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Appunti sul seminario sulla legge Biagi


Sabato 22 Gennaio 2005, Casa della Cultura-Milano

Di fronte a circa 60-70 persone si è tenuto a Milano, Sabato 22 Gennaio 2005, dalle 9,30 sino alle 13,00 circa, alla Casa della Cultura, il Seminario “dalla Legge Treu alla Legge Biagi”, organizzato dalla FLMUniti-CUB. Erano presenti due relatori, gli avvocati Borali Maurizio e Franceschinis Lorenzo, e Tiboni per la Cub.

Ha iniziato Lorenzo Franceschinis con una breve relazione generica, per cercare di far capire il filo conduttore che ha portato all’emanazione di questa legge Biagi. Gli scopi iniziali, delineati dal gruppo di studio diretto da Biagi, a cui gli era stato fornito il compito di andare a rivedere le leggi sul lavoro per dare più agibilità d’azione alle imprese, furono essenzialmente quelli di rovesciare il principio di inderogabilità del sistema legislativo che regolava, sino ad allora, il mondo del lavoro. Compito di Biagi e del suo staff fu quello di andare a intaccare e demolire l’architrave giuridico su cui si poggiava tutta la precedente legislazione del lavoro. Per fortuna, secondo il parere esperto del relatore, non si è potuto portare a compimento tutto ciò, così come non si è potuto aggirare del tutto il controllo della giurisprudenza del lavoro, ma si sono creati collegi arbitrali esterni, demandati al controllo di terze entità, che sostituiscono certe istituzioni giurisprudenziali del lavoro. Giacciono ancora in Parlamento delle proposte di legge che, se dovessero passare,  porterebbero a compimento il totale aggiramento della giurisprudenza del lavoro. Questa proposta di legge del governo, come la stessa revisione dell’art. 18, sono rimaste incompiute grazie anche alle oceaniche proteste popolari che hanno scatenato nel paese e che hanno fermato una avanzata ulteriore di controriforma della legislazione del lavoro. Il decreto legge di Biagi è stato elaborato per peggiorare il mondo del lavoro, peggioramento realizzato con una tecnica giuridica contorta, che spesso cade in contraddizione con il dettato della Costituzione stessa.

La contrattazione collettiva è messa sotto tutela dell’intervento del Ministro del Lavoro. Con questa legge si da libertà totale al padronato di assumere o lasciare a casa i lavoratori a  totale discrezione del padrone e delle esigenze aziendali. Il massimo della pericolosità sta, non solo nel fatto che questa legge verrà applicata nei nuovi ambiti lavorativi e ai nuovi lavoratori, ma verrà anche applicata nei confronti di tutti coloro che il posto fisso a tempo determinato ce l’hanno già da tempo. Per esempio si è abbattuta la distanza dei 50 km per i trasferimenti di sede lavorativa in caso di fusioni o trasferimenti d’azienda. Norma che sino ad oggi ha parzialmente tutelato i lavoratori da indiscriminati trasferimenti in caso di fusioni di aziende diverse. Si intravede, in questa legge, una totale avversione nei confronti della magistratura del lavoro. Al Ministero del lavoro è demandato il compito di creare apposite “commissioni di certificazione” col compito di accertare la autenticità dei contratti, ma nonostante ciò la legge non ha potuto evitare l’intervento della magistratura del lavoro, dato che è sancito e riconosciuto dalla Costituzione. Quindi non sono riusciti a realizzare il totale annichilimento della magistratura del lavoro come avrebbero voluto fare. Ecco uno dei motivi del loro astio verso la nostra Costituzione!

Franceschinis dava poi la parola a Maurizio Borali che ha fatto il suo intervento.

