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Vi presentiamo il Jobs act ed i nostri strumenti per contrastarlo

Fronte unitario dei lavoratori (FUL) | ful-lav.it

17/09/2015

Tutto il manuale in formato PDF

Introduzione

Il D.LGS n. 23 del 2015 (più comunemente ma impropriamente denominato Jobs Act) è l'ultimo, in ordine di tempo, di una serie di atti di un processo di destrutturazione del diritto, e non solo del mercato del lavoro, che in Italia si è snodato attraverso varie tappe e che, probabilmente, non si è ancora concluso.

Il fine ultimo è la cancellazione totale del cosiddetto diritto del lavoro inteso come insieme di tutele e garanzie poste a favore del contraente più debole nel rapporto di lavoro. Ciò è reso possibile operando una finzione, tutta ideologica, di parità delle parti del rapporto sul piano contrattuale.

Se le origini ideologiche del fenomeno sopra descritto risalgono agli anni '70 con la scuola di Chicago, che tanti danni ha provocato nelle economie dell' America latina, le cui prassi – poste in essere spesso da governi golpisti ed antipopolari supportati dagli USA – traevano, a loro volta, origine, dalle teorie di Friedman e di Phelps.

A tali teorie si ispirarono le ricette di Reagan negli Stati Uniti e della Thatcher in Gran Bretagna.

In realtà, la destrutturazione delle garanzie sociali in questione non è un effetto di un'ideologia malsana del capitalismo, di un capitalismo "brutto e cattivo" che ha vinto su un capitalismo "accettabile" che permetteva il coinvolgimento delle masse popolari e delle loro istanze di equità sociale nei progetti e nelle finalità produttive.

Gli statuti di libertà del lavoratore furono effetto delle lotte popolari proprio degli anni settanta e furono emanati dalla borghesia capitalista per por fine ed anestetizzare un potenziale sviluppo politico più o meno rivoluzionario che potesse escluderla in tutto od in parte dalla gestione del potere. Anche in tale caso il fenomeno giuridico non perde infatti la sua caratteristica di strumento (questa volta frenante, non oppressivo) della classe dominante per mantenere il monopolio sul potere e conservare quei rapporti di produzione che garantivano comunque l'anarchia produttiva a scopo di profitto.

Quanto è successo in seguito altro non è che l'effetto di lotta di classe dei monopoli borghesi, i quali, ottenuto il disarmo ideologico e pratico delle lotte dei lavoratori, hanno pian piano riconquistato il potere di far venir meno senza danni gli statuti di libertà che un tempo erano stati costretti a concedere e che comunque contenevano pur sempre un contenuto dannoso per i propri profitti. Ciò si è reso possibile grazie alla realizzazione e sviluppo di quelle cinque caratteristiche che Lenin individuò come elementi distintivi dell'imperialismo, inteso come fase suprema del capitalismo: la concentrazione della produzione e del capitale, la fusione del capitale bancario e del capitale industriale e la conseguente formazione di un'oligarchia finanziaria. la liberalizzazione dell'esportazione di capitale, la ripartizione del mondo fra i gruppi monopolistici internazionali, la ripartizione dell'intera superficie terrestre fra grandi potenze imperialiste.

Il motore ideologico proposto si identifica in quella finzione di libertà globale che fu propalata ai popoli ad alle fiaccate masse lavoratrici del mondo capitalista soprattutto dopo il crollo dell'Unione Sovietica: quella liberalizzazione della circolazione di merci, capitali e persone che permetteva e tutelava il realizzarsi delle posizioni di potere dei monopoli finanziari – così divenuti poteri globali. Crollato il contraltare dell'Unione Sovietica, fu facile impadronirsi dell'egemonia culturale sui lavoratori e sulle masse contrabbandando come espansione della posizione di libertà personale e crescita del benessere individuale quegli artifizi che si sono oggi svelati come solide catene.

