www.resistenze.org - proletari resistenti - lavoro - 15-05-05

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Dallo Statuto alla flessibilità


1. Domande sullo statuto

A 35 anni dall'emanazione è il caso di chiedersi quale sia stato il significato dello statuto dei diritti dei lavoratori, quale la tenuta e quale il grado di applicazione nell'epoca attuale della flessibilità.

2. Significato dello statuto e infondatezza delle critiche

Una riflessione sul significato dello statuto dovrebbe volgersi da un lato a comprendere l'enorme importanza che esso ha avuto nell'affermazione dei principi fondamentali della costituzione in materia di lavoro; dall'altro a capire i nessi tra statuto ed economia, soprattutto in considerazione delle critiche che allo statuto sono state rivolte nella seconda metà degli anni 70 come una delle cause della crisi economica di quegli anni.

Per quanto riguarda il primo punto, una volta spentesi le punte polemiche dell'estremismo di sinistra, che vedeva nello Statuto uno strumento del rafforzamento del sindacato confederale nei confronti dello spontaneismo di base, lo Statuto si è mostrato uno strumento efficace per la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori occupati e della valorizzazione dell'attività confederale, compreso lo sciopero, a sostegno della contrattazione collettiva sia di categoria che sindacale. L'intera legge 300, la struttura e la filosofia che la sorreggono, ha costituito de jure diga possente all'uso delle innovazioni teso al  dominio sui lavoratori. ( Ure, Filosofia delle Macchine ). E' indubbio che l'imponente Movimento dei Consigli e di democrazia Consiliare sviluppatisi in Italia in quegli anni, trovano nella legge 300 stimolo e difesa.

Il risultato è un vasto movimento di democrazia politica che attraversa il Paese,  con la formazione di una vasta leva di quadri ed un'alta coscienza civile e democratica che arricchisce e permea le coscienze, la cultura, la società.

Il grado di democrazia sui luoghi di lavoro, il grado della dignità che qui l'uomo raggiunge segna in maniera incontrovertibile il grado di democrazia del Paese.
Questo ha costituito un importante, e decisivo, arricchimento della società, cementando le basi della democrazia italiana, ancora nel guado negli anni Sessanta: si pensi al caso Segni, la P2 e poi la stagione delle stragi e del terrorismo, che trovano proprio ed esattamente nelle fabbriche ed in tutti i luoghi di lavoro, in questa nuova coscienza civile e democratica diga contro cui si sono infranti consentendo alla Democrazia italiana di proseguire il suo cammino costituzionale.

Con riferimento al secondo aspetto si sono rivelate del tutto infondate e pretestuose le polemiche sollevate dal mondo imprenditoriale che indicava nelle norme garantiste dello statuto, considerate rigide, la causa della crisi economica di quel periodo; crisi che viceversa affondava le sue radici nella situazione petrolifera di quegli anni, con forti ripercussioni sulla situazione economica in Italia.

In realtà, l'accusa già si collocava nella logica, portata all'esasperazione dalle attuali tesi neo-liberiste, della contrapposizione tra lavoratori occupati e lavoratori disoccupati, tra insiders e outosiders, come se il garantismo a favore dei lavoratori occupati fosse la causa della riduzione dell'occupazione, cui porre rimedio con massicce dosi di flessibilità e quindi di precariato. Non è stata fornita alcuna prova che la tutela dei lavoratori occupati, compresa la stabilità, abbia determinato un aumento della disoccupazione. Se ha dato luogo ad un incremento dell'occupazione, ciò ha riguardato il lavoro precario e sottoretribuito, con la creazione dì una massa di lavoratori poveri, come dimostrato da importanti indagini sociologiche in America sui workingpoors.

3. La tenuta dello statuto

Negli anni 80 e 90 lo Statuto ha mantenuto la forza di garanzia non soltanto dei lavoratori occupati, ma anche dei lavoratori disoccupati, con forme d'incentivazione dell'occupazione e di sostegno alla produzione che trovavano nello Statuto il preciso punto di riferimento, anche per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali.

