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Democrazia sindacale in fabbrica

Gigliola Corradi * | ful-lav.it

17/02/2015

Questa analisi riguarda lo stato attuale della democrazia sindacale in fabbrica dopo le modificazioni operate con gli accordi della triade sindacale con confindustria.

Un primo elemento da valutare è la rilevanza di tali accordi sul piano legislativo. In parole più semplici dobbiamo rispondere alla domanda: ma gli accordi tra le parti possono, comunque, violare il disposto legislativo? Ancora più semplicemente: possono gli accordi tra la triade e confindustria violare norme  della L. 300 del 1970 meglio conosciuta come "Statuto dei lavoratori o, persino, la Costituzione ? La risposta scolastica sarebbe molto semplice: NO. Nessun accordo tra le parti può violare la legge o modificarla in quanto essa è fonte primaria dell'ordinamento  soggetta soltanto alle norme costituzionali o a legge posteriore abrogatrice e quindi, tantomeno violare o contrastare norme Costituzionali. (il concetto è molto semplificato ma non distorce la sostanza).

Vi è, però, un pericoloso e tuttora vigente, precedente che andrebbe ben analizzato e portato davanti alla Corte Costituzionale per i suoi macroscopici profili di illegittimità. Stiamo parlando dell'art. 8 del DL 138 del 2011 (Ministro del lavoro  l'ineffabile Sacconi) convertito in L. 148 del 2011 il quale recita:

Art. 8. Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

2. le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

d) alla disciplina dell'orario di lavoro;

e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese Le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

2 bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. analizziamo comma per comma questo mostro giuridico che sta alla base di tutta la legislazione devastante del diritto del lavoro e, soprattutto delle garanzie costituzionali, che è seguita.

Il primo comma recepisce senza pudore e, anzi, con malcelata enfasi, lil primo accordo della triade con confindustria,che, come già avevamo ben chiarito con il nostro commento all'accordo del 10 Gennaio 2014, reintroduceva, in modo smaccatamente surrettizio, il comma 1 dell'art. 19 Dello statuto dei lavoratori  sulla rappresentanza sindacale  abrogato dal referendum popolare del 1995. Non solo! il primo comma dell'art. 8 della L. 148 del 2011 sancisce che gli accordi aziendali e territoriali firmati dalla triade avranno valoreerga omnes e cioè dovranno essere applicti a tutti i lavoratori siano essi aderenti o meno ad altro sindacato.

Quì si porrebbe l'annoso problema posto dall'art. 39 della Costituzione, mai attuato soprattutto per volere di Cisl e Uil, e per condiscendenza  dalla CGIL, che, al quarto comma prevederebbe: I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Ma i sindacati, come sopra specificato, non hanno  mai accettato la registrazione per cui i loro accordi non hanno valore erga omnes  ma vengono normalmente applicati a tutti  i lavoratori perchè confindustria li applica a tutte le aziende ad essa aderenti che sono la stragrande maggioranza nelle varie categorie del privato.

Ora, la novità introdotta dall'art. 8 sta proprio nell'estensione "ex lege" dell'efficacia contrattuale erga omnes. Può una legge, fonte secondaria rispetto   alla normativa costituzionale, derogare in mancanza di una specifica riserva di legge? No, ecco una prima violazione costituzionale.

Nella seconda parte del primo comma dell'art. 8 della L. 148 del 2011, si  precisano le funzioni delle cosiddette "specifiche intese" che saranno oggetto della contrattazione.

Nel secondo  comma dell'art. 8 della L. 148 del 2011 si atttua un ulteriore strappo al sistema vigente a quella data, attribuendo alla contrattazione  di prossimità e aziendale, cioè di secondo livello, la disciplina di materie che, da sempre, sono appannaggio della contrattazione collettiva nazionale perchè regolano i meccanismi dell'intero rapporto di lavoro compresi i licenziamenti.