Borali ha iniziato dicendo che non riuscendo a  demolire l’art. 18 e dato che lo stesso articolo non può essere applicato a tutte le imprese, ma solo ad alcune ben determinate, allora si è cercato di aggirarlo con la Legge Biagi,  dando il via legale allo spezzettamento di aziende e ammettendo per via legale l’utilizzo di personale esterno che non rientra nella casistica dell’art. 18. L’effetto grave di tutto ciò è essere riusciti a rendere sterile ed inefficace l’art. 18. Gli istituti simbolo di questa nuova legge sono il principio della somministrazione di lavoro, che, prima dell’emanazione di questa legge era sempre stato tassativamente vietato. Cioè la precedente legislazione del lavoro vietava l’interpolazione del lavoratore dipendente, vietava quindi che si potesse dare in affitto ad un altro padrone un lavoratore o gruppi di lavoratori. Questo principio però era già stato intaccato nella precedente legislatura del centro-sinistra con l’emanazione della Legge 196/97, che introdusse il lavoro interinale. Anche se allora si giustificò l’introduzione di questo lavoratore atipico sostenendo che l’entità di questo tipo di lavoratori sarebbe stata modesta, perché era rivolta ad un ambito minoritario del mondo del lavoro. Resta il fatto che ciò sia stato un grave e pericoloso precedente, che ha aperto di fatto le porte allo sviluppo dell’attuale legge e alla ideazione del “lavoro somministrato”. Il lavoro interinale era applicabile solo in casi di esigenze straordinarie e limitate nel tempo. Al lavoratore interinale si poteva ricorrere solo per figure professionali medio-alte ben definite e non per comuni lavori manuali.

Oggi, invece, con la Legge Biagi, è applicabile a tutte le categorie di lavoratori, anche a quelli a tempo indeterminato. Questa legge, introducendo il principio di somministrazione di lavoro, legalizza di conseguenza la smaterializzazione delle aziende. Con questo principio si legalizza l’esistenza di imprese che, proprio perché la manodopera la possono prendere in affitto da altri, potrebbero non avere neanche un dipendente. Se poi noi pensiamo alla limitata applicazione dell’art 18, valido solo per le imprese con un certo numero di dipendenti, allora il sancire l’esistenza di ditte senza lavoratori, che può essere generalizzata alla stragrande parte delle aziende, può voler dire rendere inefficace totalmente l’art.18 e lo Statuto dei Lavoratori. E proprio per realizzare ciò la Legge Biagi ha sancito che le ditte che per numero di dipendenti non sottostanno all’art. 18, se usufruiscono di aggiunte di lavoratori somministrati, cioè in realtà il numero dei lavoratori impiegati li farebbe rientrare sotto la casistica dell’art. 18, questi lavoratori somministrati non contano, e quindi anche in presenza di un numero notevole di lavoratori l’art. 18 non è applicabile. Inoltre, secondo quanto sancito dalla Legge Biagi, l’aumento del personale con lavoratori somministrati si può fare senza che l’impresa sia tenuta a dare giustificazioni del caso, come invece doveva fare prima una azienda quando richiedeva l’ingresso in azienda di lavoratori interinali.

Da qui si deduce che questa legge è stata fatta per aggirare e rendere inefficace l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. In questo modo assistiamo alla smaterializzazione del lavoro dipendente. Con questa nuova legge l’interinale può avere un contratto a tempo indeterminato presso la agenzia o ditta fornitrice, che però ha la facoltà di rifiutarlo e rinviarlo al mittente. La legge Biagi è in vigore dal 2003, si è iniziata a vederne la sua applicazione nel corso del 2004, ma probabilmente sarà nel corso del 2005 che la sua applicazione prenderà una forte accelerazione. Il relatore si chiede come si può ostacolarla a livello legale, se esistono degli strumenti e degli appigli legali per poterla contrastare legalmente. La legge sancisce una indennità di disponibilità per il lavoratore a tempo indeterminato presso le agenzie fornitrici di lavoro, nel caso che non sia utilizzato tra un appalto e un altro. Dovere del lavoratore è quello di rendersi disponibile e aspettare la eventuale chiamata, ma si tratta di vere e proprie briciole per sopravvivere non si tratta di adeguati, anche se minimi, salari. Compito del legale e del sindacato è verificare che il lavoratore interinale sia trattato allo stesso modo dei dipendenti dell’azienda in cui si reca per appalto a lavorarci. Esiste un diritto di informazione al sindacato che le aziende sono tenute per legge a dare. Le aziende devono fornire ai sindacati i dati di quanti sono i lavoratori interinali utilizzati e per quanto tempo. Quindi c’è una pur minima possibilità di controllo da parte del sindacato. L’art. 23, comma 6 della Legge Biagi afferma che se l’utilizzatore (il padrone) comunica suo utilizzo in mansioni inferiori di interinali può evitare di pagare la multa. In questa formulazione della legge si intravedono segni di incostituzionalità. La legge dice poi che la contrattazione collettiva può ampliare gli utilizzi degli interinali a suo piacimento e non pone limiti allo sfruttamento dei lavoratori, come si può ben vedere.