L'attività sindacale in azienda ha ricevuto un impulso anche attraverso il referendum dell' 11 giugno del 1995 che eliminò la rappresentatività meramente derivata, allargando la cerchia dei sindacati nell'ambito dei quali possono costituirsi le rappresentanza sindacali aziendali e delle rappresentanze sindacali unitarie, secondo le disposizioni degli accordi interconfederali del 1993 e del 1999.

Se alcune norme dello Statuto sono state interpretate in maniera più elastica, come l’art. 13 in materia di mutamento delle mansioni, e sì è parlato delle "rughe" dello statuto, altre norme hanno retto bene, come l'art. 18 sulla stabilità reale del posto di lavoro che, nonostante la scarsa effettività della reintegra, ha per il momento resistito a diverse ipotesi di riforma, assumendo il valore di norma base per il riconoscimento dì tutti gli altri diritti dei lavoratori, dalla retribuzione sufficiente alla parità di trattamento, contro ogni discriminazione, fino ai diritti sindacali; valore che è stata la ragione portante della resistenza al referendum abrogativo proposto dai radicali.

E' contestuale l'onda d'urto possente che si è abbattuta, e continua ad abbattersi, sulla legge 300, sullo Statuto dei Lavoratori. Le innovazioni degli anni Ottanta e Novanta impattano sulla legge 300, che ne convogliava ed indirizzava spinte, sviluppi e potenzialità. Si è cercato di aggirare il nocciolo duro: opposizione tra innovazione da una parte e dall'altra dignità dell'uomo, del cittadino e del lavoratore  (che è poi la quintessenza, anche se non coscienza, dell'intero movimento anti-globalizzazione) con le teorie dei diversi lavori fino a configurare una nuova Carta dei Lavori o uno Statuto dei Lavori, che pongono l'accento sui "lavori" e non sul "lavoratore-uomo, lavoratore-cittadino". Si è voluto, cioè, far dipendere dalle "diversità" delle forme del lavoro la validità ed opportunità della legge 300 ed in nome di tali "diversità" una nuova legge che punta, per l'appunto, sui lavori.
Il core business di tali teorie è costituito appunto dal far saltare quell'opposizione, la Dignità dell'Uomo, del cittadino e del lavoratore, e consentire la libera "espansione" all'innovazione e la dignità ridisegnarsi sugli assi di tali innovazioni; ossia la dignità funzione dell'innovazione; ossia la dignità variabile delle istanze di una determinata linea di sviluppo ed applicazione delle innovazioni. Innovazione è il valore, Dignità è funzione di questo Valore.

4. Riduzione della forza dì garanzia dello statuto nei regime della flessibilità

La terza domanda alla quale rispondere è quella del grado attuale di applicazione dello stato oggi, in presenza della flessibilità esasperata e senza tutela introdotta dal governo di centro destra; in connessione occorre chiedersi quale sia il rapporto tra Statuto e flessibilità.
Lo Statuto conserva la sua forza di tutela, contro ogni tentativo di eliminarne l'inderogabilità in pejus, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato, di solito i lavoratori di età superiore ai quaranta, quelli assunti negli anni passati, oltre che nella pubblica amministrazione con rapporti di lavoro privatizzati.
Tuttavia, la maggioranza delle assunzioni oggi avviene con contratti atipici, quali il lavoro a termine, il lavoro a part time, il lavoro somministrato, i contratti a finalità formative, compresa l'ambìgua figura del contratto d'inserimento, senza parlare dei contratti, fortunatamente di scarsa attuazione, del lavoro a chiamata o a prestazioni ripartite. I contratti atipici comportano l'esclusione dell'applicazione di norme che garantiscono la stabilità, ed è questa la ragione per la quale la confindustria ha di recente affermato di non essere interessata all'abrogazione o alla modifica dell'art 18.

