www.resistenze.org - osservatorio - europa - politica e società - 28-05-09 - n. 276

Proponiamo uno studio non recente ma ancora attuale
 
Istituto di Studi Comunisti Karl Marx – Friedrich Engels
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Lettere dell’Istituto 8.2
 
Il processo di unità europea
 
Parte Prima
Parte Seconda
 
La struttura dell’Unione Europea
 
Dopo questa disamina generale, passiamo adesso ad esaminare la struttura dell’Unione Europea, le sue istituzione, le forme, i modi ed il processo di funzionamento.
In primo luogo occorre chiarire due questioni di fondo.
1. Innanzitutto va operata la distinzione tra “ tratto – quadro” e “ trattato – legge”. Il trattato istitutivo della Ceca – dei prodotti carbosiderurgici – è un “ trattato – legge”, perché contiene in chiaro, in dettaglio, i precetti, gli scopi e le funzioni, che la Ceca deve perseguire e quindi i suoi organi istituzionali.
Il trattato istitutivo della Cee è invece un “ trattato – quadro”, giacché accanto ad obiettivi specifici, prevede fini ed intenti più generali, a carattere spesso solo programmatico. La seconda questione riguarda la struttura delle istituzioni europee.
 
Esse sono di due tipi:
un tipo è costituito da rappresentanti governativi degli Stati membri, che rispondono ai loro governi e parlamenti nazionali, esprimono e rappresentano gli interessi nazionali dello Stato membro di appartenenza;
un secondo tipo è costituito da singole persone nominate non in base allo stato membro di appartenenza, bensì in base a specificità, quasi sempre competenze. Questi membri non esprimono in alcun modo gli interessi degli Stati membri di appartenenza e non possono in alcun modo, pena il decadimento dell’incarico e la perdita di tutti i privilegi post mandato: pensione, ecc., accettare consigli, pareri, pressione degli stati membri di appartenenza ed allo stesso tempo gli stati membri non possono in alcun modo esercitare alcun tipo di pressione, diretta o indiretta, su queste singole persone, pur se di quello stato membro.
Questi organismi, e quindi i suoi componenti, hanno il compito di guardare gli interessi generali dell’unione europea ed agire in tal senso anche in contrasto con gli interessi particolari,nazionali, del loro Stato membro di appartenenza.
 
Abbiamo così organismi o istituzioni costituiti sul principio “ uti singuli” ed “ uti universali”.
Il termine “ uti” viene dal latino e significa “ utilità”, “ a vantaggio”. Abbiamo quindi “ a vantaggio del singolo” ed “ a vantaggio universale”. Il termine “ singolo” sta indicare lo Stato membro, che costituisce particolare, singolarità, del più complesso organismo europeo. Il termine “ universale” sta indicare la totalità dell’unione europea, che costituisce “ universale” rispetto al particolare di ciascun singolo stato membro.
La Commissione Europa è, per esempio, un organismo “ uti universali”, l’Alta Autorità della Ceca, il Comitato Esecutivo della BCE, i membri della BCE e del Sistema Europeo delle Banche Centrali ( SEBC ) sono tutti “ uti universi”; il Consiglio Europeo è “ uti singuli”, ecc.
E qui facciamo una rapida incursione, che consente di avere come un flash il quadro di funzionamento.
Per quanto riguarda gli organismi dell’unione monetaria, BCE e SEBC vi è una difformità.
I membri che ne fanno parte sono espressione degli Stati nazionali, per esempio i direttori delle Banche centrali nazionali e così i membri che fanno parte della BCE, ma essi non possono ragionare in termini degli interessi nazionali dei loro stati membri, che pure li ha nominati e non rispondono al governo ed al parlamento nazionali loro. Diversa cosa è, invece, la nomina dei membri del Comitato Esecutivo che sono nominati, secondo i criteri ed i canoni di tutti gli altri organismi “ uti universi”, ossia non in base all’appartenenza degli Stati membri, bensì in base a specifiche competenze.
Chiarite queste due questioni, procediamo.
Vediamo le Caratteristiche Generali.
 
