Il testo del rinnovato contratto nazionale commercio e terziario vede un'alba tragica.
La regolamentazione sulla flessibilità dell'orario non salvaguarda solamente il plusvalore del capitalista commerciale: gli regala una grossa fetta di plusvalore aggiuntivo a costo zero.
Da aprile 2015, in periodo di picchi lavorativi, viene garantita al padrone la facoltà di pretendere ore di lavoro aggiuntivo obbligatorio oltre il normale monte ore settimanale di lavoro, e tutto ciò senza dover retribuire il lavoratore con la maggiorazione prevista per gli straordinari.
L'articolo 125 comma 1 del contratto rinnovato stabilisce che
"per far fronte alle variazioni di intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane"
Le diverse imprese commerciali organizzano il lavoro dei dipendenti in diversi regimi di orario settimanale (40 ore oppure 39 o 38 ore con assorbimento nella riduzione d'orario rispettivamente di ben 36 o 72 ore di permessi retribuiti).
Ora potranno richiedere in modo obbligatorio di lavorare sino a 44 ore alla settimana, per ben 16 settimane all'anno, un quarto dell'anno lavorativo! Nel periodo di alta disoccupazione, al fine di garantire le possibilità di maggiori profitti per il padrone durante periodi di alta affluenza dei consumatori, invece di stimolare ulteriore occupazione, si consente di sfruttare maggiormente i dipendenti presenti. Tutto ciò senza pagare una lira di straordinario!
Sempre l'art. 125 dispone al quinto comma che
"i lavoratori interessati (dalla flessibilità n.d.r.) percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale"
Si viene quindi pagati con lo stesso prezzo, anche quando aggiungiamo una o due ore in più al già pesante orario quotidiano del defatigante lavoro del settore commercio. Una o due ore che consentono al padrone una rilevante quota di extraprofitti lucrata sul solo sfruttamento dei suoi dipendenti.
Le ore aggiuntive danno solamente diritto ad una corrispondente riduzione d'orario da applicarsi in altri peridodi dell'anno (in "periodi di minore intensità lavorativa" a mente dell'art. 125 co. 3), quando il padrone vede assottigliarsi il tasso dei suoi extraprofitti e sogna di non pagare o di lasciare a casa una frazione dei suoi dipendenti, sfruttando all'osso un numero minore per la gestione del punto vendita.
Il maggiore sfruttamento di tutti i lavoratori durante i periodi di picco si accompagnerà dunque allo sfruttamento "all'osso" di quei dipendenti che rimarranno a gestire il punto vendita in numero minore, al fine di compensare le riduzioni d'orario dovute.
Ma non basta mai!
Nella contrattazione di secondo livello, gli articoli 126 e 127 rinnovati prevedono che il superamento dell'orario settimanale possa estendersi addirittura sino a 48 ore alla settimana per 24 settimane. Correttamente commenta chi afferma che per la metà dell'anno si lavorerà con gli orari del 1923. In questo caso le ore aggiuntive saranno "restituite" senza pagamento dello straordinario per metà con riposi compensativi contabilizzati nella banca ore. Usufruiti pertanto quando il signor padrone comanderà.
Di notevole creatività servile la previsione del demansionamento anticipato dei proletari disoccupati.
Se il Jobs Act ha dato cittadinanza al licenziamento facile (e quindi all'ingresso di un futuro numero di disoccupati da "flessibilità in uscita", oltre a quelli ordinari) e al "demansionamento libero" dei dipendenti, i sindacati concertativi del settore commercio, ampliano il potere della legge di schiavitù renziana, consentendo che il disoccupato possa venire assunto con due qualifiche al di sotto della mansione effettivamente svolta.
Ciò è fortemente significativo, laddove si osservi che anche l'apparato settoriale della CGIL (la FILCAMS) ha finito per accettare una simile caporetto dei diritti dei propri rappresentati, nonostante nelle passate occasioni avesse rifiutato la condivisione di contratti collettivi di settore molto meno distruttivi.
In casa CGIL, se da un lato si manifesta un'opposizione più verbale che reale all'introduzione del Jobs Act, dall'altro si finisce per essere i migliori alleati della sua applicazione, ampliando i diritti di sfruttamento e demansionamento che pudicamente si contrabbanda come "flessibilità" ovvero "flessibilità in entrata", quando non si fornisce un potente destro alla libertà di licenziale, come avviene nel rinnovo dei contratti del settore bancario, dei quali avremo modo in seguito di parlare in senso più approfondito.
Dietro al danno si intravede la lungimiranza del marxismo leninismo nel descrivere un ruolo che a distanza di molti anni continua a non essere mutato ed a rivestire importanza fondamentale nella strategia del "divide et impera" posta in essere dai monopoli finanziari ed industriali nella fase suprema del capitalismo. L' "aristocrazia operaia", individuata per primo da Engels in una lettera a Marx del 1852 come «operai perfettamente imborghesiti per la momentanea prosperity», quella parte della classe operaia che, raggiunto un certo benessere economico o sociale, finisce per attuare e favorire gli interessi della borghesia da cui succhia la propria limitata e ristretta prosperità. Il potere del denaro e del capitale consente questa divisione a partire dai rappresentanti di vertice. Scriveva Lenin: «i capi di questa aristocrazia operaia passavano continuamente dalla parte della borghesia, erano mantenuti da questa direttamente o indirettamente».
Calandoci nei rapporti e nelle vicende di oggi, non possiamo evitare di notare come nello stesso contratto del settore commercio, a fronte della resa sui diritti, c'è il contemporaneo potenziamento degli "enti bilaterali territoriali", strutture di potere burocratico ove la continuazione delle strutture e degli apparati sindacali mette solide radici.
