire, alcuni punti di sostanza. Lo Stato “aggredito”, il Kuwait, era (ed è) un’entità artificiale, nata da un’operazione colonialistica, incapace di reale vita propria: la coalizione intervenuta in “difesa associata” non ha neppure operato sotto un effettivo comando kuwaitiano. E, soprattutto, la coalizione, pur di vasta partecipazione, ha agito (operazione DesertStorm) sotto il comando della superpotenza unica e la partecipazione decisiva di Stati titolari di formidabili interessi economici nella zona, tipici del dominio coloniale. E’ suprema ipocrisia non riconoscere che la ris. 678 non ha scelto un mezzo di azione invece che un altro, ma ha dato copertura a decisioni statali prese altrove. “Guerra di Stati, non dell’O.N.U.”, come dichiarò l’allora segretario generale Perez de Cuellar, senza peraltro sembrar rendersi conto che le N.U. non possono né fare né autorizzare una guerra. E che di guerra si sia trattato lo attesta il diktat di pace imposto all’Iraq con la ris. 687 del 1991 (3 aprile), presa con il voto contrario di Cuba e le astensioni di Ecuador e Yemen: diktat, per il quale il C.d.s. ha richiesto una formale accettazione irakena, nella logica consiliare non necessaria, ma segno evidente della consapevolezza dell’enormità di quanto si richiedeva a uno Stato sovrano, dopo il conseguimento dell’obiettivo dello sgombero del Kuwait. Si tratta di condizioni di pace del tipo tradizionalmente prospettabile dopo una guerra, non certo a chiusura di un’azione di “polizia internazionale”. Non ci si può qui dilungare sulla smisurata ris. 687, ma certo le condizioni imposte rispondono a esigenze politiche di almeno alcuni Stati, i capofila della coalizione antirakena: in particolare, le misure di disarmo chimico, biologico e nucleare dell’Iraq, con i relativi controlli e ispezioni, attraverso, oltre che l’AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica), la famigerata UNSCOM (United Nations Special Commission), della quale si sono a un certo punto comprese le funzioni pure di spionaggio statunitense e israeliano, oltre che di pretesto per mantenere un embargo ormai assolutamente antigiuridico e antiumano. Pretese del genere non possono proprio fondarsi sulla asserita pericolosità, nel senso della minaccia alla pace, di una data dirigenza statale in quanto tale (e di cui, illecitamente, si continua a perseguire con modalità a loro volta gravemente illecite la sostituzione). Anche se è evidente la pratica impossibilità, per l’Iraq, di sottrarsi a tali imposizioni, non può tacersi che queste, nonostante il generale, a volte non meditato, consenso (pur se non manca qualche voce dubitosa o dissenziente), esulano di per sé dai poteri del Consiglio di sicurezza. Sono quindi illegittime e tutte le successive pretese basate su di esse sono illegittime. E’ bene ricordarlo, anche nella consapevolezza della pratica impotenza a far valere tali illegittimità. Si arriva addirittura ad imporre obblighi sanciti, e solo ovviamente per i contraenti, da date convenzioni e a volte in misura più ampia di quanto da queste previsto. Si è in tal modo realizzata, come ha espressamente rilevato il governo irakeno, “una vera e propria occupazione del paese”.

Con riguardo alla demarcazione della frontiera con il Kuwait e alle questioni delle restituzioni o riparazioni dovute dall’Iraq, il C.d.s. (ris. 687, Sez. A ed E) ha usurpato poteri, come di carattere normativo, ad es. in altre disposizioni della risoluzione, così di tipo giurisdizionale internazionale (venendo meno all’esigenza espressa dall’iniziale ris. 660 per una concordata soluzione delle controversie tra Iraq e Kuwait). Il mantenimento delle misure economiche (embargo, di cui alla Sez. F), appare anch’esso illecito e può spiegarsi solo con un mutamento dello scopo iniziale: ciò è naturalmente illegittimo, anzi per la gravità degli effetti sul popolo irakeno – non sminuiti dall’ingannevole e ricattatorio palliativo dell’Oil for food – ricade ormai tra i crimini internazionali degli Stati (secondo correnti impostazioni, imputabili anche personalmente ai dirigenti di questi). Si tratti con quel fine distorto – abusivamente – di rimuovere la asserita, ed estranea alla vicenda, “minaccia alla pace” costituita dal possesso irakeno di date armi o invece di far cadere il legittimo presidente Saddam Hussein.