In generale diciamo che l’UE è una complicatissima e farraginosa struttura il cui tratto distintivo è l’oligarchia, non senza dichiarati tratti dissimulati, come è il caso di strutture decisionali a cui viene dato un nome decisamente fuorviante è il caso, per esempio, della Commissione Europea, di “ Alta Autorità”.
“ Commissione” nell’accezione usuale del termine è uno strumento di lavoro di un organismo e non centro decisionale; nella legislazione comunitaria non è così. Un organo assolutamente tecnico del Consiglio d’Europa, il COREPER, per la sua natura tecnica viene ad avere una struttura permanente, a differenza del Consiglio dell’Unione Europea, e quindi centro vitale di tutte le decisioni della Comunità Europea, che condiziona le stesse decisioni e gli argomenti all’ordine del giorno della Commissione Europea. … E’ costituito dagli ambasciatori dagli stati membri accreditati presso la Comunità Europea!.
Il tratto decisivo è la sottrazione di tutti i suoi atti al controllo democratico. La struttura dell’UE consente a chi può di rivoltare le cose come gli pare. Essa si presenta come un complicatissimo gioco di scatole cinesi, ove è nascosto il reale centro decisionale e che consente infiniti scarica-barile.
La sua struttura è il risultato di molte stratificazioni, ciascuna di per sé confusa e confusionaria, ciascuna determinata dalle varie legislazioni, dai vari trattati, accordi, avvenuti a partire dal 1947-50, acriticamente stratificatisi. Occorre considerare che ciascun Trattato, legislazione, accordo sono il risultato di ben precisi equilibri nel campo imperialista e del campo europeo occidentale in particolare di quel particolare momento: il successivo è il prodotto di altri e diversi equilibri e quindi… . Adesso ciascuno si è sovrapposto a tutti i precedenti senza alcun coordinamento, organizzazione.[1]
 
Esiste, così, sempre un accordo, un Trattato, una Disposizione, una sentenza dell’Alta Corte, del Consiglio Europeo, della Commissione, della Ceca, dell’Euratom, del … che consente di .. e di .. .
Non vige in alcun modo il principio invece consolidato in tutte le legislazioni di tutti i paesi secondo il quale “ posterior abrogat prior” , cioè una norma successiva che nega una precedente, annulla la precedente, fa eccezione il sistema legislativo inglese. Ed infatti il sistema è similare alla struttura inglese, che si regge appunto sulle common law, leggi e disposizioni avutesi a partire dal 1100- 1300, le cui interpretazioni sono affidati alle Corti di giustizia.
 
L’UE nasce su di un progetto ben preciso e delimitato, puramente economico, quello di costituire un mercato comune, ossia una libera circolazione di beni, capitali, e persone e sul progetto di un’Agenzia per i prodotti carbosiderurgici e su un progetto di Difesa comune, arenatosi subito, ma che ha trovato unico sviluppo per i problemi inerenti i temi attinenti il Dicastero degli Interni dei singoli stati membri.
Su questa base essenziale ed in risposta ai problemi che tale unificazione di mercati nel tempo ha comportato sono venuti sviluppandosi tutti gli altri Trattati, accordi, ecc. e consequenziali strutture, che ciascun trattato, ecc. si dava per il raggiungimento degli obiettivi per i quali veniva sottoscritto. Abbiamo così che ciascun Trattato leggeva unicamente, esclusivamente, il particolare di quel momento e non veniva affatto sottoscritto come momento, come passaggio, di un futuro Trattato. Quando viene istituita la Ceca non era assolutamente in progetto la Cee e meno che mai l’Euratom e quando vengono sottoscritti questi non sono affatto all’orizzonte il serpente monetario o un qualche coordinamento finanziario, ecc. ecc.
Per usare un’espressione quotidiana, possiamo dire che l’intero processo è animato da spontaneismo, ossia risposta a situazioni contingenti e senza alcun piano, senza alcun programma.
E così ciascun Stato membro rispetto a quell’accordo o Trattato provvedeva a garantire le sue prerogative, in esecuzione della politica estera di quella specifica fase.
 
Normale prassi è allora che il Trattato successivo avveniva in nuove condizioni e quindi in modificati equilibri internazionali e quindi in una modificata politica estera di ciascun singolo stato.
Il primo Trattato si è limitato unicamente a regolamentare la produzione e distribuzione dei prodotti carbosiderurgici senza alcun quadro referente, fine a se stesso e senza alcun progetto di sviluppo.
Il successivo Trattato, e così tutti gli altri, si muoveva sulle stesse coordinate.
 
Le leggi, gli ordinamenti, le istituzioni, la politica di uno Stato discendono da un quadro referente principale e fondamentale, che indica gli indirizzi fondamentali, i diritti, i doveri, gli àmbiti, ossia la Carta Costituzionale, che fa da guida ed orientamento a tutte le successive scelte. Le leggi, la politica dello Stato italiano devono avvenire entro i dettami costituzionali, che ne costituiscono il quadro generale-referente.
Qualunque legge, atto, disposizione, circolare, deve avvenire dentro questo quadro, diversamente è illegittima e non è eseguibile.
Questo non accade per la legislazione europea.
Non esiste, innanzitutto, questo quadro referente-generale, per cui ogni singolo atto, legge o trattato, non ha alcuna verifica di legittimità. E’, allora, l’atto stesso, che nel momento in cui viene firmato, determina la legittimità e gli àmbiti in cui tale legittimità viene esperita, ha validità e vigore. Consequenzialmente si dà i suoi strumenti per il perseguimento degli scopi, intenti e l’esecuzione di questi.
Alla fine ci si trova dinanzi una massa di articoli che dettano scopi, finalità, intenti mastodontici ed assolutamente ingestibili.
 
