www.resistenze.org - popoli resistenti - vietnam - 27-04-07
da: www.vietnam-italia.it
Agente arancio, la responsabilità degli stati uniti dimostrata da sette giuristi
“Allorché si impieghi qualsiasi ‘cosa’ in una guerra contro un avversario, qualunque esso sia, per commettere danni corporali o solamente materiali, ciò che si utilizza è per definizione un’arma, se non per natura, almeno per destinazione. Allorché si tratti di un prodotto chimico, questa è un’arma chimica”.
La VAVA (Vietnam Association for Victims of Agent Orange) lancia una iniziativa spettacolare: un appello internazionale di sette importanti giuristi affinché gli Stati Uniti riconoscano la loro responsabilità verso il Vietnam, per lo spargimento dei defoglianti. Mai, a tutt’oggi, una tale iniziativa ha avuto luogo. Il testo allegato ricorda dapprima le grandi tappe dei processi contro le aziende di prodotti chimici, poi cambia deliberatamente il terreno. Nel presente messaggio, punto per punto, gli argomenti di natura giuridica che conducono alla responsabilità degli stessi Stati Uniti. Il processo intentato dai Vietnamiti contro le aziende produttrici dell’ “Agente Arancio”, non è che una prima tappa. A qualche settimana dall’inizio del dibattimento in appello, occorre fornire la più grande eco e diffusione all’iniziativa della VAVA ed unire attorno ad essa il sostegno, non solo degli amici del Vietnam ma,
- di tutti coloro che pensano che una pace autentica non si possa instaurare se i crimini di guerra rimangono impuniti
- di tutti coloro che chiedono l’interdizione universale delle armi chimiche
- di tutto coloro che “affermano la loro esigenza di un mondo umano e solidale liberato, grazie alla vigilanza collettiva, dalle tragedie come quella che ha colpito il Vietnam”.
La Signora Nguyen Thi Binh, Presidente onorario della VAVA, ha chiesto all’AAFV (Associazione di amicizia France-Viet Nam) e a tutte le Associazioni europeeeche sono unite nel LINK VIETNAM /VIETNAM LIEN/ RETE VIETNAM di fare eco a questa campagna diffondendo l’Appello Internazionale dei giuristi per la responsabilità degli Stati Uniti e la petizione di sostegno che l’accompagna. E’ a questo titolo che noi ci rivolgiamo a Voi.
Appello internazionale dei giuristi per la responsabilità degli stati uniti verso il vietnam per lo spargimento di diossina
Al riguardo le seguenti informazioni:
Nel corso di dieci anni, per impedire che la foresta e le macchie di vegetazione divenissero il rifugio dell’avversario, per distruggere i raccolti ed esortare i contadini a fuggire dalle campagne, l’aviazione americana ha riversato 72 milioni di litri di erbicidi su una superficie totale di circa 2 milioni di ettari di foreste e risaie.
Circa questi erbicidi, composti da 41.635.000 litri di “Agente Arancio” contenente diossina, un veleno un milione di volte più tossico del più potente veleno naturale conosciuto all’epoca e sulla cui nocività, durante la seconda guerra mondiale, Roosevelt aveva proibito all’esercito americano di farne uso, nell’agosto del 1970; il senatore Nelson dichiarò al Congresso : “Non è impossibile che il nostro Paese abbia sganciato una bomba ad effetto ritardato che produca sulle popolazioni danni che potranno essere valutati solo in un lontano futuro”.
Molto stabile, la Diossina tende a rimanere nell’ambiente. Le concentrazioni nel suolo sono estremamente importanti, i sedimenti contaminando i grassi animali contaminano tutta la catena alimentare. Diciassette anni dopo l’arresto dell’utilizzo dei defoglianti, questi sono ancora oggi presenti nella frutta e nei legumi coltivati nei terreni contaminati nel corso del conflitto.