Qui bisogna essere precisi: si deve ribadire che di fatto è stata condotta una guerra contro l’Iraq ben al di là dello scopo del ritiro di questo dal Kuwait. E questa fu l’inevitabile conseguenza di un’autorizzazione (illegittima) a Stati, e nella realtà essenzialmente agli Stati Uniti, all’uso della forza (la ricordata ris. 678). Non deve quindi sorprendere l’esito (ris. 687) di un vero e proprio diktat di pace che ha imposto – ancora una volta illegittimamente – condizioni ben al di là del ritiro irakeno dal Kuwait e delle connesse esigenze di ripristino della situazione precedente. Non è stato legittimo imporre il disarmo dell’Iraq per quanto riguarda le c.d. “armi di sterminio di massa” (nucleari, chimiche, batteriologiche). Sia chiaro: sono armi odiose. Ma sono armi in possesso di tanti Stati. Non è lecito imporre il relativo disarmo – attuale e futuro! – come sanzione di un atto certo formalmente illegittimo quale l’occupazione del Kuwait. E neppure se l’Iraq fosse legato da specifici accordi in materia. Si tratta di risultati che non possono venire imposti dal C.d.s., ma rientrano semmai nell’azione diplomatica, riguardante tutti gli Stati o tutti quelli di una data regione: tanto è vero che la stessa abnorme ris. 687, in un soprassalto di pudore, al punto 14 segnala che le misure imposte all’Iraq rappresentano passi verso lo stabilimento in Medio Oriente di una zona priva delle armi delle categorie menzionate, dichiarazione giuridicamente priva di effetti diretti e immediati, ma la cui mancata e neppure iniziata realizzazione illustra un comportamento “doloso” ai danni dell’Iraq (si pensi alle armi nucleari di Israele!). Un’azione di disarmo eventualmente perseguibile con raccomandazioni del C.d.s (cap. VI della Carta), non con misure coercitive (cap. VII), tanto meno se legate a una questione specifica, il ritiro dal Kuwait, che, si ripete, avrebbe potuto costituire l’unico scopo di un’azione di “polizia internazionale”, senza che su questa si potessero innescare finalità ulteriori e ultronee.

Non mi soffermo sull’istituzione delle due no-flying zones a nord del 36° parallelo e a sud del 33° dell’Iraq (da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna e inizialmente, solo per il nord, Francia, poi ritiratasi), assolutamente fuori perfino dalle stesse risoluzioni del Consiglio di sicurezza. La ris. 688 (1991) del 5 aprile condannava infatti genericamente un’asserita repressione irakena della popolazione civile ed in particolare dei kurdi nel nord del Paese (ingerenze dall’esterno, dei “soliti noti”, oltre a fomentare rivolte, impedirono nel 1991 la conclusione di un accordo fra il governo di Baghdad e i kurdi, tendente di nuovo a regolare l’autonomia di questi): se ne trasse pretesto per un’altra inaudita azione contro la sovranità territoriale dell’Iraq, con la mira al possibile smembramento del paese, attraverso l’arbitraria istituzione delle due no-flying zones. In tal modo, i territori settentrionali sono praticamente sottratti all’autorità irakena e vi si sono installati i due partiti kurdi diretti da Massud Barzani e Jalal Talabani, strumenti degli USA contro il governo di Baghdad: nel nord vi è anche una penetrazione dell’esercito turco con il pretesto di combattere i kurdi della Turchia, mentre le forze aeree anglo-americane effettuato continuamente raids nelle due no-flying zones con continue uccisioni di civili. Questi costituiscono semplicemente ulteriori barbariche aggressioni.

