Agricoltura:/ Tra
flessibilità e precarietà
Si scrive "staff leasing", si legge "caporalato"
di Gino Rotella
Responsabile ufficio mercato del lavoro Flai nazionale
E’ stata recentemente approvata la legge che delega il governo a riformare il
collocamento e il mercato del lavoro. Le modifiche che s’intendono apportare
sono profonde e radicali. Necessarie, si dice, per dare all’Italia un’adeguata
dose di flessibilità, tale da metterla al pari degli altri paesi europei. Si
tratta di una “rivoluzione”. Ma vediamole, queste nuove e più flessibili
tipologie contrattuali di lavoro: alle forme più tradizionali, sono state
aggiunte il job sharing, l’outsourcing, lo staff leasing, il job on call. Forme di lavoro che
provengono da oltre Oceano, a noi riportate con suadenti parole inglesi, che
conferiscono – o tendono a farlo – un certo appeal. Abbiamo ritenuto opportuno
qui tradurne il senso e rapportarne il significato a un comparto di lavoro del
tutto particolare, quello agricolo. Considerare la modernità del nuovo lavoro
in rapporto a un settore vecchio come il primario, non è sicuramente una
contraddizione. E, soprattutto, non è un’operazione inutile. Perché il lavoro
agricolo, nella sua moderna accezione, entra nei processi di globalizzazione
con una carica dirompente, almeno per due grandi questioni, la sicurezza
alimentare e la fame nel mondo, con tutto ciò che tali questioni comportano sul
piano dei poteri e della distribuzione della ricchezza. Perché in Italia quello
agricolo è un comparto che ancora occupa circa un milione di addetti. E perché
in agricoltura sono già stati sperimentati alti tassi di flessibilità, compresi
quelli che si vorrebbero ritenere moderni, ancorché individuati ora con una
nuova terminologia.
Staff leasing
Tradotto, significa appalto di manodopera. Né più, né meno. La nuova norma
assegna alle aziende grandi e piccole la facoltà di disfarsi o di non avere
personale dipendente. Il risparmio è evidente: via gli uffici del personale e
tutto ciò che ne consegue, anche in termini di presenza sindacale, via i
rapporti con gli enti previdenziali e di tutela. I lavoratori restano in capo
alla società che fornisce la manodopera, mentre all’impresa affittuaria rimane
il compito di dirigerla. Non sono chiari (anzi, non sono assolutamente indicati)
i rapporti tra l’azienda che fornisce la manodopera e quella che della stessa
manodopera fa uso. L’elemento di maggiore preoccupazione è nell’assenza di
confronto sulla materia stabilita dalla norma, mentre nel merito dei decreti
attuativi dovranno essere definiti obblighi, regole e funzioni di ciascuna
delle parti interessate, anche per quanto concerne l’esercizio dei diritti dei
lavoratori. Qui torna utile, se serve, l’esperienza che si ha nel comparto
agricolo, che già conosce e non da ora, tale tipologia di lavoro. Con una
denominazione diversa: caporalato. Considerata una forma di lavoro tesa allo
sfruttamento della manodopera, priva di tutele e di diritti per i lavoratori,
sanzionata fino a oggi come illecita, quella fornita dai caporali può essere facilmente
riciclata e resa formalmente legale dalle nuove disposizioni governative. Basta
la disponibilità di uno dei tanti consulenti, ora abilitati a svolgere funzioni
di collocamento. Figuriamoci se non si trova un consulente: con la conseguenza
ovvia, se non s’introducono con i decreti attuativi regole certe, di
normalizzare ciò che prima era illegale.