Occorre ricordare che questa legge tra le varie tipologie di contratti prevede anche l’appalto. L’appalto è regolato dalla legge 1655 del Codice Civile (del 1931!) e vietava appalto di manodopera, ma la legge Biagi cade in contraddizione con il Codice Civile, perché di fatto per la legislazione del lavoro attuale abroga il divieto di appaltare manodopera, ma anzi ne fa un cardine portante di tutta la nuova normativa del lavoro. Inoltre, l’appalto si differenzia notevolmente da ciò che si intende nella legge Biagi, in quanto l’appalto dell’attuale Codice Civile prevede che l’appaltante debba organizzare e possedere la struttura di lavoro, e di fronte all’ammissione di imprese smaterializzate che appaltano manodopera ciò è in contrasto, in quanto le aziende smaterializzate, la cui esistenza è sancita dalla Legge Biagi, non possiedono l’obbligo di avere strutture di lavoro, ma si dice soltanto che l’appalto può esserci solo se la ditta che prende i lavoratori in appalto possiede semplicemente una organizzazione di personale, ma non si dice che debba obbligatoriamente possedere strumenti o strutture di lavoro, non esiste nessun vincolo particolare e si può utilizzare il lavoratore appaltato a proprio piacimento. Un lavoratore appaltato, per la nuova legge che ne sancisce l’esistenza, non ha lo stesso trattamento retributivo degli altri dipendenti del posto dove si reca a lavorare. Per legge il “lavoratore somministrato” deve conoscere la durata dell’appalto e il suo inquadramento. Nei contratti d’appalto previsti dal Codice Civile tutto ciò non esiste, anche perché, se pensiamo al lavoro in edilizia, i tempi non corrispondono, per cause esterne e non esiste una tale regolamentazione, come prevede la nuova Legge Biagi. Permettere l’esistenza di ditte smaterializzate significa che sarà più difficile sia oggettivamente che legalmente individuare le responsabilità oggettive giuridiche. Già nel 2001 si eliminò il sistema rigido per le aziende di assumere lavoratori a tempo determinato, dicendo che si poteva ricorrere a tale tipologia di lavoro in ambiti e momenti ben più ampi di prima. Tra le nuove tipologie di contratti introdotte dalla Legge Biagi i più notevoli sono:

Contratto di Apprendistato.

Suddiviso (a) per adolescenti (da 15 a 18 anni) durata 3 anni. (b) per giovani dai 19 ai 29 anni (durata sino a 6 anni); (c) per figure professionali laureati ecc. Lasciando perdere il (c) che è limitato a figure particolari, occorre dire che la legge prevede che occorre obbligatoriamente mettere per iscritto nella fase iniziale del contratto il “Piano Formativo” e le mansioni a cui sarà adibito l’apprendista. Ed è in questo ambito che potrebbe intervenire la giurisprudenza del lavoro. Nel momento in cui il lavoratore apprendista non viene adeguatamente o totalmente informato ha diritto di chiedere l’assunzione a tempo indeterminato. Il datore di lavoro per aver assunto l’apprendista ha degli sgravi fiscali, inoltre l’apprendista non conta per fare il numero di dipendenti in cui rientra l’art. 18. Inoltre, l’apprendista viene inquadrato a due livelli più bassi rispetto al mansionario eseguito e tutto ciò è indubbiamente un gran beneficio per i padroni.

Contratto di Inserimento

È un contratto a tempo determinato della durata di 9 o 18 mesi che alla fine può risolversi come vuole il padrone, a tempo indeterminato o licenziato (è il caso delle odierne assunzioni del ns Istituto). Se non viene previsto un “Piano di Inserimento”, o se non viene applicato, il sindacato, tramite ufficio legale, deve provare a vedere se si può fare una vertenza, dato che su ciò non si è ancora sicuri di nulla. Anche per questo contratto sono previsti inquadramenti due livelli più bassi rispetto al mansionario. Nel complesso appare una forte penalizzazione del lavoratore inserito con questo contratto, perché spesso rivolto al reinserimento nel mondo del lavoro di figure non più giovani, se no per queste c’è il precedente contratto descritto. La stessa penalizzazione di 2 livelli più bassi, in questo caso non sembra abbia una giustificazione legale e sembra entrare in contrasto col dettato costituzionale.
Si è avuto dopo l’intervento di Lorenzo Franceschinis.

