www.resistenze.org - proletari resistenti - lavoro - 22-12-04

da http://it.groups.yahoo.com/group/istcom/

Lo Staff Leasing distrugge l'unità della classe operaia


Legislazione entrata in vigore nell'anno 2004

Le imprese possono prendere in affitto gruppi di operai a tempo  indeterminato, secondo la formula dello staff leasing, tipologia  contrattuale introdotta nel 2003 dalla legge 30 e dal decreto  attuativo 276 (più conosciute come "riforma Biagi").

Le agenzie di lavoro interinale hanno mandato tutte insieme le  domande per trasformarsi in agenzie multiservizi per questa
somministrazione di manodopera.

Nuovi affari e fiumi di denaro in arrivo per gruppi come Manpower o Adecco.

Ma grossi guai per i lavoratori, ormai definitivamente ridotti a  pacchettini, comprati e ceduti come qualsiasi altra materia prima  utile alla produzione.

Nella pratica avviene questo: l' "utilizzatore" - ad esempio la  Fiat - stipula un contratto con il "somministratore" (mettiamo  l'Adecco) per la fornitura a tempo indeterminato di 80 operai  addetti alla manutenzione. A tempo indeterminato non vuol dire "per  sempre" ma significa solo che non viene fissata una scadenza: ma il  contratto prevede la possibilità di sbatter via il "pacchetto" di  operai affittati semplicemente con il preavviso di tot giorni o  mesi.
Come quando si affitta un appartamento.

Il lavoratore somministrato non ha più come controparte l'azienda  dove si recherà a lavorare ogni giorno: essa è totalmente  deresponsabilizzata nei suoi confronti (tranne per quel che riguarda  la sicurezza e l'igiene sul lavoro).

Se ha delle rivendicazioni da fare non potrà farle con il padrone  per cui sta lavorando ma dovrà rivolgersi all'azienda di  somministrazione di manodopera, l'Adecco del nostro esempio, di cui  sarà effettivamente dipendente. Per l'azienda utilizzatrice -  avevamo ipotizzato la Fiat - sarà un "estraneo" preso in affitto. E  così pure sarà estraneo a tutti gli altri lavoratori da essa  dipendenti.

Il tempo indeterminato riguarda solo il rapporto commerciale tra le  due imprese (esempio Fiat e Adecco): al lavoratore potrà essere  applicato un qualsiasi contratto previsto dalla legge 30, dal lavoro  a chiamata al part time, dall'intermittente al contratto di  inserimento, etc. Quando l'azienda di somministrazione non riesce a  piazzarlo, e solo nel caso che abbia con essa un contratto a tempo  indeterminato, scatta l' "indennità di disponibilità", ovvero un  assegno mensile che secondo un decreto del ministero del welfare non  deve andare sotto i 350 euro: una elemosina.

Quanto al contratto, i lavoratori usufruiscono di quello della  mansione di riferimento solo per ciò che concerne la retribuzione:  per la parte normativa si dovrà fare un contratto nazionale  collettivo ad hoc per tutti i nuovi addetti in staff leasing.

Un ulteriore massacrante elemento di divisione della classe operaia.

Anche sull'applicazione dell'articolo 18 (licenziamento con giusta  causa) e di altre leggi i lavoratori affittati non contano: in  un'azienda che ha 14 dipendenti e ne prende 200 in staff leasing, i  primi continueranno a non essere tutelati dall' art.18.

I lavoratori affittati non possono eleggere la Rsu nel posto in cui  lavorano: il padrone cui si presta la propria opera è  realisticamente quello vero ma non è più quello cui può riferirsi. Non si può neppure eleggere il rappresentante della sicurezza: esso  viene assegnato d' ufficio dal contratto stipulato tra le due  imprese.