www.resistenze.org - proletari resistenti - lavoro - 19.07.02
Telecom
: illegittimo ricorso al lavoro interinale
Tribunale di Bologna, decreto ex art.
28, l. n. 300/70, SLC CGIL / TIM Telecom Italia Mobile spa, in materia di
mancata informativa e illegittimo ricorso al lavoro interinale.
di A. Gavaudan, Avv. in Bologna
Con decreto ex art. 28, l. n. 300/70, su ricorso della SLC CGIL di Bologna, il
Giudice del Lavoro di Bologna ha dichiarato antisindacale il comportamento
della TIM Telecom Italia Mobile spa per violazione, formale e sostanziale,
degli obblighi di informazione preventiva previsti dalla contrattazione
collettiva di settore (28.6.2000 e ulteriori accordi succedutisi dal 1998 al
2001 in argomento), nonché di correttezza e buona fede, con riferimento
all'utilizzazione dei lavoratori temporanei; per omissione dell'obbligo di
comunicazione preventiva ex art.7, 4° comma della legge 196/97; per la
violazione dell'accordo del novembre 2000 in riferimento all'obbligo di
procedere alla verifica, entro il mese di gennaio 2000 e 2001, dell'assetto
occupazionale e del sostanziale rispetto delle percentuali, previste nella
misura dell'11% dell'organico, nonché con riferimento all'obbligo di fornire,
nel corso del mese di luglio di ciascun anno, alle strutture territoriali delle
OO.SS. stipulanti, le informazioni relative al numero dei contratti di lavoro
temporaneo accesi nell'arco del semestre, relativo alle unità produttive
interessate.
Si tratta di una pronuncia importante, non solo per la rilevanza dell'impresa
interessata, ma anche perché presso la TIM, così come presso le imprese di
gestione telefonica in generale, l'utilizzo illecito di uno strumento
formalmente lecito - quale il lavoro temporaneo - ha assunto dimensioni
macroscopiche, che hanno portato il Giudice a dichiarare che ben lungi
dall'essere finalizzato a coprire fabbisogni di maggior organico collegate a
"situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili", come
dichiarato nelle lettere di missione, pare rappresenti in realtà la normale
modalità di assunzione di personale da parte della società.
In effetti abbiamo potuto dimostrare che le reiterate richieste di ricevere
l'informazione preventiva prevista dalla legge e dai contratti collettivi, da
parte della SLC, sono rimaste del tutto ignorate dalla società, mentre i dati
forniti "una tantum" - e comunque soltanto a consuntivo e non
preventivamente - dalla TIM, hanno rivelato che dal 1999 ad oggi la società ha
utilizzato presso il Call Center del Customer Care di Bologna un numero che,
dagli iniziali 117 lavoratori, si è attestato su una media di 190 lavoratori
temporanei stabilmente inseriti a far parte di un organico complessivo di circa
570 unità.
L'istruttoria, che il Giudice non ha espletato, avrebbe potuto altresì
dimostrare che i lavoratori temporanei non sono affatto stati utilizzati per il
lancio di nuovi prodotti, come la società aveva dichiarato di voler fare nella
prima occasione in cui aveva fatto ricorso al lavoro temporaneo, nel '99, ma
sono stati inseriti nelle normali funzioni di assistenza alla clientela.
Il giudice ha aperto comunque, con l'inciso con il quale definisce il ricorso
al lavoro interinale la normale modalità di assunzione in TIM - a fronte della
inesistenza di alcuna causa concretamente riconducibile alle casistiche
previste dalla legge e dal contratto collettivo - la possibilità, che comunque
ci eravamo prospettati, per gli interinali di proporre l'azione individuale per
l'accertamento della avvenuta violazione del divieto di intermediazione e
quindi per la costituzione del loro rapporto di lavoro in capo a TIM.
Il provvedimento emesso nella causa SLC/TIM Spa segue una ottima conciliazione
raggiunta con la Ducati Motor Holding spa a seguito di un procedimento per
comportamento antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori
promosso dalla FIOM CGIL di Bologna, in forza della quale si è ottenuta non
solo l'assunzione di 10 lavoratori interinali che alla scadenza dei loro
rapporti di lavoro temporaneo non erano stati assunti alle dirette dipendenze
della società, ma anche l'impegno della società a fornire d'ora in avanti le
informazioni previste in forma analitica e per iscritto, e sia
alle rappresentanze sindacali aziendali che a quelle territoriali.