Per Franceschinis, secondo la giurisprudenza, si definisce una azienda l’insieme dei beni materiali e immateriali (cioè strumenti di lavoro e lavoratori). La Cessione d’Impresa era regolata da una legge del 1941, in cui si sosteneva che in caso di cessione i lavoratori avevano garantito il diritto di passare dalla ditta ceduta a quella acquirente. Naturalmente, dati i tempi in cui questa legge fu formulata, non era stata ancora prevista la cessione di un ramo d’azienda, prassi venutasi ad affermare dagli anni ’80 del secolo appena trascorso. Fu però previsto da una norma della Comunità Europea. E dal 1980 in poi sono sorte sempre più aziende immateriali (per es. i servizi, gestione mense, ditte di pulizia, ecc.) Il problema agli inizi degli anni ’90 si è imposto quando un’azienda ha preso dipendenti che non erano suoi, ma di un altro ramo d’azienda acquisita (per esempio questo è stato il caso dell’Ansaldo di Legnano) e l’ha poi ceduto a terzi. Nel 2001 il governo dell’Ulivo cercò di mettere dei paletti ben precisi a tutto ciò, intervenendo essenzialmente in due modi: (1) la norma sui rami d’azienda si sarebbe dovuta applicare solo per tutelare il posto dei lavoratori coinvolti; (2) si fece sì che i rami d’azienda cedibili dovevano essere caratterizzati da tutta una casistica di situazioni che ne limitava di fatto il processo di cessione. I rami d’azienda cedibili dovevano avere mutato le loro forme proprie di produzione rispetto alle origini, pur mantenendo la propria identità e, inoltre, i rami cedibili dovevano aver raggiunto una propria autonomia produttiva e identitaria ben prima della cessione. Se non vi erano i due presupposti su citati i lavoratori potevano opporsi al passaggio legalmente e ottenere il ripristino al loro vecchio posto di lavoro.

La legge del 2001 (Legge 2112) era di gran lunga migliore di tutte quelle emesse sino ad allora e tutelava veramente i lavoratori da non essere arbitrariamente spostati a svolgere mansioni totalmente diverse. La Comunità Europea nel Marzo del 2002 sancì che oggetto di trasferimento da un’azienda ad un’altra deve essere una entità economica che conserva proprie identità, ma occorre dire che non si può conservare ciò che non preesiste e quindi la normativa comunitaria cadeva in totale contraddizione con la normativa italiana, che con l’articolo 2112, sancisce cose differenti. Si interpretò la Legge 2112, per conformarla alla Comunità Europea, dicendo che occorreva l’autonomia del ramo d’azienda ceduto solo nel momento del trasferimento e non prima e ciò fu messo per iscritto sotto Berlusconi nel famigerato “Patto per l’Italia” sottoscritto dal Governo Berlusconi con CISL e UIL. Con la Legge Biagi vi è il tentativo di distruggere l’autonomia produttiva di spezzoni d’azienda trasferiti e cade in netta contraddizione con la stessa normativa della Comunità Europea del Marzo del 2002. Vi è un forte vizio tra le due leggi, quella europea e quella di Biagi e dato che secondo la normativa vigente dovrebbe prevalere quella europea, in un contraddittorio tra legislazione europea e nazionale, ecco che, in tale contesto, può inserirsi il lavoro dei legali sindacali e veder di ottenere riconoscimento dei diritti dei lavoratori e rendere nulli o vani gli effetti della nuova Legge Biagi.

Nella Legge Biagi si afferma che ramo d’azienda è una articolazione funzionalmente autonoma se lo confermano e lo decidono solo le due parti dell’acquirente e del venditore al momento della vendita e acquisto. Tutto ciò appare di una ovvietà mortificante, ma lo scopo della legge era quello di attribuire ai soli capitalisti la possibilità di dare definizioni e soprattutto di poter decidere a loro vantaggio quando vogliono che si venda o si trasferisca rami d’azienda. Ma da un punto di vista della giurisprudenza corrente, di fronte anche alle forti contraddizioni con le normative europee, la Legge Biagi, così formulata, fa acqua da tutte le parti. Soprattutto per la sua mancata conformità con la normativa europea e, inoltre, c’è un vizio di fondo con la legge delega. Sino ad oggi non vi sono state in proposito sentenze o cause su ciò, ma esiste la possibilità di poter legalmente intervenire su questa questione.