Se il Jobs Act è la promanazione degli ufficiali della borghesia, la resa dei diritti da parte delle burocrazie sindacali è l'azione dei caporali, i quali finiscono per essere l'ultimo vettore della disciplina del capitale. Una disciplina che parte da lontano e configura la lotta di classe della borghesia compiuta attraverso le sue strutture giuridiche e sociali che impongono i rapporti di produzione più consoni ai monopoli finanziari ed industriali nazionali ed internazionali. Lo sfruttamento dell'orario di lavoro realizza uno dei punti della lettera di Draghi e Trichet. Merita ricordare quanto enunciato al punto 1 lettera b) e c) di questo testo:
b) C'è anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi al livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. L'accordo del 28 Giugno tra le principali sigle sindacali e le associazioni industriali si muove in questa direzione.
c) Dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi.
Se gli ufficiali dei vari governi italiani si sono dedicati al punto c), lo zelo dei caporali ha permesso una perfetta veicolazione del punto b)
L'episodio del contratto commercio è esemplificativo della situazione di frammentazione e divisione che viene imposta oggi d'imperio alla classe operaia. Diventa oggi evidente come l'organizzazione di un fronte di resistenza non possa prescindere dalla denuncia e dall'allontanamento da quelle strutture sindacali che creano e veicolano questa divisione.
Diventa altrettanto evidente come il superamento di questo isolamento e di questa divisione sia possibile solo in quella piattaforma politica di classe che il Fronte Unitario dei Lavoratori (FUL) si è dato come obiettivo. Nei documenti dell'assemblea nazionale svoltasi il 14 giugno a Torino si enuncia la necessità di "superare le divisioni corporative e di sindacato, ripristinando la solidarietà tra lavoratori di settori diversi e dando, così, forza ed efficacia alle agitazioni ed agli scioperi. Nel FUL, i lavoratori alzeranno il livello della contrattazione ben oltre la difesa del proprio "posto", ben oltre la lotta nella propria fabbrica, contro il proprio padrone e con il proprio sindacato, memori delle tante dolorose prove che ogni forma di concertazione al ribasso e collaborazionismo, ogni accettazione di ulteriori "sacrifici" è perdente nel breve periodo e fatale nel lungo; certi del fatto che ogni forma di frammentazione delle lotte porta all'isolamento ed alla sconfitta." (http://www.ful-lav.it/?page_id=133)
Tornare ad organizzarsi fuori dei sentieri tracciati dalle burocrazie che firmano contratti al ribasso significa però anche collegare la propria condizione al generale meccanismo di sfruttamento messo in piedi dai rapporti di produzione capitalistici: meccanismo di sfruttamento che unisce appunto tutti i lavoratori, anziché dividerli. Solamente lo sfruttamento del lavoro per il profitto plasma ogni divisione sociale e genera tutte le altre contraddizioni.
Tornare ad organizzarsi efficacemente significa altresì meditare ed applicare le forme di lotta le più efficaci possibili, aggredendo il nodo centrale: il modo in cui si produce la ricchezza nella società capitalistica. Senza incidere o mutare questi, nulla di significativo potrà mai cambiare. Incidere direttamente sulla sfera di produzione ha sempre conferito a chi lotta il potere più efficace.
All'interno di questo compito, il supporto fornito dallo Scudo Legale Popolare non può essere quello di un supporto meramente legalista. Lo Scudo Legale Popolare tenta di fornire la protezione ad ogni forma di lotta che i lavoratori potranno considerare efficace ed incidente sulla sfera di produzione e sui suoi rapporti imposti dalla legge.
Potrà alle volte azionare meccanismi legalistici e sfruttare le contraddizioni del sistema, a guisa di grimaldello, oppure per introdurre granelli di sabbia nella macchina dello sfruttamento, ma la prospettiva da mantenere è sempre la medesima: la legge, il diritto e la loro applicazione sono sempre stati il mezzo principale e preferito per garantire la continuità e l'operare dei rapporti di produzione della classe dominante all'interno dello stato borghese, qualunque divenga il contenuto di questi rapporti.
Proprio nell'ambito di quest'ultima prospettiva, un fastidioso granello di sabbia potrebbe essere sfruttato proprio all'interno dell'odiato contratto commercio. L'art. 124, forse per errore o per eccessivo zelo nel "camouflage" di normative perniciose, nel regolare le procedure per l'articolazione dell'orario settimanale dei dipendenti, statuisce che
"L'eventuale variazione dell'articolazione dell'orario in atto, tra quelle previste al precedente art. 121, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda, sarà comunicata almeno trenta giorni prima della sua attivazione dal datore di lavoro ai dipendenti interessati"
Ci si è spinti dunque ad affermare che la realizzazione degli orari settimanali "deve" armonizzare le istanze del "personale". Questo frammento di norma contrattuale potrebbe essere sfruttato per indirizzare vere e proprie istanze collettive e di lotta di cui contrattualmente il datore di lavoro dovrà tenere conto, al di fuori della azione od inazione burocratica di eventuali inadeguate rappresentanze sindacali. Potrebbe essere un punto su cui cominciare a riunire ed organizzare piccoli nodi di resistenza, collegando l'azione di lotta alla necessità di contrastare ed ostacolare i rapporti di produzione.
Se i caporali gracchiano ordini, ci deve essere chi si organizza per contrastarli, eluderli, smascherarli, mostrando il vero volto della flessibilità: lo sfruttamento.
(*) Enzo Pellegrin, Fronte Unitario dei Lavoratori, Scudo Legale Popolare
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