Procediamo, o meglio inoltriamoci in questa selva confusa e disorganica dell’Unione europea.
Il termine Unione Europea, non è quello che comunemente si può intendere. E’ altra cosa.
Il termine Unione Europea racchiude il complesso delle relazioni tra gli stati membri nell’àmbito:
a. delle tre comunità: Comunità Europea ( CE ), marzo 1957, CECA, del 1951, Euratom, marzo 1957.
Questo complesso di tre comunità costituisce primo pilastro.
b. della Politica Estera e Sicurezza Comune ( PESC ). Costituisce il secondo pilastro.
c. della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Costituisce il terzo pilastro.
La natura giuridica di ciascun cosiddetto “ pilastro” è diversa:
è, infatti, cooperazione intergovernativa per il secondo e terzo “ pilastro”, è cooperazione tramite organizzazioni della comunità europea per il primo “ pilastro”.
 
L’istituzione di un mercato comune attraverso il Trattato del marzo 1957 ha comportato la necessità di estendere la collaborazione ad altri campi non previsti originariamente dal Trattato.
Adesso ciò che realmente ha avuto sviluppo è stato unicamente il cosiddetto primo pilastro. ossia la parte economica: liberalizzazione del mercato ( capitale, uomini e lavoro ), moneta unica, sistema monetario, euro, banca centrale e sistema di banche centrali, ecc. e quindi sostanzialmente la Cee o CE.
Il secondo pilastro non ha mai avuto vita. E’ rimasto unicamente sulla carta e la cooperazione ed unificazione è avvenuta ed avviene entro la NATO.
Il cosiddetto terzo pilastro è di natura assai limitata e non oltre la cooperazione tra Stati in materia di perseguimento di criminali. Vi sono dei passi in avanti con la costituzione di un Comando unico, o meglio Centrale, ma corpi specificamente europei non ve ne sono.
 
Lo sviluppo della cooperazione e della integrazione sul piano della politica estera e della difesa comune consentirebbe di dare a tale unione una quale maggiore organicità, ma è miseramente naufragato nel corso della 1a, 2a, e 3a guerra del golfo, 1a e 2a guerra balcanica, 1a guerra afgana, la guerra mediorientale; non diversamente dai vari interventi militari in varie aree del Pianeta. Anche l’attuale situazione in Iraq e l’appello all’O.N.U. marca inequivocabilmente il naufragio del 2° pilastro.
E’ tutta qui l’U. E. a 11, 15, 25, 36 membri; non è altro che l’estensione/sottomissione al mercato capitalistico europeo capitalistici dei paesi balcanico-mediterranei.
I rapporti politici, sociali, civili, culturali, democratico-istituzionali non vi sono minimamente implicati ed a nessun livello. E se qualche dubbio vi può essere, è lì il progetto di Carta Costituzionale pronto a confermarlo pienamente.
L’art. 6, n.1, del Testo Unico Europeo, TUE, sancisce che l’UE si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di Diritto.
Non vi sono poi gli atti consequenziali che consentono questo: il progetto di Costituzione non riconosce alcuna funzione al Parlamento, alla democrazia-istituzionale, ecc.
 
Sul piano strettamente giuridico i principi dichiarati nell’art. 6 non fanno parte a stretto rigore di termini dell’ordinamento comunitario vero e proprio e quindi da essi non ne deriva affatto per gli Stati un obbligo a livello comunitario di rispettare tali “ principi”.
Essi, infatti, vengono definiti “ principi” e non “ diritti fondamentali”.
Adesso questo art. 6, n. 1., costituisce un pesante passo indietro rispetto alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani, Roma 1950. Lì, infatti, si parlava di “ diritti fondamentali”.
Ne risulta così che:
la Commissione Europea non può esercitare poteri di controllo ed i singoli non possono ricorre alla Corte di Giustizia contro gli Stati per il mancato rispetto dei suddetti principi.
E fin qui ci siamo limitati alla superficie del problema ed alla disamina dell’art. 6.
Approfondendo il problema.
 