Traggo a questo punto due conclusioni: giuridicamente, la violenza illecita esercitata sull’Iraq colpisce di invalidità tutta la sistemazione e ne pone in luce il carattere di risultato della mera forza; politicamente, la resistenza sinora opposta dall’Iraq e dal suo popolo – anzitutto, non lasciando a forze estranee decidere chi debba governare il paese – segna un primo punto di svolta nella tendenza negativa imposta dagli Stati dominanti sulla scena planetaria dopo la sconfitta del socialismo in Europa.

In realtà, la guerra contro l’Iraq da parte degli anglo-americani non è mai cessata: a riprova di un disegno di lunga lena, che mira a riprendere il pieno controllo del paese e delle sue ingenti ricchezze petrolifere. Si deve ricordare che gli USA, che considerano irrinunciabile il loro standard di vita per il quale sono indispensabili gli alti consumi petroliferi, traggono il 56% del loro fabbisogno petrolifero dalla regione del Golfo (nel 1973: 37%). Sussiste il timore che le fonti dell’Arabia Saudita e degli altri Stati del Golfo si esauriscano in qualche decennio. Anche alla luce di ciò va intesa la campagna contro l’Afghanistan con la penetrazione USA nell’Asia centrale. Ma è per gli USA essenziale, anche per battere la concorrenza dell’Europa, della Cina e della Russia, avere il massimo controllo alle migliori condizioni di profitto sul petrolio del Medio Oriente. E’ chiaro che l’Iraq di Saddam Hussein, che possiede le seconde riserve mondiali di petrolio dopo l’Arabia Saudita (10-12%), costituisce un bersaglio imprescindibile per le compagnie americane e per il loro uomo Bush e tutto il suo staff di personaggi legati alle compagnie: costoro non si possono dimenticare che sino a qualche decennio fa disponevano dei 2/3 della produzione irakena del petrolio! Un Iraq forte ed indipendente non può essere tollerato dall’imperialismo americano e dal suo caudatario britannico. Certo, non è del tutto chiaro perché nel 1991 l’offensiva antiirakena venne bloccata. Non può credersi che ciò sia avvenuto per l’enormità giuridica – assolutamente evidente – che avrebbe comportato la presa di Baghdad e il rovesciamento del presidente Saddam Hussein. Probabilmente, prevalsero considerazioni sulla non maturazione di soluzioni alternative, il timore che al sud l’Iran avrebbe potuto profittare per la presenza degli sciiti, mentre per il nord kurdo vi furono, come vi sono ancora, le preoccupazioni della Turchia: pur se le due no-flying zones possono essere considerate anche come preludio di un possibile smembramento dell’Iraq. Sta di fatto che bombardamenti e uccisioni di civili, come detto, sono proseguiti, e continua l’embargo genocida. Sul piano delle ispezioni non sono mancati incidenti, ma fino ad intollerabili situazioni, come la pretesa visita ai palazzi presidenziali o la ricordata scoperta della presenza di spie statunitensi e israeliane fra gli ispettori, l’opera di questi non si interruppe: sino all’inevitabile rifiuto irakeno, al ritiro degli ispettori, all’operazione Volpe nel deserto con violenti bombardamenti anglo-americani (tre giorni) anche su Baghdad (1998) e a nuove trattative con le Nazioni Unite che sfociarono nella risoluzione 1284 del C.d.s. del 17 dicembre 1999. E’ con questa, che al posto dell’UNSCOM, venne stabilito un nuovo organismo ispettivo, l’UNMOVIC (United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission), che sempre insieme all’AIEA avrebbe dovuto riprendere, non senza qualche maggiore garanzia per l’Iraq, ispezioni e controlli. Ciò non si realizzò immediatamente per difficoltà varie.

E arrivò l’11 settembre 2001: gli attentati aerei – costellati da ombre e dubbi di ogni genere – a New York e a Washington.