Il “Rapporto Stellman” stima a 4.800.000 il numero delle vittime potenziali o silenti, senza contare le vittime avvelenate ulteriormente dalla catena alimentare. Le vittime passate, presenti e future si contano a milioni. E’ innegabile che le famiglie delle vittime dell’Agente Arancio presentino un numero anomalo di nascite di bambini nati-morti, colpiti da malformazioni o difformità mostruose e che le seconde e le terze generazioni non ne siano state risparmiate. Allo stesso tempo, gente apparentemente indenne soffre di dermatosi e turbe psichiche.
Si consideri che il Congresso degli Stati Uniti votando, nel 1991, l’“Agente Arancio Act” costituiva una commissione di studio; questa commissione dopo aver riconosciuto la nocività della Diossina l’ha sottostimata dieci anni dopo, affermando che il prodotto era “un deregolatore ormonale avente gravi effetti sul sistema riproduttivo del feto in sviluppo, sul cervello e sul sistema immunitario”; nel 1966, l’Istituto di Medicina degli Stati Uniti ha stabilito un legame tra l’esposizione all’ Agente Arancio ed una dozzina di malattie (sarcoma, linfoma, leucemia, malattia di Hodgkin, cancro delle vie respiratorie e della prostata, mielosi multipli, diabete di tipo 2, Porfiria cutanea tardiva, neuropatie acute e subacute).
Si consideri, anche, il terribile bilancio ecologico di tali spargimenti, che hanno avvelenato il 43% delle aree coltivate, hanno provocato la distruzione del 60% delle piantagioni di “heveas” (albero della gomma) e del 36% delle foreste di mangrovie che necessiteranno più di cento anni per ricostituirsi, hanno prodotto impollinazioni massicce delle acque ed avvelenamento dell’insieme della catena alimentare per numerosi decenni. Infine, 6.250 kmq del Sud del Vietnam rimarranno per sempre non coltivabili.
Considerando che nel 1979 la Costituzione americana non permettendo di contestare il governo per gli atti di guerra perpetrati dall’esercito americano, 70.000 veterani americani colpiti dall’ Agente Arancio, tramite le loro organizzazioni, hanno impegnato gli Stati Uniti in procedimenti giudiziari richiedendo indennizzi alle aziende che avevano prodotto l’ Agente Arancio, queste Aziende hanno preferito mettere fine ai processi pagando 180 milioni di dollari ad un fondo di compensazione di anziani combattenti sofferenti a causa della Diossina.
Il 31 gennaio 2004, l’Associazione delle Vittime del Vietnam e 5 vittime a titolo personale hanno, a loro volta, avviato un’azione giudiziaria agli Stati Uniti contro le Aziende produttrici di Diossina, il processo è attualmente in corso dopo un inizio interrotto da appello.
Nel gennaio del 2006 un tribunale della Corea del Sud ha condannato le Aziende Dow Chemical e Monsanto ad indennizzare 6.800 vittime sud-coreane.
Pertanto, si consideri che questi procedimenti non possono favorire che coloro a nome dei quali sono condotti, con una consecutiva estensione equivalente a una “class action”, ma lasciano non indennizzato il Vietnam per il danno collettivo globale risultante dalla desertificazione di intere regioni per una durata ancora sconosciuta, così come per il pregiudizio morale ed il carico sociale che costituiscono per lo Stato le nascite attuali e future portatrici di malformazioni e di malattie gravi.
Per quanto ai termini dell’articolo 21 degli Accordi di Parigi, gli Stati Uniti dichiarano che essi “contribuiranno a cancellare le ferite della guerra ed alla ricostruzione della Repubblica Democratica del Vietnam”, ma, allo stesso tempo, discutono la portata di questo impegno.
Gli Stati Uniti prendono atto che il Protocollo di Ginevra proibisce solamente l’uso di gas asfissianti e “similari” e che i “defoglianti” non rientrano nella definizione “similari”.