Ma anche le altre norme dello statuto trovano scarsa applicazione in quanto esse presuppongono la stabilità del posto di lavoro, esclusa per definizione dai contratti atipici, che producono precarietà fino al lavoro nero. Espressione massima di questa iper-tutela delle imprese sono, a parte la somministrazione di mano d'opera anche a tempo indeterminato, le disposizioni sull'esternalizzazione, attraverso gli istituti dell'appalto e del trasferimento di parte dell'azienda; i quali consentono alle imprese di esercitare soltanto le attività principali, care business, con riduzione dei costi di transazione, comparati con quelli di organizzazione. Le altre attività vengono trasferite su imprese più piccole, che agiscono normalmente a favore esclusivo delle imprese esternalizzanti, anche con organizzazione della sola mano d'opera e l'aggiunta del know how, la forza economica di queste imprese è minima, con un basso numero di dipendenti in modo da precludere l'applicazione di norme di tutela, a partire dall'art. 18 e dalla legge sui licenziamenti collettivi e dalle norme dello Statuto sull'attività sindacale in azienda, che richiedono un più alto numero di dipendenti.

5. Alcune considerazioni sulle teorie neo-liberiste

La più superficiale e distratta analisi comparata dei processi industriali in Italia ed Inghilterra, Usa e Germania del periodo 1980-2000 mostra in chiaro tutto il valore svolto dallo Statuto dei Lavoratori, che ha regolamentato le innovazioni scientifiche e tecnologiche dentro il quadro costituzionale della dignità dell'Uomo del cittadino e del Lavoratore.
Le teorie neo-liberiste  costituiscono evidente legittimazione ideologica del tentativo di destrutturazione della legge 300. Il fuoco di sbarramento tenta, maldestramente, di occultare un dato: incapacità del sistema di rinnovarsi a tutto campo, risultando così bloccato nei suoi stessi meccanismi fondamentali di riproduzione, di esistenza.

Cerca di superare tale blocco attuando una pressione sconsiderata, ed in definitiva controproducente, sul lato della "libertà", ossia sul lato dell'avere "mano libera", ossia dal lato del lavoro. Gli anni Novanta e la stessa situazione negli Usa, in Gran Bretagna ed in Germania mostrano ampiamente tutta l'inconsistenza di tale scelta ed all'inverso mostra come la via maestra è quella di assumere come asse la Dignità dell'Uomo-cittadino e lavoratore, e di disegnare le innovazione dentro questa, dentro i principi della legge 300.
Le innovazione introdotte richiedono tutta un'altra impostazione e ben altri assi cartesiani di riferimento entro cui deve avvenire il processo di produzione; ossia tutto un altro rapporto Uomo-tecnica, Uomo-Scienza; altra e ben più complessa teoria economica che non l'attuale, decisamente resa obsoleta dalle innovazioni introdotte.

Il cosiddetto "neoliberismo" è il raschiare il fondo del barile dell’attuale teoria economica dal lato peggiore, una assai male inteso "laisser faire", dopo averlo ridotto a mito, a "ideologia". Uno studio, anche superficiale, della società industriale del periodo 1840-1870 mostra tutto il travaglio della società industriale nel transitare ad un livello più alto del processo produttivo capitalistico: le 10 ore di lavoro e le innovazioni che questo comporterà.

Ancora di più il periodo 1900-1930, ossia la transizione al modello fordista, la resistenza ad esso, le otto ore, ecc. L'esperienza consolidata dimostra che chi vi si oppose ne pagò in termini di sviluppo per giungervi lo stesso, ma quando oramai la spinta propulsiva di tali innovazioni si era esaurita.
Esperienza consolidata dimostra come queste due fasi non hanno costituito affatto nella storia della società industriale e della società più in generale un impoverimento, ma un arricchimento; hanno costituito un impulso forte, uno stimolo possente allo stesso sviluppo scientifico e tecnologico su altre e diverse coordinate ed una più alta produzione della ricchezza sociale ed a caduta un rinnovamento profondo della società e delle coscienze.