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- popoli resistenti - libia - 20-02-12 - n. 397
L'aggressione alla Libia, crimine internazionale dei "forti", dunque impunito
di Aldo Bernardini, Professore emerito di Diritto internazionale dell’Università di Teramo
Roma, 7 ottobre 2011
Conclusioni
9. Sembra evidente esservi stato un disegno di lunga portata, per il quale gli attori occidentali (Francia, Gran Bretagna e USA in prima linea, l’Italia si è accodata dopo - mi si perdoni, obiettivamente corrette - esitazioni) hanno acquisito la collaborazione della Lega araba (17 voti su 22 Stati membri), e in un primo momento, ma subito ritirata, dell’Unione africana, con la richiesta di stabilire in Libia una no-fly zone, non appena scatenati a Bengasi i moti il 15 febbraio 2011. Moti armati, con assalti a posti di polizia e uffici governativi, che hanno naturalmente incontrato il duro contrasto delle forze governative. Già la ris. (unanime) 1970 del 26 febbraio del C. d. s. - ne utilizziamo qui i termini di espressione -, invocando fra l’altro l’art. 41 Carta, condannava l’uso della forza contro "civili" (cioè gli insorti armati) e una sistematica "violazione dei diritti umani", ed esigeva la cessazione della violenza e l’adozione di misure per soddisfare le "legittime" richieste della popolazione [quali? il mutamento di regime?: n. d. r. ]; fra l’altro si decideva di deferire la situazione in Libia al procuratore della Corte penale internazionale, di imporre un embargo di armi alla Libia, e ancora una serie di misure individuali, in specie divieti di viaggio e congelamenti di fondi nei riguardi di persone elencate.
Non ritenendo adempienti le autorità libiche, la ris. 1973 del C. d. s. (con astensioni, fra cui Russia e Cina) del 17 marzo 2011, anche prendendo atto della summenzionata richiesta del Consiglio della Lega araba del 12 marzo, decide di imporre una zona di interdizione aerea all’aviazione militare libica e di creare zone di protezione della popolazione libica e degli stranieri residenti e, in base al Cap. VII della Carta, autorizza gli Stati membri che hanno indirizzato al segretario generale un’apposita notificazione, agenti a titolo nazionale o nel quadro di organizzazioni o accordi regionali e in cooperazione con il segretario generale, a prendere tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione civile e le aree popolate da civili minacciate di attacco. Si precisa che è esclusa una forza di occupazione straniera sotto qualunque forma e in qualunque parte del territorio libico. Viene deciso un divieto di tutti i voli nello spazio aereo della Libia al fine della protezione dei civili e a tale scopo sono autorizzate tutte le misure necessarie da parte degli Stati membri che a tal fine si propongano[36]. Immediato lo scatenamento dei bombardamenti, rapida l’azione del procuratore della Corte penale internazionale con il mandato di cattura contro Gheddafi ed altri esponenti (crimini contro l’umanità)[37]. Aveva così inizio una vera caccia all’uomo nei confronti del Colonnello, con espressi tentativi di uccisione, sinora falliti: un’ esibizione di barbarie da parte degli "esportatori di civiltà e di democrazia" a suon di bombe, che ha pochi riscontri nella storia recente[38].
Non è questa la sede per seguire le vicende del conflitto armato, di terra (gli insorti con il concreto e - per quanto possibile - coperto sostegno di elementi degli Stati aggressori) e dal cielo (migliaia di incursioni, naturalmente con vittime civili, al solito qualificate dagli aggressori, quando non negate, "danni collaterali"). L’impari guerra non avrebbe potuto avere esito diverso da quello che sta avendo e che, presumibilmente, sfocerà in guerriglia di resistenza di lunga durata: da ammirare comunque, per lo meno da chi rispetta il principio di indipendenza, come sia stato battuto il disegno di blitzkrieg, con una durata di mesi del contrasto armato.
Rispetto all’ azione del C. d. s. contro la Libia va subito osservato, quanto alle accuse sul piano umanitario, a parte i pulpiti di provenienza e la totale assenza di verifiche fattuali serie[39], che si sarebbe potuto al massimo pensare - qualora dal conflitto civile in Libia fossero discese conseguenze "esterne" sul piano delle relazioni con altri Stati (conseguenze attuali e gravi, non solo ipotizzate o paventate, e comunque non provocate da interferenze esterne), classificabili quali minacce alla pace - a pressioni di carattere politico-economico, in casi assolutamente estremi a corpi armati (ad es. di interposizione) sotto comando N. U. , perché solo questo sarebbe compatibile, e soltanto su dati presupposti, con il sistema di sicurezza collettiva.