Non è, qui, il caso di approfondire l'argomento che, peraltro, meriterebbe una vasta e approfondita trattazione per comprendere a fondo i fenomeni attuali. Né possiamo approfondire i riflessi di tale processo evolutivo del capitalismo e le loro conseguenze nel processo evolutivo del continente europeo attraverso le fasi che si sono susseguite con i vari trattati che hanno portato le prime comunità europee a divenire CEE e poi CE fino all'attuale costituzione dell'Unione Europea così come configurata dal Trattato di Lisbona del 2007 entrato in vigore nel 2009, provvedendo a renderle emanazione ed incarnazione, insieme al braccio militare della Nato, del dominio dei monopoli finanziari ed industriali internazionali.

Per capire quale siano le conseguenze di tale fase di sviluppo del capitalismo e del ruolo di UE e nato nell'imposizione dei diktat delle multinazionali è sufficiente, oggi, guardare alla Grecia e alle condizioni imposte a questo Paese per distruggerne, oltre all'economia, anche la dignità di Stato sovrano nonché il sistema democratico, incompatibili con la fase capitalistica che esternano il fenomeno del mercato sovrano, ma in realtà anche dei monopoli che detengono la sovranità sul mercato.

Può essere utile anche una lettura dell'articolo di Prabhat Patnaik "false idee sul neoliberismo" reperibile sul sito RESISTENZE.ORG (http://www.resistenze.org/sito/te/pe/dt/pedtff03-016447.htm).

L'Italia non ha mai rifiutato né tale ideologia né tale influenza di potere e ben presto tutti i governi succedutisi nel Paese dagli anni '90, compresi quelli di centrosinistra, così come le supreme magistrature di volta in volta chiamate ad occuparsene, hanno ratificato e introdotto nell'ordinamento nazionale, attraverso una discutibile interpretazione dell'art. 11 della Costituzione, tutte le imposizioni europee seppure in contrasto con i principi stessi della Carta Costituzionale.

Si è così disgregato il sistema previdenziale pubblico, il sistema sanitario su base universalistica, i servizi pubblici anche quelli essenziali sono stati privatizzati,si è introdotta la modifica all'art. 81 della Costituzione (equilibrio di bilancio) che rende inesigibili i principi fondamentali della Carta e altri potrebbero essere gli esempi come la modifica dell'art. 36 sull'orario di lavoro con le direttive 93104, 200034 e 200388.

Negli anni '90 in Italia due fenomeni incidono sulla svolta imperialista del sistema e del diritto del lavoro: la definitiva autodisgregazione del PCI come partito di riferimento ideologico e di equilibrio delle politiche economiche e sociali, all'indomani della dissoluzione dell'Unione Sovietica, nonché la definitiva trasformazione del sindacato da propulsore di lotte e conquiste anche sul piano giuridico nella posizione dei lavoratori nel rapporto di produzione, a sindacato di concertazione. Infatti nel 1993 il PCI accettò il concetto di "moderazione salariale" (la quale, da misura provvisoria per il contrasto del forte tasso inflattivo, divenne poi parametro contrattuale tuttora operante), nonché la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici e di pubblico interesse, abbandonando persino la fase di rappresentanza succeduta a quella di sindacato di lotta.

Aveva inizio, così, un processo di arretramento lento ma inesorabile della classe operaia, che è arrivato alla situazione di cui oggi stiamo trattando.

Il primo atto di questo percorso a ritroso verso la deregolamentazione del "mercato del lavoro" (il sintagma meriterebbe un approfondimento per comprendere il mutamento operato non solo sul piano sintattico, ma su quello più pregnante dell'ideologia mercantile) è il cosiddetto "pacchetto Treu" L. 196 del 1997, che introduce anche in Italia il lavoro interinale; si riporta così in auge la prassi del caporalato, già vietata dalla legge, e quindi più elegantemente denominata "intermediazione del rapporto di lavoro".

E' l'inizio della precarizzazione e l'inizio della fine del concetto di "lavoro a tempo indeterminato".

Dal 2001, con il secondo governo Berlusconi, si tenta l'attacco al "cuore" della L. 20 Maggio 1970 n. 300, più comunemente conosciuta come "Statuto dei lavoratori", con la proposta di modifica dell'art. 18 sulla tutela contro i licenziamenti illegittimi. Molti di noi ricorderanno ancora con una qualche emozione il 23 Marzo del 2002 quando la CGIL, unico argine alla deriva che sarebbe poi continuata fino ad oggi, portò a Roma più di due milioni di lavoratori bloccando il progetto berlusconiano (ma solo temporaneamente, come ben sappiamo).