Esso esprime in forma pura, ossia non mediata dalla lotta delle classi, la concezione dello Stato e della democrazia della classe della borghesia , che non prevede affatto alcun intervento dell’uomo-cittadino nella vita politica, democratica ed avoca esclusivamente ai membri della sua classe le libertà economiche: di poter liberamente produrre, commerciare, spostare capitale e mezzi senza vincoli doganali, politici, ideologici. Consequenzialmente codifica tali garanzie per il suo capitale in “ diritti fondamentali”.
I “ diritti fondamentali dell’uomo” sono allora i diritti per ciascun di poter liberamente esercitare la propria attività: in quanto capitalista di poter produrre, vendere, ecc. ed in quanto lavoratore di non avere vincoli di carattere sindacale, di leggi e di poter liberamente contrattare il suo salario.
Tutto quanto è di ostacolo a tale libertà del capitale è “ dittatura”, è “ regime illiberale”:
Parlamento, istituzione democratiche, forme partecipative ed associative sono vincoli alla “ libertà”. In sostanza l’essenza teorica che viene qui espressa, ma in genere in tutta la legislazione europea, anche se nell’art. 6 in maniera netta e concentrata, è la concezione di Hobbes sullo Stato.
L’art. 6, n. 1, è cioè la negazione dei principi affermatisi con la Rivoluzione Americana e la Rivoluzione Francese. Per l’art. 6, n. 1, il singolo non è più suddito, ma non è ancora cytoen.
 
In tutta la costruzione materiale successiva non vi è alcun sviluppo dei principi democratici, dei diritti fondamentali dell’uomo.
Il Parlamento è totalmente inesistente, le forme di controllo democratiche non esistono e tutto si risolve in un gioco di scatole cinesi.
Tutta la costruzione materiale successiva ha continuato ad avere al centro la libertà, la democrazia, i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e dello Stato di diritto inerente unicamente, esclusivamente il piano economico del capitale.
. L’intera costruzione materiale successiva presenta un grande interesse.
Noi vediamo che nei singoli paesi a regime repubblicano, e meno in quelli monarchici, questi diritti fondamentali esistono e vengono applicati ed esistono strutture ed istituzioni ove tali diritti si esercitano e si esplicano ai vari livelli la democrazia.
Vediamo, invece, qui in contraltare che nella intera costruzione materiale successiva, processo cinquantennale, tutto quanto è nei singoli paesi europei, nell’Unione Europea semplicemente non è: eppure è la stessa borghesia, sono gli stessi intellettuali organici della borghesia, e intellettuali e quadri di alto profilo.
 
Ricomponendo le due immagini speculari, o contraltari, abbiamo che l’intera costruzione materiale successiva mostra il fenomeno nelle condizioni pure, ossia in assenza del proletariato.
Ed infatti l’intero processo è avvenuto nella totale ed assoluta assenza del proletariato europeo, tenuto fuori in maniera scientemente sistematica ed organica. Possiamo così notare in questo processo puro, in assenza di fattori di contrasto limitanti, il processo evolutivo e la concezione teorica della borghesia, che evidenzia l’assenza della Democrazia e della partecipazione.
Nei singoli Paesi ove esiste il proletariato organizzato ha dovuto accettare compromessi e passi indietro, che non è la sua concezione della società, che è invece si esprime in forma piena e totale in quelle condizioni pure, in quelle condizioni di assenza del proletariato.
E’, allora, la classe del proletariato portatrice dei valori di Democrazia, Libertà, uguaglianza politica, sociale, economica.
Muoiono, qui, e senza appello tutte le teorie sui valori universali borghesi di democrazia, partecipazione, consenso.
 
Vediamo adesso agli organismi dell’Unione Europea.
 
L’articolo 3 del TUE dichiara che l’Unione dispone di un “ quadro istituzionale unico” operante nell’Unione al fine di assicurare la coerenza globale dell’azione.
Cinque sono le istituzioni comunitarie individuate: Parlamento Europeo, Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia, Corte dei Conti.
Così come pone le cose, l’art. 3 dà una visione falsata, giacché l’unicità ed il ruolo legislativo è totalmente diverso e dipende in maniera inversa al controllo democratico: ossia più una istituzione è meno sottoposta a controllo e più ha potere legislativo ed esecutivo. Il Parlamento che è il massimo organo rappresentativo non ha alcun potere legislativo, la Commissione Europea che è nominata dal Consiglio Europeo ha il massimo del potere legislativo ed esecutivo oltre che di controllo. Le varie istituzioni sono diverse tra di loro: se espressione dei governi degli Stati membri che li nominano, e quindi sottoposti a rispondere ai loro rispettivi governi e questi a rispettivi parlamenti nazionali e quindi al giudizio dell’elettorato, uti singuli; o se i singoli membri sono nominati dal Consiglio Europeo e per statuto non sono, e non devono, tenuti a rispondere ai loro stati membri ed a nessuno ed agli stati membri è fatto divieto assoluto di esercitare pressione in qualsiasi forma e modo, formulare consigli, esprimere aspettative, ecc. Essi sono quindi svincolati da qualsiasi controllo non rispondono a nessuno, costituiscono un autentica oligarchia, un governo aristocratico, uti universi.
Il potere legislativo, esecutivo e di controllo è in questi organismi.
 