Ripetiamo a questo punto che, se il C. d. s. potesse a sua discrezione travolgere i principii accennati, esso sarebbe dittatore mondiale e padrone del diritto internazionale: il che non è. Qualora una decisione del C. d. s. consentisse ciò o fosse interpretabile in tal senso, essa sarebbe invalida. Tralasciata la già sotto molti rispetti discutibilissima ris. 1970 del 26 febbraio 2011 adottata di furia senza consistente verifica dei fatti, la ris. 1973 del 17 marzo 2011 di fronte all’insurrezione armata, e non la esaminiamo nel particolare, si occupa solo della "violenza" esercitata nel (in principio legittimo) contrasto del costituito governo libico agli insorti e non pure di quella di costoro. Tanto meno considera il supporto illecito agli insorti, forse addirittura, come rilevato, ex ante, da parte degli Stati terzi (che poi, guarda un po’, figurano fra i principali dei "volenterosi"!). Assumendo a base la protezione dei "civili" ed identificando con questi gli insorti armati, la risoluzione dà in realtà copertura a questi ultimi, che civili non sono, e tende di fatto ad impedire la legittima azione governativa, elementare espressione di sovranità: questo è un fraudolento equivoco, coltivato ad arte. La clausola, per cui gli Stati disposti (i "volenterosi") vengono autorizzati "a prendere tutte le misure necessarie per proteggere i civili", ripete e aggrava infelici precedenti delle N. U.
La risoluzione è dunque illegittima, a parte l’indebita ingerenza in fatti interni dello Stato libico[40], soprattutto per la (raffigurata) delega a Stati, invece eventualmente, ricorrendone i presupposti in casi "estremi", dell’affidamento non eludibile dell’azione a corpi militari sotto comando N. U. Comunque, al di fuori delle distorte prassi recenti, per l’indeterminatezza delle azioni preventivate (che viene affidata agli Stati intervenienti e sarà da questi intesa sino alla distruzione delle capacità militari dello Stato libico e alla ricercata caduta, compresa la tentata uccisione, dei leader legittimi! e quindi nel senso del vietato mutamento di regime), senza elementi effettivi ed efficaci di controllo da parte N. U. né cura dei danni reali che possono conseguire ai civili (tutti, non solo quelli riconducibili, non si sa poi come, agli insorti). Delle due l’una: se la risoluzione avesse quella più ampia portata, sarebbe assolutamente illegittima, e nulla, per l’urto frontale contro un cardine del sistema N. U. , con la violazione del principio basilare dell’indipendenza e dell’integrità politica di uno Stato (e la risoluzione non si azzarda infatti a formulare esplicitamente tale obiettivo); in caso contrario, e valesse l’interpretazione puramente di tutela umanitaria, sostenuta da taluni Stati, sempre comunque permanendo i più generali motivi di illegittimità, sarebbe stata illecitamente travalicata dagli Stati partecipi della c. d. "missione" Unified Protector (così si è denominata, dopo gli immediati bombardamenti francesi del 17 marzo e di altri Stati, la "missione" della coalizione di Stati - alcuni NATO e altri associati - che, sotto comando NATO, è stata scatenata contro la Libia). Si assuma l’una o l’altra ipotesi, gli Stati partecipi della "missione" sono autori, per le concrete modalità della loro azione, di un vietato intervento a fianco degli insorti - e quindi nei fatti interni libici -, ma, in sovrappiù, di proibito uso della forza contro uno Stato indipendente e sovrano e pertanto di criminale aggressione. I principii rilevanti sono quelli tante volte posti in evidenza, fra l’altro, dalla più volte menzionata sentenza C. I. G. (Nicaragua - Stati Uniti). Ma, alla stregua di quanto già rappresentato, in realtà l’aggressione assorbe l’insurrezione, che diviene della prima elemento, essendo ad essa totalmente subordinata: sicché l’organo apicale degli insorti, il c. d. Consiglio nazionale di transizione, sarebbe non elemento (precario) "indipendente" (governo insurrezionale o di fatto locale), bensì strumento degli Stati aggressori, dando pertanto vita ad una variante di entità fantoccio, rispetto a cui le potenze dominanti, in primis quelle della NATO, appaiono operare dall’esterno, ma solo appaiono, perché operano in modo assolutamente condizionante: senza la loro azione gli insorti nulla avrebbero potuto conseguire. A chi voglia vedere, è sufficiente pensare alla rapida visita di Sarkozy e Cameron a Tripoli come segno ed espressione di chi si inscena come vincitore e, per completare, alle dichiarazioni ufficiali, secondo cui la missione NATO prosegue.