Superfluo è qui ripercorrere la reazione, da “belva impazzita”, della dirigenza USA che ha lanciato, con il pretesto degli attentati, una strategia in elaborazione da tempo, mirante ad assicurare libertà di azione a tutela di interessi americani nel mondo intero, con scavalcamento completo delle Nazioni Unite. La superpotenza unica tende ormai ad affermarsi come Impero mondiale, con funzioni di gendarme universale e sulla base eventuale di alleanze a geometria variabile, secondo le necessità e le convenienze del momento. Questo schema si è affermato senza remore nell’aggressione contro l’Afghanistan. La guerra preventiva contro il terrorismo – includendosi in questa nozione anche le lotte di liberazione nazionale come quella sacrosanta dei palestinesi e persino ogni politica indipendente di Stati che non si adeguano e che vengono ribattezzati “Stati canaglia” o “fuorilegge” – rappresenta lo strumento per realizzare i propri interessi strategici, commerciali, energetici in ogni regione del pianeta. Già in questa direzione andava l’allargamento (illegale) degli obiettivi della NATO deciso a Washington nell’aprile del 1999, durante l’aggressione alla Jugoslavia, e ribadito e ampliato a Praga nel novembre 2002: dovendo essere chiaro che la NATO opererà come strumento ausiliario, e sempre a geometria variabile, della politica USA, non come corpo collettivo di decisione. Tutti gli Stati devono, secondo questa proclamata ideologia, collaborare attivamente contro ciò che gli USA di volta in volta definiscono terrorismo: se non lo fanno o se, nella loro sovranità, seguono politiche e si dotano di strumenti militari che, secondo l’insindacabile valutazione USA persino su supposte intenzioni, potrebbero anche in futuro giovare a gruppi considerati terroristici, vanno combattuti pure con interventi militari, bombardamenti e così via. Nel settembre 2002 è stato pubblicato dalla Casa Bianca un documento che delinea per il XXI Secolo The National Security Strategy of the United States of America: una linea che prevede l’imposizione a tutti i Paesi del modello e dei “valori” americani o comunque occidentali e che in realtà, prevedendo un uso della forza ovunque richiesto dagli interessi americani e fuori da ogni regola, potrebbe essere definito il nuovo Mein Kampf sotto veste missionaria e selettivamente umanitaria.

E’ su questo terreno che Bush e il suo staff di petrolieri hanno rilanciato l’offensiva contro l’Iraq. Si comincia con l’affermare che, dopo la cessazione delle ispezioni nel 1998, l’Iraq avrebbe ripreso a dotarsi dell’armamentario “proibito”: nessuna prova. Si sostiene poi che vi sarebbero legami dell’Iraq con gruppi terroristici (Al-Qaeda): nessuna prova. Si rievocano presunti e ingigantiti misfatti passati di Saddam Hussein, secondo la tecnica ormai sperimentata di criminalizzare i dirigenti, cercare di dividerli dai loro popoli (con scarso successo), influenzare l’opinione pubblica mondiale, anche le forze di sinistra e comuniste (purtroppo, sinora anche con successo, vista l’imperante ondata di buonismo, perbenismo, opportunismo a senso unico): senza ricordare i sostegni e le complicità degli stessi Stati Uniti a quei comportamenti criticabili o gli aiuti e incitamenti da essi forniti a forze interne irakene contro il legittimo governo, che è quindi costretto, in una situazione di assedio e guerra permanente, alla repressione.

In un quadro del genere, gli USA e la Gran Bretagna si arrogano il diritto di scatenare un attacco “totale” contro l’Iraq, per pretese, non comprovate violazioni delle risoluzioni ONU (di molte delle quali è bene ricordare ancora una volta, pur se resta notazione “platonica”, l’illegittimità). Viene valutata persino l’asserita intenzione e potenzialità di Saddam Hussein di munirsi, in futuro, degli strumenti “vietati”! E si proclamano apertamente obiettivi illeciti: sostituire la dirigenza irakena, stabilire un’occupazione e un protettorato sull’Iraq, eventualmente (ma qui permangono le ricordate preoccupazioni) smembrarlo. Tutto ciò rende palese che solo finalità di dominio e innanzitutto di ripresa del controllo sulle fonti energetiche irakene costituiscono la ragione dello scatenamento anglo-americano, che deve esser visto anche nel legame con la repressione operata da Israele contro i palestinesi.