La non adesione di CISL e UIL alla protesta non fu atto di dissenso tattico ma, come si vide in seguito, strategico, giacché successivamente le due organizzazioni si prestarono alla firma del "patto per l'Italia", che fallì miseramente proprio per la forza espressa dalla CGIL.

In seguito le cose andarono in altra direzione e la CGIL si allineò, preda della "sindrome dell'isolamento", iniziando un percorso di riavvicinamento alle altre organizzazioni sindacali verso la china che la porterà, ad oggi, alla sua ennesima trasformazione in sindacato di mediazione delle ragioni dell'impresa. Ma questo sarebbe altro capitolo da approfondire.

Nel 2003, dopo l'assassinio di Marco Biagi, Ministro del lavoro Maroni, venne varata la Legge n. 30 che poi divenne D.LGS 2762003 con modifiche marginali e mantenendo l'impianto strutturale della precedente L. 30. A questa pesante ipoteca sul lavoro giovanile e delle nuove assunzioni non vi fu alcuna opposizione reale e concreta da parte sindacale e anzi si introdusse nella contrattazione nazionale la percentualizzazione della precarietà nelle varie categorie imprenditoriali.

La crisi del 2008 (le cui origini e sviluppi non saranno oggetto in questa introduzione di quell'approfondita analisi che meriterebbe) ha avuto anche in Italia forti ripercussioni aggravate anche da una politica di rigore monetario imposta dall'Europa, che esercitava così il suo ruolo proprio di centrale politica dei monopoli finanziari. La crisi ha avuto gravi e profonde ripercussioni in tutti i settori dell'intervento pubblico, politico ed economico che hanno ridotto ancor più, ove ve ne fosse necessità, i margini di un lavoro concepito come strumento di emancipazione, socialmente utile e secondo parametri di dignità e giusta retribuzione, così come previsto dalla Carta Costituzionale.

La contrattazione nazionale è stata sempre più ridotta a strumento secondario rispetto a quella aziendale e, solo in pochi casi, territoriale, frammentando ulteriormente il fronte dei lavoratori già ampiamente indebolito dall'alto tasso di disoccupazione e di precarietà, divenendo, quest'ultima, forma comune del rapporto di lavoro.

Rimanevano ancora due ostacoli per il capitale nello Statuto dei lavoratori: l'Art. 13 (che aveva sostituito l'art.2103 del codice civile), il quale fa espresso divieto di demansionamento da parte del datore di lavoro, divieto tassativo quand'anche vi fosse assenso del lavoratore, e l'art. 18 che prevedeva la tutela reale contro i licenziamenti illegittimi.

Nel primo caso, causa e pretesto la crisi, si introduce negli accordi sindacali la possibilità di demansionamento a salvaguardia del posto di lavoro. Fino ad ora la deroga avveniva solo per accordo, ma nei decreti attuativi della Legge Delega 183 del 2014 è prevista la disciplina di tale istituto in deroga all'art. 13 dello Statuto.

Per quanto riguarda, invece, l'art. 18 esso è stato profondamente modificato e ampiamente derogato dall'art. 8 della L. 148 2011 di conversione del DL 1382011 nell'ultima fase del Governo Berlusconi, ministro del Lavoro Sacconi.

Il compimento dello svuotamento di efficacia reale dell'art. 18 avviene ad opera della L.92 del 2012 denominata "Legge Fornero".

Queste, dunque, le tappe essenziali che hanno portato al D.LGS 232015.

Naturalmente, per dovere di brevità per un'introduzione, non si sono affrontati qui tutti gli aspetti giuridici dell'involuzione normativa, né quelli fondanti dell'involuzione sia ideologica, sia politica che sindacale. Né si è approfondito il ruolo delle istituzioni europee nei profondi mutamenti dello stato sociale, economico e politico del nostro paese.

Ci ripromettiamo di lavorare a questi aspetti, con un più largo spettro di collaborazioni, nei prossimi mesi, approfondendo l'analisi del quadro normativo anche alla luce dei decreti attuativi.


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