Pertanto, i lavori preparatori del Protocollo di Ginevra e le interpretazioni delle autorità americane dell’epoca mostrano che il testo mirava a proibire tutte le tipologie di gas e che l’AGNU ha confermato questa interpretazione con la sua Risoluzione 2603 A (XXIV) del 16 dicembre 1969, dove essa dichiara contrarie alle regole generalmente accettate dal diritto internazionale, così come sono enunciate nel Protocollo siglato a Ginevra il 17 giugno 1925, l’utilizzo nei conflitti armati internazionali di : a) tutti gli agenti chimici di guerra …. In ragione dei suoi effetti tossici diretti sull’uomo, gli animali o le piante.
Nel corso degli anni 60 e 70, gli Stati Uniti, l’Australia, il Portogallo, il Regno Unito ed i Paesi Bassi hanno mantenuto una interpretazione stretta del Protocollo, per far sapere che esso non si applicava a defoglianti, diserbanti, gas antienuttenti come i gas lacrimogeni.
Rimane, dunque, allorché il 10 aprile 1975 gli Stati Uniti hanno ratificato il Protocollo, che essi hanno dichiarato che rinunciavano all’uso, per primo di erbicidi e di gas antienuttenti in tempi di guerra salvo :
- per gli erbicidi,
“under regulation applicable to their domestic use, for control of vegetation withing US bases and installations or around their immediate difensive perimeters”.
In altri termini, gli Stati Uniti non hanno contestato il carattere d’armi chimiche degli erbicidi e l’illegalità del loro impiego in caso di conflitto armato. Bisogna inoltre precisare che allorché l’invio dei loro strumenti di adesione o di ratifica, essi hanno fatto delle riserve che non portavano minimamente sulla definizione di armi chimiche.
- per il Protocollo di Ginevra del 1925
“ il Protocollo cesserà di essere obbligatorio per il Governo degli Stati Uniti in ciò che concerne l’uso per la guerra di gas asfissianti, tossici ed altri gas e di tutti i liquidi o materiali o strumenti similari contenuti nel Protocollo (10 aprile 1997)”
- per la Convenzione di Parigi del 1993
“a condizione che, in ciò che concerne l’annesso sull’applicazione della Convenzione e la verifica, alcuni campioni prelevati negli Stati Uniti nel quadro della Convenzione non siano trasferiti a dei fini di d’analisi in laboratorio situato fuori dal territorio degli Stati Uniti (25 aprile 1997)”.
In ogni caso, qualsiasi cosa venga utilizzata in una guerra contro un avversario, qualsiasi cosa venga utilizzata per commettere danni corporali o soltanto materiali, ciò che si utilizza è per definizione un’arma se non per natura, in ogni caso, per destinazione e che, allorché si tratti di un prodotto chimico, è un’arma chimica.
Soprattutto, in ogni caso, colui che commette un errore deve rimediare alle conseguenze dannose.
Il solo fatto di avere inviato dei C123 a scaricare defoglianti sulle foreste di uno Stato straniero, violando la sua integrità territoriale e commettendo a suo pregiudizio distruzioni contrarie al Diritto Umanitario, costituisce un fatto illecito di natura tale da impegnare la responsabilità degli Stati Uniti, qualunque sia il “modus operandi”, obbligandoli a riparare alle conseguenze.
Prof. Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, Università di Ginevra (Svizzera)
Prof. Francio A. BOYLE, Cattedra Diritto Internazionale, Università d’Illinois (USA)
Prof. Robert CHARVIN, Cattedra Diritto Internazionale, ancien élève, Facoltà di Nizza (Francia)
Prof. Eric DAVID, Cattedra Diritto Internazionale, Università Libera di Bruxelles (Belgio)
Prof. Robert DOSSOU, Prof. Emerito, Diritto Internazionale, Cotonou (Benin)
Giudice V.R. KRISHINA YIER, Corte Suprema d’India e Presidente Associazione Giuristi Indiani
Prof. Norman PAECH, Cattedra Diritto Internazionale Pubblico, membro del Parlamento Tedesco, Berlino (Germania)
Traduzione dal francese di A. Del Ponte, comitato della Lombardia dell’Associazione Nazionale Italia-Viet Nam