Ma come ha funzionato (e funziona ancora) lo staff leasing in agricoltura? Di antica tradizione, in alcune
aree del nostro paese, esistono “soggetti d’impresa” che intervengono e
“piazzano” la loro maestranza per consentire alle aziende agricole di far
fronte a determinate fasi colturali o produttive. L’impresa di riferimento non
ha alcuna incombenza, né in rapporto al collocamento, né agli obblighi contributivi,
men che meno in rapporto ai diritti contrattuali e sindacali. Tutto è a carico
di tali soggetti, che con il nome di “caporali”, da oltre un secolo, forniscono
(nella versione moderna bisognerebbe dire “somministrano”) manodopera a chi la
chiede. Nonostante le leggi, soprattutto dagli anni ottanta in poi, fossero
loro ostili. Alcuni (pochi) hanno svolto un’attività inserendosi nelle pieghe
della realtà, per fornire due servizi (quello del collocamento e del trasporto)
non sempre disponibili dalla pubblica amministrazione. Tanti altri, invece,
soprattutto in ben determinate aree del paese, lo hanno fatto per partecipare
al controllo del territorio (e della manodopera) per mano mafiosa. In ogni
caso, hanno sempre trovato la scappatoia per lucrare sul lavoro altrui. Le
leggi degli anni ottanta ora sono state definitivamente soppresse. Questo (lo
staff leasing) è il risultato.
Outsourcing
Si tratta di una particolare disciplina che riguarda i rapporti di lavoro in
caso di trasferimento d’azienda. Il governo dovrà stabilire, attraverso i
decreti attuativi, le norme che vincolano i soggetti interessati nel caso di
trasferimento di un’impresa o di una parte di essa, compresi i requisiti
dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda in cessione e le responsabilità
tra appaltante e appaltatore. Soprattutto in ordine ai diritti dei lavoratori.
Anche qui, attingere dall’esperienza dell’agricoltura può tornare utile e
interessante. In questo comparto, ormai da tempo, operano le cosiddette aziende
senza terra, che acquistano i prodotti sulle piante, oppure appaltano intere
fasi colturali e produttive, impiegando il proprio personale. Spesso per
rendere più “democratica” la loro immagine, si strutturano in cooperative senza
terra. In entrambi i casi, sovente si tratta di entità che durano in vita più o
meno due anni, poi chiudono i battenti: ringraziano, salutano e si eclissano.
Ovviamente, con un mare di debiti che mai più onoreranno al fisco e alla
previdenza pubblica. L’Inps e gli inquirenti ne sanno qualcosa, anche della non
trascurabile rilevanza del fenomeno. In ogni modo, gli effetti delle nuove
norme sono così sintetizzabili. Prima un’azienda senza terra, se scoperta,
poteva essere contrastata. Ora, con la nuova legge, potrà operare
tranquillamente. Salvo continuare a sparire dopo qualche tempo. Aggiungendo ai
soggetti da ringraziare i fautori della nuova normativa.
Job sharing-lavoro diviso
Da sempre il lavoro agricolo si divide. Si “riparte” in una cornice di
legalità. Si chiama (ma da oggi, forse, anche nel settore agricolo non sfuggirà
la potenza della nuova portata lessicale) “compartecipazione”. I
compartecipanti assumono l’incarico della coltivazione non di un intero fondo
altrui (cui possono “compartecipare” anche altri), ma di una o più colture, con
durata annuale o limitata al ciclo di lavorazione delle colture stesse. Il
datore di lavoro ha l’obbligo della dichiarazione trimestrale delle giornate
impiegate e il compartecipante è assimilato all’operaio agricolo subordinato e
gode di tutti i diritti previdenziali, contrattuali e normativi, tra cui (ai
fini previdenziali) quelli della contribuzione valida, derivante dalla giornata
di lavoro, e figurativa, per i giorni di disoccupazione. A oggi, per la
generalità dei settori, il job sharing
non prevede alcuna forma di tutela per i nuovi lavoratori che ripartiranno il
lavoro. Ma non sta proprio qui la differenza tra flessibilità e precarietà?
Job on call-lavoro a chiamata
Anche questa tipologia di lavoro è tipica dell’agricoltura. L’unico comparto
produttivo in cui chiunque può assumere al lavoro (e anche per una sola
giornata). Fino a quando è esistito l’obbligo del collocamento pubblico,
c’erano finanche le liste di prenotazione: il lavoratore rendeva disponibile il
suo lavoro per i periodi indicati e l’azienda poteva assumere, attingendo dalle
disponibilità rese. Tutto in un quadro di tutele per i lavoratori. Tutele che,
al di là di una certa indennità di disponibilità che il datore di lavoro
dovrebbe garantire, con il job on call
non si vedono. Almeno oggi. Staremo a vedere cosa diranno i decreti attuativi.
(Rassegna sindacale, n.10, 13-19 marzo
2003)