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Dallo Statuto alla
flessibilità
1. Domande sullo statuto
A 35 anni dall'emanazione è il caso di chiedersi quale sia stato il significato
dello statuto dei diritti dei lavoratori, quale la tenuta e quale il grado di
applicazione nell'epoca attuale della flessibilità.
2. Significato dello statuto e infondatezza delle critiche
Una riflessione sul significato dello statuto dovrebbe volgersi da un lato a
comprendere l'enorme importanza che esso ha avuto nell'affermazione dei
principi fondamentali della costituzione in materia di lavoro; dall'altro a
capire i nessi tra statuto ed economia, soprattutto in considerazione delle
critiche che allo statuto sono state rivolte nella seconda metà degli anni 70
come una delle cause della crisi economica di quegli anni.
Per quanto riguarda il primo punto, una volta spentesi le punte polemiche
dell'estremismo di sinistra, che vedeva nello Statuto uno strumento del
rafforzamento del sindacato confederale nei confronti dello spontaneismo di
base, lo Statuto si è mostrato uno strumento efficace per la tutela dei diritti
fondamentali dei lavoratori occupati e della valorizzazione dell'attività
confederale, compreso lo sciopero, a sostegno della contrattazione collettiva
sia di categoria che sindacale. L'intera legge 300, la struttura e la filosofia
che la sorreggono, ha costituito de jure
diga possente all'uso delle innovazioni teso al dominio sui lavoratori. ( Ure, Filosofia delle Macchine ). E'
indubbio che l'imponente Movimento dei Consigli e di democrazia Consiliare
sviluppatisi in Italia in quegli anni, trovano nella legge 300 stimolo e
difesa.
Il risultato è un vasto movimento di democrazia politica che attraversa il
Paese, con la formazione di una vasta
leva di quadri ed un'alta coscienza civile e democratica che arricchisce e
permea le coscienze, la cultura, la società.
Il grado di democrazia sui luoghi di lavoro, il grado della dignità che qui
l'uomo raggiunge segna in maniera incontrovertibile il grado di democrazia del
Paese.
Questo ha costituito un importante, e decisivo, arricchimento della società,
cementando le basi della democrazia italiana, ancora nel guado negli anni
Sessanta: si pensi al caso Segni, la P2 e poi la stagione delle stragi e del
terrorismo, che trovano proprio ed esattamente nelle fabbriche ed in tutti i
luoghi di lavoro, in questa nuova coscienza civile e democratica diga contro
cui si sono infranti consentendo alla Democrazia italiana di proseguire il suo
cammino costituzionale.
Con riferimento al secondo aspetto si sono rivelate del tutto infondate e
pretestuose le polemiche sollevate dal mondo imprenditoriale che indicava nelle
norme garantiste dello statuto, considerate rigide, la causa della crisi
economica di quel periodo; crisi che viceversa affondava le sue radici nella
situazione petrolifera di quegli anni, con forti ripercussioni sulla situazione
economica in Italia.
In realtà, l'accusa già si collocava nella logica, portata all'esasperazione
dalle attuali tesi neo-liberiste, della contrapposizione tra lavoratori
occupati e lavoratori disoccupati, tra insiders e outosiders, come
se il garantismo a favore dei lavoratori occupati fosse la causa della
riduzione dell'occupazione, cui porre rimedio con massicce dosi di flessibilità
e quindi di precariato. Non è stata fornita alcuna prova che la tutela dei
lavoratori occupati, compresa la stabilità, abbia determinato un aumento della
disoccupazione. Se ha dato luogo ad un incremento dell'occupazione, ciò ha
riguardato il lavoro precario e sottoretribuito, con la creazione dì una massa
di lavoratori poveri, come dimostrato da importanti indagini sociologiche in
America sui workingpoors.
3. La tenuta dello statuto
Negli anni 80 e 90 lo Statuto ha mantenuto la forza di garanzia non soltanto
dei lavoratori occupati, ma anche dei lavoratori disoccupati, con forme
d'incentivazione dell'occupazione e di sostegno alla produzione che trovavano
nello Statuto il preciso punto di riferimento, anche per quanto riguarda gli
ammortizzatori sociali.