Le cinque istituzione comunitarie: Parlamento, Consiglio, Commissione Europea, Corte dei Conti e Corte di Giustizia sono organi delle tre comunità europee: Cee, Ceca, Euratom, che costituiscono l’Unione Europea.
Le cinque istituzioni, allora, agiscono, di volta in volta in a seconda delle questioni in esame se attinenti a questa o quella comunità europea in base ai rispettivi trattati istitutivi e deliberano all’interno di quanto consente ciascun trattato istitutivo.
La Cee ha un suo trattato istitutivo con finalità, strutture, ordinamento, ecc.
La Ceca ha un suo trattato istitutivo con finalità, strutture, ordinamento, ecc.
L’Euratom ha un suo trattato istitutivo con finalità, strutture, ordinamento, ecc.
 
Il Consiglio Europeo, disciplinato dall’art. 4 del TUE, dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali. E’ costituito dai capi di Stato e di Governo.
I capi di Stato e di governo a rotazione fungono da Presidenti del Consiglio Europeo. Tra i compiti della presidenza rientrano quelli di rappresentare l’UE nel campo della politica estera e della sicurezza comune.
Il Consiglio Europeo però non è organo dell’Unione Europea: l’UE non godendo di personalità giuridica e non essendo un organo internazionale non può avere propri organi. Non è neppure organo delle Comunità Europee in quanto i trattati istitutivi delle tre comunità europee non lo contemplano tra le istituzioni comunitarie.
 
In sostanza il Consiglio Europeo è una riunione di organi degli Stati membri, al pari di una conferenza internazionale. Lo stesso art. 4 TUE dice che esso “ riunisce” i capi di Stato e di governo ma non dice che “ è formato da”.
Il Consiglio Europeo in sostanza non è altro che l’evoluzione dei Vertici che riunivano appunto i capi di Stato e di governo al fine di stabilire norme, procedimenti, disposizioni e che poi dovevano essere sottoposti all’approvazione dei singoli parlamenti nazionali. Il primo fu quello di Parigi del 1961 e con la riunione di Parigi del 1974 tali “ Vertici” modificarono la propria denominazione in Consiglio Europeo, poi formalizzato nell’Accordo Unico Europeo ( AUE ). In questo modo veniva ridimensionato il già scarso ruolo del Parlamento europeo.
Il Consiglio Europeo non va confuso con il Consiglio dell’Unione Europea che è altra cosa.
 
Consiglio dell’Unione Europea
Esso è costituito dai rappresentanti degli stati membri a livello ministeriale.
Ha il compito di coordinare le politiche economiche generali degli Stati membri, agisce con potere legislativo ed esecutivo. E’ organo collegiale degli Stati e quindi secondo la formula “ uti singuli”.
Alle riunioni del Consiglio dell’Unione Europea partecipano i ministri degli esteri quando vengono trattati temi generali, quando vi sono temi specifici i ministri di volta in volta competenti, per i temi economici è costituito un apposito organismo l’ECOFIN, costituito dai ministri per l’economia. Se, infine il tema in esame inerisce più temi collegati tra di loro vi partecipano i ministri competenti. Per quanto attiene il tema dell’unione economica e monetaria esiste un particolare Consiglio composto da 11 membri per quanto attiene le norme in materia di unione economica e monetaria.
 
E’ prevista qui una particolare, quanto assai anomala forma di votazione, la votazione per corrispondenza.
Il testo di una risoluzione viene inviato ai vari Stati, che manifestano per corrispondenza il proprio assenso o dissenso, senza la necessità di una riunione. L’adozione di una simile procedura richiede l’unanimità del COnsiglio ed in sua assenza ovviamente del Coreper.
I componenti del Consiglio dell’Unione Europea, cioè i ministri degli esteri dei paesi membri, non sempre sono in riunione, in loro assenza partecipano i funzionari governativi di rango inferiore, in generale si tratta dei rappresentanti permanenti , che non sono altro che gli ambasciatori degli stati membri presso la Comunità Europea, che costituiscono una particolare commissione il COREPER.
Il Consiglio dell’Unione Europea come si è detto non è un organo permanente, è convocato dal suo Presidente nelle more agisce la particolare commissione del Consiglio dell’Unione Europea, il COREPER, che è invece un organo permanente.
Il Consiglio dell’Unione Europea ha due strumenti di lavoro o Commissioni, uno è il COREPER, l’altro è la Commissione Europea.
Il COREPER.
 