Questo secondo comma è un regalo particolarmente ambito e gradito alla Cisl che da almeno quindici anni chiede di portare la contrattazione di secondo livello a sostituire quella di primo livello che dovrebbe rimanere una semplice "cornice", distruggendone così la forza e minando l'unità dei lavoratori.Potremmo dire che questi concetti ci hiariscono la metamorfosi involutiva del concetto di sindacato in cui viene abbandonato il profilo della rappresentanza a favore di quello più anodino della mediazione che trasformerà, in un prossimo futuro,  le associazioni sindacali, unitariamente considerate, in organismi di certificazione più formale che sostanziale dei singoli rapporti di lavoro in un  sistema in cui si tornerà alla norma della contrattazione individuale sempre meno standardizzata e all'eccezione della contrattazione collettiva seppure di secondo livello.

Ma torniamo all'analisi dell'art. 8. Rimaniamo nel secondo comma per rilevarela portata devastante di questa disposizione legislativa e cioè l'affidamento alla contrattazione delle "specifiche intese" la disciplina anche dei licenziamenti individuali che scardina l'art. 18 dello Statuto dei lavortori e che permetterà alla "ministrina piangente" Fornero di procedere allo smantellamento  quasi definitivo dell'art. 18.  Per fortuna dell'incauto legislatore perchè, comunque, non avrebbe potuto considerarsi legittima, per semplice pattuizione delle parti la modifica delle disposizioni dell'art. 18 della L. 300 del 1970 per le motivazioni sopra specificate.

Ma il capolavoro  da azzeccagarbugli operato nell'art. 8 è costituito dal comma 2 bis laddove si tende a chiarire senza alcun pudore, remora o  dubbio che:

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Come si può conciliare il" rispetto della Costituzione…" con  la previsione che: "

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2…..". Il diavolo e l'acqua santa! probabilmente Sacconi o chi per esso pensava già alle "larghe intese" facendo convivere la Costituzione con le deroghe che l'avrebbero violata.

Il terzo comma Non fa che ribadire la centralità dell'accordo del 28 giugno tra la triade e Confindustria stabilendo un prima e un dopo come se fosse un riferimento storico epocale come a.C e d. C. prevedendo che il dopo accordo, per quanto riguardava l'efficacia erga omnes della contrattazione precedente, salvo approvazione della maggioranza dei lavoratori, avrebbe costituito il nuovo corso    del diritto del lavoro. Ci si può chiedere, a questo punto, chi abbia partorito un simile mostro, quali competenze sul piano giuridico avesse costui ,  se fosse stato il caso  di gridare come a roma "levateje er vino!"  o consigliare all'ineffabile di cambiare pusher  ma la domanda più sensata è: perchè questa mostruosità è legge firmata e sottoscritta nonchè promulgata da un presidente della Repubblica che della Costituzione  e del suo rispetto dovrebbe essere garante? e Perchè nessuno è riuscito a costruire un ricorso   di illegittimità costituzionale? Ma soprattutto: perchè è stata accantonata da tutti l'idea di chiedere un referendum di abrogazione di tale norma? Questo ce lo si poteva aspettare dalla triade per la quale l'articolo era stato concepito ma il silenzio assordante del resto della galassia delle sigle di base e dei vari movimenti e partitini  che le sostengono o resti di antiche formazioni della sinistra è scandaloso.

Soprattutto perchè non hanno capito che questa disposizione era il pilastro portante di tutto ciò che sarebbe venuto dopo dalla Fornero a Renzi che su questo pilastro hanno costruito lo smantellamento totale dello Statuto  e dell'intero impianto del diritot del lavoro culminato nella controriforma del lavoro ( che mi  rifiuto di chiamare Jobbs Act per rispetto alla lingua italiana e alla sostanza delle cose).

La mia analisi proseguirà con lo Statuto dei lavoratori e con approfondimento del rapporto tra Costituzione e lavoro. alla prossima puntata.

Saluti comunisti.

* Giliola Corradi,  Scudo Legale Popolare




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