L'attività sindacale in azienda ha ricevuto un impulso anche attraverso il
referendum dell' 11 giugno del 1995 che eliminò la rappresentatività meramente
derivata, allargando la cerchia dei sindacati nell'ambito dei quali possono
costituirsi le rappresentanza sindacali aziendali e delle rappresentanze
sindacali unitarie, secondo le disposizioni degli accordi interconfederali del
1993 e del 1999.
Se alcune norme dello Statuto sono state interpretate in maniera più elastica,
come l’art. 13 in materia di mutamento delle mansioni, e sì è parlato delle
"rughe" dello statuto, altre norme hanno retto bene, come l'art. 18
sulla stabilità reale del posto di lavoro che, nonostante la scarsa effettività
della reintegra, ha per il momento resistito a diverse ipotesi di riforma,
assumendo il valore di norma base per il riconoscimento dì tutti gli altri
diritti dei lavoratori, dalla retribuzione sufficiente alla parità di
trattamento, contro ogni discriminazione, fino ai diritti sindacali; valore che
è stata la ragione portante della resistenza al referendum abrogativo proposto
dai radicali.
E' contestuale l'onda d'urto possente che si è abbattuta, e continua ad
abbattersi, sulla legge 300, sullo Statuto dei Lavoratori. Le innovazioni degli
anni Ottanta e Novanta impattano sulla legge 300, che ne convogliava ed
indirizzava spinte, sviluppi e potenzialità. Si è cercato di aggirare il
nocciolo duro: opposizione tra innovazione da una parte e dall'altra dignità
dell'uomo, del cittadino e del lavoratore
(che è poi la quintessenza, anche se non coscienza, dell'intero
movimento anti-globalizzazione) con le teorie dei diversi lavori fino a
configurare una nuova Carta dei Lavori o uno Statuto dei Lavori, che pongono
l'accento sui "lavori" e non sul "lavoratore-uomo,
lavoratore-cittadino". Si è voluto, cioè, far dipendere dalle
"diversità" delle forme del lavoro la validità ed opportunità della
legge 300 ed in nome di tali "diversità" una nuova legge che punta,
per l'appunto, sui lavori.
Il core business di tali teorie è costituito appunto dal far saltare
quell'opposizione, la Dignità dell'Uomo, del cittadino e del lavoratore, e
consentire la libera "espansione" all'innovazione e la dignità
ridisegnarsi sugli assi di tali innovazioni; ossia la dignità funzione
dell'innovazione; ossia la dignità variabile delle istanze di una determinata
linea di sviluppo ed applicazione delle innovazioni. Innovazione è il valore,
Dignità è funzione di questo Valore.
4. Riduzione della forza dì garanzia dello statuto nei regime della
flessibilità
La terza domanda alla quale rispondere è quella del grado attuale di
applicazione dello stato oggi, in presenza della flessibilità esasperata e
senza tutela introdotta dal governo di centro destra; in connessione occorre
chiedersi quale sia il rapporto tra Statuto e flessibilità.
Lo Statuto conserva la sua forza di tutela, contro ogni tentativo di eliminarne
l'inderogabilità in pejus, a favore dei lavoratori a tempo
indeterminato, di solito i lavoratori di età superiore ai quaranta, quelli
assunti negli anni passati, oltre che nella pubblica amministrazione con
rapporti di lavoro privatizzati.
Tuttavia, la maggioranza delle assunzioni oggi avviene con contratti atipici,
quali il lavoro a termine, il lavoro a part time, il lavoro
somministrato, i contratti a finalità formative, compresa l'ambìgua figura del
contratto d'inserimento, senza parlare dei contratti, fortunatamente di scarsa
attuazione, del lavoro a chiamata o a prestazioni ripartite. I contratti
atipici comportano l'esclusione dell'applicazione di norme che garantiscono la
stabilità, ed è questa la ragione per la quale la confindustria ha di recente
affermato di non essere interessata all'abrogazione o alla modifica dell'art
18.