E’, come si è visto, a differenza del Consiglio dell’Unione Europea un organo permanente, in grado così, a differenza del Consiglio, di svolgere un’attività continua e costante. Già così il Coreper viene ad avere un ruolo forte rispetto al Consiglio. Ma i compiti e le funzioni che vengono affidati al Coreper, che è ripetiamo composto da ambasciatori e con funzioni di sostitutive dei ministri degli esteri, che sono i membri titolari del Consiglio dell’Unione Europea, ne fanno il centro reale decisionale.
1. Il Coreper filtra le proposte che Commissione Europea deve sottoporre al vaglio del Consiglio Europeo, esprimendo un proprio accordo su quelle di minore importanza, che vengono sottoposte al Consiglio per la ratifica formale. Sono questi definiti “ punti A”.
Inoltra al Consiglio le proposte della Commissione per la discussione più problematiche. Sono questi definiti   “ punti B”.
Blocca le proposte che gli stati membri, a suo parere, non sono preparati a discutere, impedendo che ad esse possa venir data una qualche pubblicità.
 
Come si vede controlla sia l’attività della Commissione Europea a valle e quella del Consiglio e del Parlamento a monte sulla base del suo giudizio che gli stati membri non sono preparati a discutere.
Agisce, infine, da blocco, censura tout court, della circolazione, dell’informazione dei temi che a suo giudizio gli Stati non sono preparati per la discussione.
Decide per quei temi che a suo giudizio sono di minore importanza.
Le procedure di votazione al suo interno sono un’altra perla.
In generale avvengono all’unanimità per le decisioni più importanti, i punti B, per le altre a semplice maggioranza, i punti A, ossia quelli a ratifica formale.
Esiste però una terza forma a maggioranza qualificata, che avviene in base all’attribuzione a ciascun stato membro di un certo numero di voti:
Italia, Francia, Germania, Inghilterra 10 voti ciascuno,
Belgio, Olanda, Grecia, Portogallo, 5 voti ciascuno,
Austria e Svezia , 4 voti ciascuno,
Danimarca, Finlandia, Irlanda      3 voti ciascuno,
Lussemburgo, 2 voti,
Spagna, 8 voti.
La maggioranza qualificata si raggiunge con 62voti, essendo 87 il totale dei voti così esprimibili.
 
La Commissione Europea
 
Per la nomina della Commissione Europea, definita “ guardiana dei trattati” vi è una complessa procedura:
prima si nomina il Presidente su proposta del Consiglio Europeo, poi viene investito il Parlamento Europeo che deve esprimere un parere conforme, ratificare o meno, ma non proporre; successivamente vengono nominati gli altri membri, anch’essi sottoposti al parere conforme del Parlamentoottenutane l’approvazione si procede ad una terza votazione di tutta la Commissione: Presidenti e membri.
La cosa non è oziosa.
Questo tipo di procedura determina che la messa in discussione di un singolo membro della commissione comporta il decadimento di tutta la commissione, giacché vige qui il principio della collegialità: un atto commesso da un qualsiasi membro è atto commesso da tutta la commissione, se un membro è contestato tutta la commissione è contestata. E’ evidente che una tale impostazione costituisce da una parte la costituzione di una commissione ove vige l’omertà: nessun membro contesterà o denuncerà ammanchi di un altro membro, pena il decadimento di tutta la Commissione: e così tutti i membri ed il presidente sono uniti in una vincolo di solidarietà costretta. Il Parlamento da parte sua difficilmente porrà la sfiducia di un membro, pena il decadimento di tutta la Commissione, quando viene a sapere di un qualcosa e la procedura di messa in sfiducia è molto complessa e richiede una maggioranza qualificata.
E’ cioè una struttura aristocratica, ossia governo dei migliori: essi infatti sono tali per competenze, professionalità, ecc. e quindi i migliori.
 
Le Istituzioni finanziarie.
Esse sono:
La Banca centrale Europea, BCE,
il Sistema Europeo delle Banche Centrali, SEBC.
La Banca Centrale Europea è l’organo centrale dell’Unione Economica Monetaria ( UEM ).
Gli organi della BCE sono:
il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è costituito da sei membri, “ uti universi” mentre il Consiglio Direttivo è costituito dai sei membri del Comitato Esecutivo più i direttori generali delle banche centrali degli stati membri, anche questo “uti universi”.
In alcuni casi la votazione avviene sulla base dell’attribuzione di un numero di voti che ciascun stato membro dispone in base alla quota capitale sottoscritta, come già il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.
La BCE dispone di un autonomo potere di iniziativa, normativo e sanzionatorio in materia monetaria.
Deve essere consultata in merito ad ogni proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze.
Le iniziative della BCE sono impegnative per tutti gli stati membri.
Il Consiglio Direttivo è nominato dai Capi di Stati e di governo, il Consiglio Europeo, dura in carica otto anni:
è un “ uti universi”, come si è detto.
E’, così, totalmente svincolato da qualsiasi controllo e detiene il potere legislativo ed esecutivo in materia economica e monetaria.
 