La Legge Biagi fa poi una notevole discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cooperative, in quanto sottrae le cause di questi lavoratori alla Magistratura del lavoro e li attribuisce alla Magistratura ordinaria, peggiorando la loro possibilità di ottenere in tempi brevi sentenze, in quanto i tempi biblici della giustizia ordinaria saranno un deterrente notevole perché i lavoratori di questo importante settore di lavoro facciano ricorso ai tribunali per vedere soddisfatte le loro esigenze e far giustizia nei loro confronti, nel caso che siano incorsi in trattamenti non adeguati sul loro posto di lavoro. Altro notevole peggioramento è la istituzione del Part-Time che, sorto per agevolare specialmente le lavoratrici, affinché potessero assolvere ai loro impegni familiari e domestici, è ora diventata, con la Legge Biagi, uno strumento di ulteriore sfruttamento dei lavoratori, impiegato a esclusivo vantaggio dei padroni. Il Part-Time è ad uso e consumo dei padroni, per esempio non può più essere trasformato in tempo pieno e la stessa Legge Biagi prevede che il preavviso di cambio orario può essere comunicato al lavoratore part-time solo 48 ore prima. Come si vede il lavoratore è poco considerato, è solo uno schiavo totale al servizio della produzione capitalistica.

Dopo gli interventi dei due relatori ci sono state due parole di Tiboni sul fatto dell’importanza di riuscire, da parte della Cub, una sorta di rete di avvocati per far fronte e cercare di fronteggiare gli esiti nefasti di questa normativa. Poi si è dato il via agli interventi dei presenti al seminario. Molti hanno chiesto, come era logico aspettarsi, su questioni particolari e/o personali. Solo Pedrini è intervenuto a sollecitare tutte le strutture sindacali esistenti a studiare questa legge e ad aiutare con il lavoro legale e sindacale in primis tutti i lavoratori, ben sapendo che ciò coinvolgerà un sempre maggiore numero di lavoratori.

Io sono intervenuto a nome del SALLCA per chiedere se l’utilizzo di interinali in strutture bancarie non può essere attaccato legalmente dal punto di vista della preservazione del principio del segreto bancario e della privacy in banca, dato che questi interinali in futuro potrebbero andare a lavorare in un’altra banca concorrente e venire a conoscenza di legami e rapporti che non dovrebbero conoscere. Mi è stato risposto che se il Sanpaolo ha utilizzato in passato le sorpassate figure definite Co.Co.Co. è perché le organizzazioni sindacali avevano sottoscritto con la banca medesima un accordo per poterlo fare; inoltre, hanno aggiunto i relatori, a questo proposito la legge dice che il lavoro in appalto deve attenersi al regime di norme preesistente nel luogo in cui va a lavorare il lavoratore interinale e che quello che io sostengo è difficile da portare avanti in una causa legale. In questo contesto potrebbero semmai intervenire le associazioni dei consumatori, ma da un punto di vista legale, i relatori vedevano difficile intentare una causa di questo genere.

Nel mio breve e succinto intervento, oltre ad elogiare la chiarezza dei due avvocati relatori e dopo aver ringraziato gli organizzatori del seminario, perché estremamente necessario e interessante per chi oggi vuole fare veramente sindacato, ho voluto aggiungere alcune mie personali osservazioni circa la Legge Biagi. Ho voluto sottolineare come anche il linguaggio usato per esporre questa legge rappresenti simbolicamente il totale capovolgimento ideologico che sta alla base della sua stesura. Lo stesso linguaggio con cui è stata scritta la Legge Biagi rappresenta già di per sé un mutamento, non solo terminologico, ma tutto l’impianto indica un capovolgimento delle basi ideologiche su cui sino ad oggi si ci era basati per formulare leggi riguardo al complesso mondo del lavoro.

Iniziando dalla definizione di somministrazione di lavoro che va a sostituire “occupazione di lavoro”. Oggetto della Legge non sono più i “lavoratori” ma il “lavoro”. Di conseguenza non si parla più di “Statuto dei lavoratori”, ma di Statuto del lavoro. Proprio perché c’è una materializzazione dell’impresa sparisce il concetto di lavoratori concreti e di conseguenza si espelle dalla normativa sul lavoro il contrasto concreto di classe lavoratori/padroni e il tutto è posto in una sorta di astrattismo, per cui il lavoro stesso diventa un comune interesse sia dei padroni che dei lavoratori. Lo stesso mercato del lavoro viene mostrato come una grande opportunità, in cui, a pari condizioni (e qui siamo nell’astrattismo più totale e demenziale) padroni e lavoratori metterebbero in campo e in comune le loro esigenze e le loro capacità.

