www.resistenze.org - proletari resistenti - lavoro - 19.07.02

Telecom : illegittimo ricorso al lavoro interinale

 

Tribunale di Bologna, decreto ex art. 28, l. n. 300/70, SLC CGIL / TIM Telecom Italia Mobile spa, in materia di mancata informativa e illegittimo ricorso al lavoro interinale.

di A. Gavaudan, Avv. in Bologna

Con decreto ex art. 28, l. n. 300/70, su ricorso della SLC CGIL di Bologna, il Giudice del Lavoro di Bologna ha dichiarato antisindacale il comportamento della TIM Telecom Italia Mobile spa per violazione, formale e sostanziale, degli obblighi di informazione preventiva previsti dalla contrattazione collettiva di settore (28.6.2000 e ulteriori accordi succedutisi dal 1998 al 2001 in argomento), nonché di correttezza e buona fede, con riferimento all'utilizzazione dei lavoratori temporanei; per omissione dell'obbligo di comunicazione preventiva ex art.7, 4° comma della legge 196/97; per la violazione dell'accordo del novembre 2000 in riferimento all'obbligo di procedere alla verifica, entro il mese di gennaio 2000 e 2001, dell'assetto occupazionale e del sostanziale rispetto delle percentuali, previste nella misura dell'11% dell'organico, nonché con riferimento all'obbligo di fornire, nel corso del mese di luglio di ciascun anno, alle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti, le informazioni relative al numero dei contratti di lavoro temporaneo accesi nell'arco del semestre, relativo alle unità produttive interessate.
Si tratta di una pronuncia importante, non solo per la rilevanza dell'impresa interessata, ma anche perché presso la TIM, così come presso le imprese di gestione telefonica in generale, l'utilizzo illecito di uno strumento formalmente lecito - quale il lavoro temporaneo - ha assunto dimensioni macroscopiche, che hanno portato il Giudice a dichiarare che ben lungi dall'essere finalizzato a coprire fabbisogni di maggior organico collegate a "situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili", come dichiarato nelle lettere di missione, pare rappresenti in realtà la normale modalità di assunzione di personale da parte della società.
In effetti abbiamo potuto dimostrare che le reiterate richieste di ricevere l'informazione preventiva prevista dalla legge e dai contratti collettivi, da parte della SLC, sono rimaste del tutto ignorate dalla società, mentre i dati forniti "una tantum" - e comunque soltanto a consuntivo e non preventivamente - dalla TIM, hanno rivelato che dal 1999 ad oggi la società ha utilizzato presso il Call Center del Customer Care di Bologna un numero che, dagli iniziali 117 lavoratori, si è attestato su una media di 190 lavoratori temporanei stabilmente inseriti a far parte di un organico complessivo di circa 570 unità.
L'istruttoria, che il Giudice non ha espletato, avrebbe potuto altresì dimostrare che i lavoratori temporanei non sono affatto stati utilizzati per il lancio di nuovi prodotti, come la società aveva dichiarato di voler fare nella prima occasione in cui aveva fatto ricorso al lavoro temporaneo, nel '99, ma sono stati inseriti nelle normali funzioni di assistenza alla clientela.
Il giudice ha aperto comunque, con l'inciso con il quale definisce il ricorso al lavoro interinale la normale modalità di assunzione in TIM - a fronte della inesistenza di alcuna causa concretamente riconducibile alle casistiche previste dalla legge e dal contratto collettivo - la possibilità, che comunque ci eravamo prospettati, per gli interinali di proporre l'azione individuale per l'accertamento della avvenuta violazione del divieto di intermediazione e quindi per la costituzione del loro rapporto di lavoro in capo a TIM.
Il provvedimento emesso nella causa SLC/TIM Spa segue una ottima conciliazione raggiunta con la Ducati Motor Holding spa a seguito di un procedimento per comportamento antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori promosso dalla FIOM CGIL di Bologna, in forza della quale si è ottenuta non solo l'assunzione di 10 lavoratori interinali che alla scadenza dei loro rapporti di lavoro temporaneo non erano stati assunti alle dirette dipendenze della società, ma anche l'impegno della società a fornire d'ora in avanti le informazioni previste in forma analitica e per iscritto, e sia alle rappresentanze sindacali aziendali che a quelle territoriali.