tratto da S.in.Cobas
Un altro regalo dal governo
il 27 maggio
è entrato in vigore il decreto legislativo 21 aprile 2004 n.124 che riforma i
servizi di vigilanza in materia di lavoro dando attuazione all'articolo 8 della
legge 30.
Il varo della nuova norma non ha
suscitato scalpore - se non tra gli addetti ai lavori più attenti - benché
rappresenti un ulteriore e grave tassello di quel mosaico illustrato quasi due
anni e mezzo fa in quel famigerato libro bianco con cui si era presentato il
ministro Maroni.
Il nuovo assetto dei servizi di vigilanza del Ministero del Lavoro e degli
istituti previdenziali e assicurativi si caratterizza in primo luogo per una
volontà di dirigismo, rappresentata dalla costituzione di una specifica
Direzione Generale e dalla determinazione di una piramide di comando che, dal
vertice alla base, imporrà priorità, orientamenti e scelte.
A detta struttura verticale si accompagna la limitazione dell'autonomia del
personale di vigilanza.
Se fino ad oggi l'ispettore del lavoro era titolare di un ruolo e di
un'autonomia discrezionali che lo portavano a rispondere - dinanzi
all'amministrazione dei propri doveri di pubblico dipendente - ma solo dinanzi
al giudice degli atti, delle scelte e delle determinazioni assunte sulla base
del proprio convincimento maturato durante l'attività di vigilanza, ora viene
ridotto a mero comunicatore degli orientamenti ufficiali del vertice e a
verificatore della loro attuazione.
Ma se da una parte con questa "riforma" si pone il guinzaglio al
collo del personale ispettivo, dall'altra il decreto modifica radicalmente
senso e scopo della vigilanza in materia di lavoro. La norma, infatti, assesta
un'altra sostanziale e fattiva ferita al diritto del lavoro e alla legislazione
sociale, proseguendo sulla strada della deregolamentazione e liberalizzazione
del contratto di lavoro, che si vuole ridotto a mero negozio giuridico tra
privati.
L'introduzione della "Conciliazione Monocratica", che si antepone e
si sovrordina all'accertamento ispettivo in ogni sua fase (preliminarmente
all'avvio degli accertamenti, durante gli accertamenti se ne esistono le
condizioni e, addirittura, dopo la conclusione degli accertamenti per quanto
riguarda i crediti patrimoniali accertati), mina alle fondamenta un
principio fondante l'intero diritto di lavoro e la legislazione sociale:
l'indisponibilità
dei diritti da parte del lavoratore.
La legislazione sociale ha sempre
voluto che nella contrattazione con il datore di lavoro, il lavoratore, parte
debole e ricattabile nella negoziazione, non potesse disporre dei diritti che
la
legge comunque gli riconosceva (il diritto all'assunzione, all'assicurazione,
ai contributi previdenziali, alle ferie, alla tredicesima, ecc.), ovvero non
potesse, più o meno volontariamente, e in realtà perché costretto dalla propria
condizione di bisogno, rinunciare alle condizioni minime di un salario e di un
lavoro dignitosi.
Con la Conciliazione Monocratica questi diritti, non solo non sono più
indisponibili, ma di fatto e sostanzialmente vengono subordinati e sottoposti
alla volontà delle parti.
Cioè si realizza proprio la condizione che l'intero diritto del lavoro e la
legislazione sociale hanno per lunghi decenni contrastato. All'atto della
conciliazione, i diritti, tutti i diritti in capo al lavora-tore, saranno
quantificati sulla base dei termini della conciliazione, salvaguardando
esclusivamente i minimali di legge, ed il datore di lavoro sarà, con questo,
sollevato da ogni accertamento.
Se nella sostanza un qualcosa di simile già si verificava di fatto nelle forme
di conciliazione esistenti, il fatto che questa procedura sia imposta come
prassi all'attività di vigilanza e ai servizi ispettivi preposti proprio a
verificare il rispetto delle norme e, tra queste, quelle inerenti i diritti
indisponibili in capo ai lavoratori, è di una gravità inaudita.
Aggiungendo a questo l'introduzione degli istituti obbligatori della diffida e
della prescrizione a regolarizzare le violazioni accertate (di natura
rispettivamente amministrative e penali), nonché il proliferare delle
possibilità plurime di ricorso contro gli atti degli organi di vigilanza, il
disegno appare ancora più chiaro, unendo alla subordinazione delle leggi alla
volontà delle parti, l'affievolimento del ruolo dissuasivo delle penalità
previste per le violazioni in materia di lavoro.
L'introduzione della Diffida Accertativa, peraltro anch'essa conciliabile, con
cui il governo per la prima volta mette, con qualche dubbio di
incostituzionalità, le mani nel piatto della contrattazione, ne è un ulteriore
indicatore, spostando la collimazione nella vigilanza, dalla verifica del
rispetto delle leggi al sostegno di una contrattazione che si auspica e si
vuole sempre più parcellizzata.
Nella sostanza questo governo ci trascina a lunghi passi verso la giungla in cui
la legge del più forte e il bisogno del più debole consentono di ottimizzare il
costo della merce lavoro.
Severo Lutrario