Rispetto a ciò niente mutano i riconoscimenti del Consiglio nazionale di transizione da parte di altri Stati, anche in sede N. U. , operazioni di carattere puramente dichiarativo, che non interferiscono (giuridicamente) sulla situazione reale, ed anzi appaiono illeciti in quanto prematuri: lo si è già notato, il successo degli insorti, e di chi li sorregge, su vasta parte del territorio, e più esattamente dei primi in quanto strumenti degli aggressori, non è totale, né consolidato, le forze di resistenza non risultano ancora soggiogate ed anzi esprimono esse la perdurante legittimità dello Stato libico. Di qui l’importanza delle prese di posizione di Stati, sia pur minoritari, che non riconoscono la legittimità degli insorti e che anzi in sede N. U. intendono sollevare la questione dell’aggressione NATO contro la Libia durante la 66a sessione annuale (2011) dell’Assemblea generale. Si tratta dei membri dell’ALBA, e cioè Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, Antigua e Barbuda, Grenada, che rifiutano la trasformazione della Libia in un protettorato NATO ed esigono che delle riserve finanziarie congelate si dia rendiconto, nonché di indagare sui crimini commessi dalla NATO e sostenere l’Unione africana negli sforzi per il conseguimento della pace in Libia[41].
La risoluzione 1973 - per stringere il discorso - equivale in realtà, nella sua formulazione estrinseca e non solo secondo l’interpretazione più ampia, ad un "permesso", per gli Stati che lo vogliano (e quindi secondo i loro interessi!), alla guerra e all’aggressione, permesso che le N. U. non possono dare perché frontalmente contrario al sistema obbligatorio di sicurezza collettiva della Carta. Ma il vero senso giuridico, se ben riflettiamo, è un altro: non l’impossibile e insensata "autorizzazione" agli Stati, ma la rinuncia (illecita), in sede N. U. , a stigmatizzare e sanzionare l’aggressione e la guerra contro la Libia. Guerra, di cui gli attori principali sono gli Stati "volenterosi", pur se per ragioni di opportunismo e di immagine la risoluzione esclude l’occupazione di terra (ciò che però, secondo taluni interpreti, non escluderebbe partecipazione a terra di elementi degli Stati intervenienti a fianco degli insorti…. [42]): inseritisi in un conflitto interno forse addirittura da essi stimolato, i "volenterosi" perseguono un’illecita finalità di guerra (il mutamento di regime in Libia dall’esterno), utilizzando come forze di terra gli insorti, a questo punto ascari degli aggressori stranieri. Che essi abbiano sin dall’inizio inalberato la bandiera del deposto re Idris attesta il carattere controrivoluzionario e di soggezione ad un’impresa di restaurazione neocoloniale che va attribuita senza esitazioni all’insurrezione contro il governo di Gheddafi[43].
Non val la pena perdere tempo a discettare se la ris. 1973, formulata ad arte in modo indeterminato, possa venire intesa nel senso estensivo in cui i "volenterosi" ne vanno praticando la sedicente attuazione. Stati che pure ne hanno permesso l’adozione con la loro astensione in C. d. s. (Russia e Cina) contestano tale interpretazione, ciò che indica chiaramente come essi avessero inteso mantenere tutta l’operazione - comunque in sé illegittima - almeno entro l’orbita dei principii fondamentali, da non toccarsi. Ma questo semplicemente avvalora la tesi dell’invalidità della ris. 1973, che all’abnorme interpretazione estensiva in ogni caso si presta.
Se per carità di patria non ci siamo soffermati sugli atteggiamenti e sulle attività belliche italiane nel quadro della Unified Protector, una volta il nostro paese accodatosi, non possiamo esimerci da una considerazione finale: tutto quanto operato, per quel che riguarda l’Italia, nulla ha a che fare con l’art. 11 Cost. , che naturalmente vieta le azioni in corso e non le considera fra quelle legittimamente disposte da un’organizzazione internazionale competente con l’obiettivo della pace e giustizia fra le nazioni.