Vediamo infine il Parlamento Europeo.
 
Il Parlamento Europeo non ha alcun potere legislativo e non può quindi formulare o proporre alcuna legge.
Il Parlamento Europeo concorre alla ratifica di leggi, proposte ed attuate da altri, in forma subordinata: per consultazione, per cooperazione, per codecisione, per parere conforme.
Nella consultazione il Parlamento deve esprimersi, ma il parere non è vincolante per il Consiglio dell’Unione Europea.
Nella cooperazione, che è in vigore solo per pochi casi, il Parlamento dopo la normale procedure di consultazione può costringere il Consiglio dell’Unione Europea ad una seconda lettura, rimettendo così in gioco la Commissione, che può modificare .. . Il Consiglio dell’Unione Europea può ignorare e procedere dopo votazione all’unanimità.
Nella codecisione il Parlamento acquisisce un diritto di veto.
Se si manifesta una opposizione si attiva la procedura di conciliazione.
Il Presidente del Consiglio dell’Unione Europea, d’accordo con il Presidente del Parlamento convoca entro sei settimane un comitato di conciliazione. E’ costituito dai membri del Consiglio dell’Unione Europea ed altrettanti rappresentanti del Parlamento Europeo che entro sei settimane dalla convocazione deve giungere ad un progetto comune. Tale progetto deve essere approvato a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio dell’Unione Europea ed a maggioranza semplice del rappresentanti del Parlamento. Se il provvedimento non viene adottato entro le sei settimane l’opposizione decade. Se invece viene adottato entro le sei settimane allora vengono investiti il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea per l’approvazione del progetto comune, approvato in sede di comitato di conciliazione. La procedure è: a maggioranza qualificata per il Consiglio e maggioranza assoluta per il Parlamento. Il termine entro il quale deve essere deliberato da entrambi il progetto comune è di sei settimane, trascorso tale termine la cosa decade, decade cioè l’opposizione.
Nel parere conforme il Consiglio non può deliberare in modo difforme dal Parlamento Europeo.
E’ prevista nei seguenti casi:
a. in tema di accordi di associazioni,
b. in temi che creano un quadro istituzionale specifico in tema di cooperazione,
c. in temi che hanno ripercussioni considerevoli,
d. in temi di accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura della codecisione.
Sistema di votazione nel Parlamento Europeo.
Occorre distinguere a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, che sta ad indicare la maggioranza assoluta dei presenti in aula. Il quorum è raggiunto se sono presenti un terzo dei parlamentari.
Esiste poi la dicitura a maggioranza assoluta dei componenti, ossia devono essere presenti la maggioranza e non più il semplice quorum di un terzo dei parlamentari, ossia se i parlamentari sono 600 occorrono qui 301 voti, mentre per la precedente formula se i parlamentari presenti sono 300, il quorum è 201, bastano 151 voti.
Esiste una terza forma di votazione: maggioranza dei componenti ed i due terzi dei voti per la censura alla Commissione Europea. Occorrono invece la maggioranza dei componenti ed i tre quindi dei suffragi espressi quando occorre emendare o respingere le modifiche che il Consiglio dell’Unione Europea ha apportato agli emendamenti del Parlamento; ossia se il Parlamento apporta modifiche ad una proposta del Consiglio ed il Consiglio le modifica, queste “ innovazioni” del Consiglio devono essere respinte o emendate secondo quel quorum indicato.
 
In sostanza la Commissione ed il Consiglio dell’Unione Europea detengono il potere legislativo ed esecutivo.
E’ l’art. 202 CE che regola i modi e le forme del potere legislativo ed esecutivo.
Esso dispone che il Consiglio, a cui è deputato il potere legislativo ed esecutivo, conferisce alla Commissione, negli atti che essa adotta, la competenza di esecuzione delle norme contenute negli atti della Commissione, disponendo anche le eventualità modalità alle quali la Commissione deve attenersi.
In sostanza conferisce alla Commissione sia il potere legislativo che esecutivo, riservandosi un controllo ed un indirizzo.
 