Ma anche le altre norme dello statuto trovano scarsa applicazione in quanto
esse presuppongono la stabilità del posto di lavoro, esclusa per definizione
dai contratti atipici, che producono precarietà fino al lavoro nero.
Espressione massima di questa iper-tutela delle imprese sono, a parte la
somministrazione di mano d'opera anche a tempo indeterminato, le disposizioni
sull'esternalizzazione, attraverso gli istituti dell'appalto e del
trasferimento di parte dell'azienda; i quali consentono alle imprese di
esercitare soltanto le attività principali, care business, con riduzione
dei costi di transazione, comparati con quelli di organizzazione. Le altre
attività vengono trasferite su imprese più piccole, che agiscono normalmente a
favore esclusivo delle imprese esternalizzanti, anche con organizzazione della
sola mano d'opera e l'aggiunta del know how, la forza economica di
queste imprese è minima, con un basso numero di dipendenti in modo da
precludere l'applicazione di norme di tutela, a partire dall'art. 18 e dalla
legge sui licenziamenti collettivi e dalle norme dello Statuto sull'attività
sindacale in azienda, che richiedono un più alto numero di dipendenti.
5. Alcune considerazioni sulle
teorie neo-liberiste
La più superficiale e distratta analisi comparata dei processi industriali in
Italia ed Inghilterra, Usa e Germania del periodo 1980-2000 mostra in chiaro
tutto il valore svolto dallo Statuto dei Lavoratori, che ha regolamentato le
innovazioni scientifiche e tecnologiche dentro il quadro costituzionale della
dignità dell'Uomo del cittadino e del Lavoratore.
Le teorie neo-liberiste costituiscono
evidente legittimazione ideologica del tentativo di destrutturazione della
legge 300. Il fuoco di sbarramento tenta, maldestramente, di occultare un dato:
incapacità del sistema di rinnovarsi a tutto campo, risultando così bloccato
nei suoi stessi meccanismi fondamentali di riproduzione, di esistenza.
Cerca di superare tale blocco attuando una pressione sconsiderata, ed in
definitiva controproducente, sul lato della "libertà", ossia sul lato
dell'avere "mano libera", ossia dal lato del lavoro. Gli anni Novanta
e la stessa situazione negli Usa, in Gran Bretagna ed in Germania mostrano
ampiamente tutta l'inconsistenza di tale scelta ed all'inverso mostra come la
via maestra è quella di assumere come asse la Dignità dell'Uomo-cittadino e
lavoratore, e di disegnare le innovazione dentro questa, dentro i principi
della legge 300.
Le innovazione introdotte richiedono tutta un'altra impostazione e ben altri
assi cartesiani di riferimento entro cui deve avvenire il processo di
produzione; ossia tutto un altro rapporto Uomo-tecnica, Uomo-Scienza; altra e
ben più complessa teoria economica che non l'attuale, decisamente resa obsoleta
dalle innovazioni introdotte.
Il cosiddetto "neoliberismo" è il raschiare il fondo del barile
dell’attuale teoria economica dal lato peggiore, una assai male inteso
"laisser faire", dopo averlo ridotto a mito, a "ideologia".
Uno studio, anche superficiale, della società industriale del periodo 1840-1870
mostra tutto il travaglio della società industriale nel transitare ad un
livello più alto del processo produttivo capitalistico: le 10 ore di lavoro e
le innovazioni che questo comporterà.
Ancora di più il periodo 1900-1930, ossia la transizione al modello fordista,
la resistenza ad esso, le otto ore, ecc. L'esperienza consolidata dimostra che
chi vi si oppose ne pagò in termini di sviluppo per giungervi lo stesso, ma
quando oramai la spinta propulsiva di tali innovazioni si era esaurita.
Esperienza consolidata dimostra come queste due fasi non hanno costituito
affatto nella storia della società industriale e della società più in generale
un impoverimento, ma un arricchimento; hanno costituito un impulso forte, uno
stimolo possente allo stesso sviluppo scientifico e tecnologico su altre e
diverse coordinate ed una più alta produzione della ricchezza sociale ed a
caduta un rinnovamento profondo della società e delle coscienze.