La pretesa imperiale si scontra però con interessi di altre potenze che, per quanto in posizione di relativa minor forza, non intendono soccombere e lasciar campo libero agli interessi anglo-americani e comunque ai loro metodi di affermazione. E per fare ciò si servono anche, sia pure in modo in parte distorto, dell’arrugginito arnese del diritto internazionale e delle Nazioni Unite. Può discutersi se questo atteggiamento viene tenuto solo per garantirsi alcune posizioni e interessi, nel caso l’aggressione totale contro l’Iraq venga comunque lanciata. In ogni caso, le posizioni in modo diverso sostenute da Francia, Germania, Russia, Cina dimostrano quanto meno che vi sono ancora contraddizioni interimperialistiche o di diversi imperialismi tra loro e con forze “extraimperialistiche”, con possibili convergenze contro l’imperialismo più forte, quello anglo-americano.

USA e Gran Bretagna hanno presentato e imposto una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza, a rigore non necessaria, e che si iscrive sempre, aggravandolo, nel quadro complessivo di azioni illegali contro l’Iraq. Il crisma delle Nazioni Unite non può sanarle. E’ la ris. 1441 dell’8 novembre 2002, adottata all’unanimità dopo una laboriosissima trattativa e un vero e proprio braccio di ferro. Essa contiene ulteriori gravi lesioni di principii internazionali e della sovranità irakena. Per farne qualche cenno: si prevede per gli ispettori l’utilizzo di una scorta armata e poteri eccezionali per bloccare la circolazione in intere aree del paese; gravissima è la clausola che consente agli ispettori di far fuoriuscire dall’Iraq (anche con la forza? e i diritti umani?) persone da intervistare e le loro famiglie: è prevedibile il tentativo di creare defezioni nel quadro statale irakeno e di costruire con l’opera dei servizi disertori che possano inventare qualunque menzogna (Domenico Gallo). Si pretende poi in tempi rapidissimi un rapporto del governo irakeno sui propri armamenti “proibiti”, ma si dice già che sarebbe considerata grave violazione la negazione del possesso di simili armamenti: in altri termini, è l’Iraq che deve provare di non averli, non sarebbero gli ispettori a dover dimostrare l’esistenza di tali armi! Un’inversione dell’onere della prova che è quanto di più barbarico possa immaginarsi e costituisce una vera probatio diabolica, una prova diabolica e cioè impossibile a essere fornita. Vi è poi il punto 8, per cui “l’Iraq non compirà o minaccerà atti ostili diretti contro qualsiasi rappresentante o personale delle Nazioni Unite o dell’AIEA o contro qualunque Stato membro (delle N.U.) che operi per realizzare qualunque risoluzione del Consiglio (di sicurezza)”: già gli Stati Uniti hanno tentato di affermare una violazione irakena per le blande reazioni di contraerea opposte all’assolutamente illegale sorvolo e bombardamento degli anglo-americani nelle no-flying zones, e quindi di slegare quanto previsto dal punto 8 dallo stretto quadro della ris. 1441: questa interpretazione è stata respinta dal segretario generale e perfino dai britannici. Pare evidente che la risoluzione è costellata di punti che potrebbero fornire pretesti e casus belli ai malintenzionati. Che infatti proseguono imperterriti i preparativi di guerra e i tentativi di alleanze a tal fine. Qualcuno ha parlato di una nuova Rambouillet. Sotto un profilo strettamente giuridico, pur riconoscendo che questo conta poco nella realtà, le cose forse non stanno così, anche se devono sempre censurarsi le accresciute illegalità contenute nella ris. 1441.

