da http://it.groups.yahoo.com/group/istcom/
Lo Staff Leasing distrugge l'unità della classe
operaia
Legislazione entrata in vigore nell'anno 2004
Le imprese possono prendere in affitto gruppi di operai a tempo indeterminato, secondo la formula dello
staff leasing, tipologia contrattuale
introdotta nel 2003 dalla legge 30 e dal decreto attuativo 276 (più conosciute come "riforma Biagi").
Le agenzie di lavoro interinale hanno mandato tutte insieme le domande per trasformarsi in agenzie
multiservizi per questa
somministrazione di manodopera.
Nuovi affari e fiumi di denaro in arrivo per gruppi come Manpower o Adecco.
Ma grossi guai per i lavoratori, ormai definitivamente ridotti a pacchettini, comprati e ceduti come
qualsiasi altra materia prima utile
alla produzione.
Nella pratica avviene questo: l' "utilizzatore" - ad esempio la Fiat - stipula un contratto con il
"somministratore" (mettiamo
l'Adecco) per la fornitura a tempo indeterminato di 80 operai addetti alla manutenzione. A tempo
indeterminato non vuol dire "per
sempre" ma significa solo che non viene fissata una scadenza: ma il contratto prevede la possibilità di sbatter
via il "pacchetto" di operai
affittati semplicemente con il preavviso di tot giorni o mesi.
Come quando si affitta un appartamento.
Il lavoratore somministrato non ha più come controparte l'azienda dove si recherà a lavorare ogni giorno: essa
è totalmente deresponsabilizzata nei
suoi confronti (tranne per quel che riguarda
la sicurezza e l'igiene sul lavoro).
Se ha delle rivendicazioni da fare non potrà farle con il padrone per cui sta lavorando ma dovrà rivolgersi
all'azienda di somministrazione di
manodopera, l'Adecco del nostro esempio, di cui sarà effettivamente dipendente. Per l'azienda utilizzatrice
- avevamo ipotizzato la Fiat - sarà un
"estraneo" preso in affitto. E
così pure sarà estraneo a tutti gli altri lavoratori da essa dipendenti.
Il tempo indeterminato riguarda solo il rapporto commerciale tra le due imprese (esempio Fiat e Adecco): al
lavoratore potrà essere applicato un
qualsiasi contratto previsto dalla legge 30, dal lavoro a chiamata al part time, dall'intermittente
al contratto di inserimento, etc.
Quando l'azienda di somministrazione non riesce a piazzarlo, e solo nel caso che abbia con essa un contratto a
tempo indeterminato, scatta l'
"indennità di disponibilità", ovvero un assegno mensile che secondo un decreto del ministero del welfare
non deve andare sotto i 350 euro: una
elemosina.
Quanto al contratto, i lavoratori usufruiscono di quello della mansione di riferimento solo per ciò che
concerne la retribuzione: per la parte
normativa si dovrà fare un contratto nazionale
collettivo ad hoc per tutti i nuovi addetti in staff leasing.
Un ulteriore massacrante elemento di divisione della classe operaia.
Anche sull'applicazione dell'articolo 18 (licenziamento con giusta causa) e di altre leggi i lavoratori
affittati non contano: in un'azienda
che ha 14 dipendenti e ne prende 200 in staff leasing, i primi continueranno a non essere tutelati
dall' art.18.
I lavoratori affittati non possono eleggere la Rsu nel posto in cui lavorano: il padrone cui si presta la
propria opera è realisticamente quello
vero ma non è più quello cui può riferirsi. Non si può neppure eleggere il
rappresentante della sicurezza: esso
viene assegnato d' ufficio dal contratto stipulato tra le due imprese.