Il Consiglio affianca alla Commissione dei Comitati, composti da rappresentanti degli stati membri con il compito di indirizzare pareri.
Il Comitato può essere consultivo, la Commissione può discostarsi dal Comitato; di gestione, la Commissione deve comunicare al Consiglio il provvedimento adottato in difformità dal Comitato: se il Consiglio delibera diversamente decade quanto deciso dalla Commissione, se non delibera è valida quanto disposto dalla Commissione; di regolamentazione, il parere del Comitato è vincolante.
Se la Commissione adotta in difformità deve formularne la motivazione al Consiglio.
E’ il Consiglio che di volta in volta nell’attribuire la delega alla Commissione specifica la natura del Comitato che le affianca.
 
La Commissione, in quanto “ guardiana dei Trattati”, è competente circa l’applicazione dei Trattati e per quanto riguarda “ le clausole di salvaguardia” dei Trattati ne è competente in via esclusiva.
Essa, inoltre, gestisce i quattro fondi strutturali comunitari.
1. Il Fondo Europeo di sviluppo regionale ( FESR ), teso a correggere gli squilibri all’interno della Comunità;
2. Fondo Sociale Europeo ( FSE ) per la formazione professionale dei lavoratori;
3. Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia ( FEOGA ) per il sostegno dei mercati agricoli;
4. Fondo Europeo di Sviluppo ( FES ) per l’aiuto ai paesi in via di sviluppo.
Cura, infine, il bilancio comunitario ed ha il potere di formulare raccomandazioni.
Per concludere la disamina, pur rapida, circa gli organismi comunitari ed il potere decisionale, ossia legislativo ed esecutivo, di questi, occorre, dopo aver detto della Commissione e dei suoi reali poteri, non vincolati ad alcun controllo democratico, occorre prendere in esame il rapporto Commissione-Coreper, per aver così chiaro il quadro delle “ scatole cinesi” di cui si è detto all’inizio.
 
Come si è visto, trattando del Coreper, che ricordiamo è costituito dagli ambasciatori degli stati membri accreditati presso la Comunità Europea, che non ha in alcun modo e forma alcun rapporto con nessun organo comunitario e non risponde a nessun organo comunitario e meno che mai ai Parlamenti nazionali, essendo i suoi componenti dei funzionari degli stati membri, esiste un ben preciso rapporto che lega la Commissione Europea al Coreper.
L’art. 207 CE così definisce ruoli e poteri del Coreper:
“ è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell’esecuzione dei compiti che il Consiglio affida ad esso.”. Quindi stabilisce i punti all’ordine del giorno del Consiglio.
Già questa è una prassi anomale. Non è mai una commissione, ossia uno strumento di lavoro di un organismo, che stabilisce gli ordini del giorno e quindi di cosa si deve discutere e decidere, ma è sempre l’organismo.
Lo stabilire gli ordini del giorno è il momento primo di decisione di un organismo: chi decide questo decide della vita e dell’attività e dell’indirizzo dell’organismo. Qui è una commissione di per sé, poi, molto anomala.
Procediamo.
“ Filtra le proposte della Commissione, esprimendo il proprio accordo su quelle di minore importanza ( punti A), che vengono poi sottoposti per la ratifica formale.”
E’ il Coreper che stabilisce l’importanza e quindi se catalogare come punto A o punto B un argomento; il punto B è sottoposto a ratifica formale, ossia il Consiglio prende atto.
Procediamo.
“Inoltra al Consiglio per la discussione quelle più problematiche ( punto B ).”
Dal che si ricava che per i punti A non viene approntata alcuna discussione, ma unicamente una presa d’atto da parte del Consiglio.
Procediamo
“Blocca le proposte che gli Stati membri non sono nemmeno preparati a discutere, impedendo che ad esse venga data pubblicità.”
Ha quindi un potere discrezionale enorme, che gli consente di operare una indiscriminata ed incontrollata censura sui temi in discussione non solo all’interno e tra gli organismi della Comunità Europea, ma persino all’interno della Comunità Europea stessa, che in alcun modo è in grado di conoscere problemi e questioni che a parere del Coreper gli Stati membri e la Comunità non sono in grado di discutere.
Comunità Europea e gli organismi della Comunità Europea sono così sottoposti ad una libertà vigilata ed una democrazia controllata da parte del Coreper.
Il potere di iniziativa, legislativo ed esecutivo, della Commissione Europea e del Consiglio dell’Unione Europea, e di conseguenza del Parlamento e dei singoli stati della comunità europea e dei singoli cittadini da soli o in forme organizzate, è in tal modo imbrigliato e posto sotto il controllo, a libertà vigilata e democrazia controllata, da parte del Coreper, ossia da parte di un insieme di ambasciatori degli stati membri presso le Comunità Europee, ossia Cee, Euratom, Ceca.
 
 


[1] Va qui tenuto presente quando abbiamo in precedenza scritto sulle specifiche condizioni in cui Trattati, accordi si sono verificati ed i differenti periodi di ciascuno.