Forse si deve partire dalla triste constatazione che – nella disperante situazione creata anche dagli errori giuridici e illegalità precedenti – occorresse porre freni e briglie alla “belva impazzita”. Riteniamo che i limiti giuridici, in quanto tali ben flebili, vi siano. Nella ris. 1441, la dichiarazione iniziale, secondo cui l’Iraq è in sostanziale violazione degli obblighi posti a suo carico a partire dalla ris. 687, oltre a prescindere ovviamente dall’illegittimità di gran parte di tali obblighi, è falsa o comunque non provata in via di fatto, ma deve ritenersi superata dalla circostanza che tutti i minuziosi e prevaricanti obblighi precisati successivamente rientrano, quanto alla loro ipotizzata violazione da parte irakena, in un procedimento che, essenzialmente su rapporto degli ispettori, prevede comunque un nuovo intervento del Consiglio di sicurezza per verificare l’asserita violazione e stabilirne le conseguenze. Letta sotto il profilo giuridico, nessuna reazione automatica di singoli Stati (in concreto, USA e Gran Bretagna) può venire ipotizzata per nessun caso di asserita violazione. Nonostante le arroganti posizioni e dichiarazioni soprattutto americane, interventi unilaterali non sono ammessi dalla risoluzione: e ciò è confermato anzitutto da tutte le dichiarazioni di voto di tutti i membri del Consiglio di sicurezza sulla ris. 1441 e poi dalla nota interpretativa di Cina, Francia e Russia dell’8 novembre 2002 e dalla nota irakena del 13 novembre 2002, con cui l’Iraq, pur denunciando il carattere arbitrario della ris. 1441 e di tante sue disposizioni, esprime in proposito con grande dignità, più che un’accettazione, una “dichiarazione di tolleranza”, come di fronte a un atto di irresistibile violenza. Del resto, in tutto l’insieme delle risoluzioni consiliari sulla vicenda irakena, pur nella loro complessiva logica perversa, nessuno Stato singolo può ritenersi autorizzato a intervenire in vista di asserite violazioni irakene. La stessa dichiarazione di voto del delegato USA, Negroponte, fu nel senso che “la risoluzione non conteneva meccanismi nascosti e automatismi per l’uso della forza. La procedura da seguirsi era stabilita nella risoluzione”. E questa è interpretazione giuridica. E’ vero che egli aggiunse: “In un modo o nell’altro l’Iraq sarebbe stato disarmato. Se il Consiglio di sicurezza avesse mancato ad operare in modo decisivo nel caso di ulteriore violazione irakena, la risoluzione non avrebbe impedito a nessuno Stato membro di operare per difendersi contro la minaccia posta da quel paese o per attuare forzosamente le rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite e tutelare la pace e la sicurezza mondiali”. Ma qui siamo fuori dal diritto. Il Consiglio di sicurezza è legittimato ad assumere, secondo le procedure statutarie, incluso il veto, qualunque posizione rispetto a eventuali rapporti degli ispettori o altri fatti: ad es., che non vi sia violazione da parte irakena o che questa non sia così grave da giustificare l’uso della forza. E la nota pretesa americana, espressa anche da Negroponte, di estendere la legittima difesa di uno Stato al di là della reazione contro un attacco in atto o assolutamente incombente, è fuori dal diritto internazionale.

Nei fatti, l’aggressione contro l’Iraq potrà forse avvenire. Ma essa sarebbe in violazione della stessa ris. 1441 e costituirebbe segno della barbarie ormai fatta valere dall’imperialismo anglo-americano in spregio di ogni regola di umana convivenza, in nome del dominio della forza illimitata: che costituisce con ciò stesso giustificazione a ogni tipo di reazione da parte degli “umiliati e offesi”, che dopo la caduta del socialismo reale europeo si cerca di soggiogare sotto un rinnovato colonialismo.

Da Rosso 13