Si istituisce la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, definita dalla stessa Legge Biagi “un sistema aperto di incontro domanda/offerta di lavoro”, basato su un sistema informatico in cui i lavoratori sono definiti “utenti che segnalano la propria candidatura al lavoro” e, di conseguenza, si parla in una maniera che suona ironica di “mercato virtuale nazionale del lavoro”. Sembrano tutte assurdità, ma in realtà ciò misura la notevole distanza che esiste tra le esigenze dei lavoratori odierni del nostro paese, ridotti a elemosinare un posto di lavoro, rinunciando a i diritti acquisisti con decenni di lotte di massa, e il ceto politico dominante estensore della legge che, anche volendo inseguire gli sfrenati interessi della classe sfruttatrice padronale dominante, si dimostra, anche nel linguaggio, distante anni luce dal sentire del popolo lavoratore e della stessa opinione pubblica del paese.

Il tradizionale rapporto di classe a due che era ben presente nelle legislazione del lavoro precedente, frutto dell’articolata lotta di classe degli anni precedenti, viene sostituita nel rapporto a tre: dove l’agenzia del caporalato legalizzato viene definita somministratore di lavoro, il padrone utilizzatore di lavoro, il lavoratore prestatore di lavoro. Ma la cosa più grave di tutte di questa legge resta il totale azzeramento della Legge 1369/60, cioè della legge che vietava la interposizione di manodopera e si legalizza di fatto, in tutto il mondo del lavoro italiano, l’affittare lavoratori. Siamo così passati dal caporalato illegale degli anni ’60 sino agli anni ’90, alla legalizzazione del caporalato del lavoro interinale con Treu, sino alla generalizzazione del caporalato per tutto il mondo del lavoro con la nuova Legge Biagi. Inoltre ora il lavoratore non ha più solo un padrone, ma due, l’Agenzia e il padrone che lo ha preso in affitto dall’Agenzia.

Dopo il mio intervento sono intervenuti altri delegati sindacali di fabbriche del bolognese, di Roma e alcuni dell’Hinterland milanese, portando esempi concreti di applicazione della Legge Biagi negli ultimi mesi nelle loro rispettive realtà aziendali. È intervenuto anche un lavoratore dell’Alitalia che ha chiesto se era possibile intervenire legalmente su dei trasferimenti fatti dall’azienda dopo l’approvazione del piano industriale che ha determinato lo spostamento ad altre realtà aziendale di decine di lavoratori, ma i relatori hanno risposto negativamente, perché se prima era possibile intentare una via legale, ora con la Legge Biagi ciò non è più possibile. Un po’ come è successo a quei lavoratori di una banca del Centro Italia che hanno ottenuto il reinserimento nella banca dove lavoravano precedentemente, in quanto la filiale ceduta non era ritenuta ramo d’azienda, ma che ora, con la Legge Biagi, non è più possibile ripercorrere quella strada, perché non è più prevista l’autonomia aziendale del ramo ceduto e tutto sta alla discrezione e volontà, quindi all’interesse, delle controparti padronali, che, proprio in virtù della Legge Biagi, possono fare il bello e cattivo tempo, a loro piacimento!

Dopo che i relatori hanno risposto alle molte domande della platea, Tiboni ha concluso con poche parole il seminario, augurandosi che esso sia stato utile, pregando i presenti di fare il passa parola con chi non è potuto venire al seminario e augurandosi che si possa dare vita assieme ad altre realtà sindacali di base ad una rete legale e di lotta efficace per riuscire a contrastare le nefaste conseguenze di questa legge.  Si è evidenziato come sia importante che questa legge venga abrogata e che per arrivare a ciò occorra una mobilitazione di lavoratori tale che possa coinvolgere al di là del semplice corpo militante della Cub. Compito dei militanti della Cub è fare chiarezza e propagandare il peggioramento che porterà questa legge tra i lavoratori, cercare di aggregare su questa tematica specifica più lavoratori e spezzoni sindacali per dare battaglia, in quanto gli aspetti legali, che peraltro sono importanti (e a ciò va l’idea di creare in ogni sede urbana Cub degli uffici legali per far fronte alla legge), non saranno certamente sufficienti per respingere la legge. Su questo fronte occorre il lavoro politico sindacale dell’organizzazione Cub assieme ai lavoratori e alle masse, perché possa cambiare nel paese quel vento reazionario che ha determinato la nascita di una legge così schiavista e tutta a beneficio dei padroni, come è la Legge Biagi.

Ceccoli Silvano