Aldo Bernardini
Professore emerito di Diritto internazionale dell’Università di Teramo
Roma, 7 ottobre 2011
[36] Ci siamo serviti, per l’esposizione del contenuto delle due risoluzioni, semplificando al massimo, di uno scritto di VILLANI (U.),
Aspetti problematici dell’intervento militare nella crisi libica, destinato alla rivista
Diritti umani e diritto internazionale, n. 2, 2011, pubblicato in rete all’inizio della vicenda libica e complessivamente critico dell’intervento occidentale, qualificato come guerra, non autorizzata né autorizzabile dal C.d.s.
[37] Mi limito a rinviare alla nota 19.
[38] Ma il rapimento a Belgrado nel 2001 dell’ex presidente jugoslavo Milosevic e le catture di esponenti soprattutto serbo-bosniaci da sottoporre al Tribunale
ad hoc per la ex-Jugoslavia non vanno dimenticati.
[39] Preciso su questo punto VILLANI (U.), op.cit.
[40] Questo è il più decisivo motivo del “veto” opposto da Russia e Cina nel Consiglio di sicurezza ad un progetto di risoluzione occidentale di condanna della Siria per la “repressione”, e cioè il contrasto, del governo siriano ai moti insurrezionali (“Corriere della sera”, 6 ottobre 2011). Se ne trae conferma del carattere di “svista” assunto dal mancato “veto” di Russia e Cina alla ris. 1973 e del significato di rigetto delle modalità di attuazione, da parte degli Stati NATO e associati, di quella risoluzione.
[41] www.resistenze.org, n. 377 del 19 settembre 2011. Si ricorda, oltre alle proteste di Russia e Cina quanto meno per l’asserito travalicamento della ris. 1973 degli Stati NATO e associati in Libia, la dissociazione totale dell’Unione africana, ma anche della stessa Lega araba per gli eccessi dei bombardamenti. Significativa la presa di posizione (
www.resistenze.org, n. 370 del 27 giugno 2011), datata Pretoria, 26 giugno 2011, secondo cui “la risoluzione dell’ONU sulla Libia, utilizzata dalla NATO per giustificare i suoi bombardamenti sul paese, non autorizza il cambiamento di regime o l’assassinio politico del leader Muammar Gheddafi”, come ha ammonito il presidente sudafricano Zuma nel quadro di una riunione dei mediatori dell’Unione africana, e che ha aggiunto: “la finalità della ris. 1973 era proteggere il popolo libico e fornire aiuti umanitari…non autorizzare un cambiamento di regime o l’assassinio politico di Gheddafi”.
A ben vedere, è difficile ritenere che nella pratica, si sarebbe potuta imporre l’interpretazione più restrittiva della ris. 1973. Questa infatti poggia sull’identificazione (l’abbiamo definita fraudolenta) fra insorti e civili e procede dunque dalla condanna del contrasto all’insurrezione, ridotta entro una rappresentazione di “manifestazioni pacifiche”. Conseguenza: il governo libico non avrebbe dovuto opporsi, ma lasciarsi travolgere “pacificamente”. Questo essendo impensabile, il contrasto (politicamente ovvio, giuridicamente lecito) sarebbe di per sé caduto nell’ambito di applicazione della ris. 1973, realizzando così il presupposto della necessità della tutela dei “civili”, cioè degli insorti: i quali, dunque, avrebbero potuto sviluppare la loro azione (armata) di rovesciamento del governo costituito, quello del Colonnello Gheddafi, sotto la tutela, e quindi l’azione militare, dei “volenterosi”. Automatico e irrefrenabile scivolamento dall’interpretazione restrittiva a quella estensiva: dato che il governo legittimo non si arrende, va distrutto. Insanabilmente nulla, una risoluzione del Consiglio di sicurezza così congegnata. E assolutamente sano il “veto” opposto da Russia e Cina rispetto al tentativo di ripetere l’esperimento con la Siria (v. nota 40). Si può sbagliare una volta, ma perseverare diabolicum. Checché abbiano a strepitare le “anime belle”.
[42] Contrario, correttamente, VILLANI (U.), op. cit.
[43] Rimandiamo alla stampa in generale e ai menzionati quaderni di
Limes per informazioni e valutazioni sugli insorti libici.
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